Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24751 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 08/10/2018), n.24751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 790-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura dell’Istituto, rappresentato difeso dagli SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 981/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2012 R.G.N. 395/2011; il P.M. ha depositato

conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

con sentenza n. 981 del 2012, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’eccezione di decadenza – sollevata dall’INPS in riferimento ad una domanda amministrativa presentata nel dicembre 1995 e non azionata tempestivamente In giudizio – valorizzando la seconda istanza amministrativa, presentata nel maggio 2005, la cui proposizione riteneva non preclusa dal giudicato di inammissibilità formatosi sulla prima domanda amministrativa;

avverso tale sentenza I’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo illustrato da memoria, al quale ha opposto difese P.I., con controricorso;

il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO CHE:

l’Inps denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ., del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, e successive modificazioni, assumendo l’erronea valorizzazione, da parte della Corte di merito, agli effetti del citato art. 47, di una ulteriore domanda amministrativa, prescindendo da una prima domanda amministrativa rispetto alla quale il termine decadenziale era irrimediabilmente spirato e si era formato il giudicato, per non essere stata gravata da appello la relativa declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado;

ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso principale;

infatti, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e la concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi;

che (Cass., Sez.U, n. 12718 del 2009), ha statuito che la decadenza sostanziale di cui si discute è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 cod. civ.), in quanto dettata a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato);

più volte la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite ha affermato che in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (v., fra le ultime, Cass. 23184 del 2017; n. 22992 del 2017; Cass. sez. sesta-L 22 dicembre 2016, n. n.26760 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

questa Corte ha anche ribadito, con i precedenti già citati, che il predetto articolo 47, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso,nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

il profilo che investe la formazione del giudicato rimane assorbito dalla rilevata improponibilità di una seconda ed ulteriore domanda amministrativa;

pertanto, la sentenza impugnata, non conformatasi agli esposti principi, dev’essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito deve essere dichiarata inammissibile l’originaria domanda;

l’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e la problematicità delle stesse costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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