Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24752 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 274-2015 proposto da:

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE, in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 1 presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO FASSINO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASTCC DI C.C. & C SNC, C.U.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1086/2014 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa

il 05/05/2014 e depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Francesco Papadia (delega Avvocato Angelo Fassino)

che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Fragneto Monforte propone ricorso per cassazione contro ASTCC di C.C. & c snc, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.1086/2014 che, in accoglimento dell’appello di ASTCC ed in totale riforma della sentenza del GP, ha annullato il verbale della PM perchè lo stesso indicava che non era stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 C.d.S..

Tale norma prevede che non sia necessaria allorquando l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dalla P.S. ma le strade extraurbane ove è possibile installare autovelox automatici devono essere individuate con decreto prefettizio che, nella specie, escludeva la contestazione immediata solo dal Km 96+300 al Km 105+800 mentre dal verbale risultava che l’infrazione era stata accertata al Km 87+195.

Il ricorso denunzia: 1) violazione della L. n. 121 del 2002, art. 4, artt. 142, 200 e 201 C.d.S. ed omesso esame di fatto decisivo perchè è possibile installare il dispositivo senza necessità di contestazione immediata, con richiami giurisprudenziali; 2) violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200, 201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S..

Ciò premesso si osserva:

Questa Corte si è occupata in varie occasioni della necessità o meno della contestazione immediata affermando il principio che la contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Nella specie, la questione come prospettata, appare nuova rispetto alla ratio decidendi sopra riportata risultando dalla sentenza che lo stesso Comune aveva dedotto di una successiva integrazione del decreto prefettizio, ritenuta dalla sentenza non applicabile ratione temporis perchè successiva alla contestazione, statuizione sostanzialmente non censurata.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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