Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24751 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19766/2010 proposto da:

FINAX SPA (OMISSIS) (già CREDITCHEQUE SPA), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI Luigi, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA (OMISSIS), appartenente al Gruppo

Bancario Unicredit, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO,

rappresentata e difesa dagli avvocati DE SIMONE Maria Rosaria, DE

SIMONE GAETANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/11/09, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Francesca Giuffrè (delega avvocato Luigi Parenti),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – Finax spa (già Creditcheque spa) ricorre per la cassazione della sentenza n. 94/10 della Corte di Appello di Napoli, pubbl. il 14.1.10, con cui è stato respinto il suo appello avverso il rigetto, pronunciato dal Tribunale di Napoli, della sua domanda di risarcimento danni nei confronti della Unicredit Banca spa in dipendenza delle informazioni errate fornite dalla convenuta sulla solvibilità di un loro correntista, non avendo ritenuto provata la domanda. Resiste con controricorso la Unicredit Banca di Roma.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a), ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente dispiega … tre motivi …: per falsa applicazione o violazione dell’art. 210 c.p.c.; per falsa applicazione o violazione dell’art. 116 c.p.c.; per insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, sviluppando diversi profili del lamentato vizio.

4. – Il primo motivo è manifestamente infondato: con esauriente motivazione, la Corte partenopea ha escluso la rilevanza dei documenti oggetto della richiesta di ordine di esibizione ed ha pure sottolineato che mancava la prova dell’impossibilità, per la richiedente, di conseguirli diversamente.

5. – Con il secondo ed il terzo, complessivamente considerati, la ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una valutazione del merito diversa da quella contenuta nella gravata sentenza, contestando analiticamente la considerazione che di ciascuno degli elementi probatori è stata operata. E, nel caso di specie, è evidente – una volta ribadita l’inammissibilità dell’ordine di esibizione anche per la mancata prova dell’impossibilità di conseguire altrimenti i documenti e per la non rilevanza dell’esistenza delle telefonate in difetto di prova sul contenuto di quelle – che divergono le valutazioni di ricorrente e Corte territoriale quanto al complessivo materiale probatorio, a cominciare dall’attendibilità della teste D.M., in rapporto al potenziale suo interesse, quale dipendente dell’attrice, a non subire conseguenze negative per proprie condotte nella vicenda (di ricevimento del c.d. bene-fondi), nonchè in relazione alle ravvisate incongruenze della sua deposizione (ad esempio per il contrasto tra le certezze esposte e le esitazioni su identità dell’interlocutore e sulle modalità di annotazione della rilevante informazione, come pure per altre incongruenze oggettivamente riscontrate).

6. – Eppure, una tale complessiva censura è inammissibile in sede di legittimità, perchè la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti; pertanto, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 28 luglio 2005 n. 15805, Cass. 18 aprile 2007 n. 9243).

7. – Sul punto, la motivazione della Corte territoriale – che da adeguato conto di ogni passaggio motivazionale: v pag. 6 e seg. – non è affatto incongrua ed illogica, mentre del tutto corretta è la sua valutazione di irrilevanza dell’ulteriore testimonianza, siccome de relato: ne consegue la non censurabilità in questa sede delle valutazioni del giudice di merito e delle conclusioni cui giunge.

8. – In definitiva, il ricorso non pare meritevole di accoglimento e se ne propone quindi il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, sia la ricorrente che la controricorrente hanno presentato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, mentre il difensore della prima è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima.

In particolare, resiste alle critiche il rilievo della carenza di prova sull’impossibilità di ottenere diversamente la documentazione resa oggetto dell’istanza di esibizione, quale idoneo motivo a sostegno del rigetto di questa; e, quanto alle diffuse argomentazioni sulla valutazione del quadro probatorio, non può che ribadirsi che la motivazione del giudice di appello sussiste e si articola con tutta evidenza su di un processo logico congruo, ma soltanto tale da condurre a conclusioni diverse da quelle auspicate dal soccombente.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., in definitiva conferma delle argomentazioni della suddetta relazione il ricorso va rigettato; e le spese conseguono alla soccombenza della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Finax spa, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Unicredit Banca di Roma, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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