Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24752 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20065/2010 proposto da:

P.A. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VELLETRI

35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PIETRO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MACE’ Giovanni, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DELLE MARCHE SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44,

presso lo studio dell’avvocato CARONE FABIANI ACHILLE, rappresentata

e difesa dall’avvocato REFERZA Pietro, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA DELL’ADRIATICO SPA – già Banca Popolare dell’Adriatico

SpA, BANCA TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 278/2010 del TRIBUNALE di TERAMO del

5.3.2010, depositata il 09/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – S.G. ed P.A. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 278/10 del Tribunale di Teramo, pubbl.

il 9.3.10 e notif. il 25.5.10, con cui è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dalla Banca delle Marche spa, avente ad oggetto un provvedimento di sospensione dell’esecuzione immobiliare n. 217/97 r.g.e. di quel Tribunale, intentata ai danni di essi ricorrenti e con l’intervento degli altri intimati indicati in epigrafe. Resiste con controricorso la sola Banca delle Marche.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – I ricorrenti adducono un “motivo complesso” di “violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 618, 175, 183 e 185 disp. att. c.p.c. … omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e comunque rilevabile di ufficio”: al riguardo dolendosi dell’omessa disamina della problematica processuale relativa alla competenza del giudice dell’esecuzione e non del giudice dell’opposizione in ordine all’istanza “avanzata dalla Banca” (vedasi sesto rigo della pag. 5 del ricorso).

4. – In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, peraltro, essi non adducono in quale atto del processo hanno “tempestivamente coltivato” la relativa eccezione, nè tanto meno trascrivono i relativi passaggi testuali; e tanto impedisce a questa Corte di verificare che la questione sia stata ritualmente sottoposta all’esame del giudicante che ha pronunciato la gravata sentenza e la stessa sussistenza, quindi, del lamentato vizio di omessa pronuncia.

5. – D’altro canto, dal tenore testuale del ricorso non è neppure chiaro, anche per la sovrapposizione di istanze ed ordinanze, quale sia l’oggetto della doglianza dei ricorrenti e soprattutto se esso coincida con quello a sua volta oggetto della qui gravata sentenza; e tanto a tacere del fatto che, nei rapporti tra giudice dell’esecuzione e giudice dell’opposizione esecutiva, non può mai prospettarsi un’ordinaria questione di competenza, appartenendo entrambi al medesimo ufficio giudiziario.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, i ricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3 (accompagnata da note redatte di persona dal ricorrente S. o S., tecnicamente irricevibili), nessuna delle parti comparendo in camera di consiglio per essere sentita.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. In particolare, rimane assorbente il rilievo sulla violazione del principio di autosufficienza, preclusivo dell’esame di tutti i motivi dispiegati: ed il punto è ben significativamente tralasciato nella memoria.

Non può quindi affrontarsi alcuna altra questione ed il ricorso, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., va dichiarato inammissibile; e le spese, in favore della sola intimata che ha depositato controricorso, conseguono alla soccombenza dei ricorrenti e tra loro in solido, mentre non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra questi e gli altri intimati, che avendo qui essi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna S. G. ed P.A., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca delle Marche spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, , nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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