Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24751 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 03/10/2019), n.24751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6108-2018 proposto da:

FRIULGAMES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo

studio dell’avvocato PIER PAOLO MONTONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO DESALVI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Friulgames s.r.l. ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli le aveva irrogato una sanzione amministrativa di Euro 20.000 per la violazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. f) bis (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito T.U.L.P.S.), che sanziona, tra l’altro, chi installa apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo in luoghi aperti al pubblico non muniti delle prescritte autorizzazioni.

La violazione contestata alla Friulgames consisteva nell’aver installato presso il locale pubblico denominato Lzicky Slot Angel, sito in Monfalcone, quattro apparecchiature di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (slot-machines) nonostante che l’esercente di tale locale esercitasse, senza la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., la raccolta di scommesse sportive (tramite connessione telematica), quale centro di trasmissione dati per la società sportiva di diritto maltese Stanleybet Malta Ltd., non titolare di concessione da parte dello Stato italiano.

La corte territoriale ha disatteso le difese dell’opponente, secondo la quale nulla poteva esserle addebitato, giacchè essa, per un verso, aveva verificato, al momento della consegna delle apparecchiature (febbraio 2011), che l’esercente del locale Lzicky Slot Angel fosse iscritto nell’elenco degli operatori di gioco e fosse munito dell’autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., per l’esercizio di giochi leciti e, per altro verso, non poteva sapere che in detto locale fosse esercitata anche, senza l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., l’attività di raccolta di scommesse.

L’Agenzia delle dogane non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 10 gennaio 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Con i primi tre motivi di ricorso, tutti riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 4, la società Friulgames denuncia, sotto vari profili, la nullità della sentenza in quanto sorretta da motivazione meramente apparente, in violazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati.

La ricorrente è stata sanzionata per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis) del T.U.L.P.S. per aver installato nei locali dell’esercizio “Lzicky Slot Angel” apparecchiature di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (slot-machines), benchè detto esercizio esercitasse l’attività di raccolta delle scommesse, per conto della società privata di diritto maltese Stanleybet Malta Ltd., senza la licenza per l’esercizio delle scommesse prescritta dall’art. 88 T.U.L.P.S.

A fronte del rilievo dell’odierna ricorrente concernente la sua mancata conoscenza del fatto che nei locali dell’esercizio “Lzicky Slot Angel” si svolgesse attività di raccolta scommesse (che peraltro nell’atto di opposizione si assumeva essere iniziata in epoca successiva all’installazione delle slot-machines) – il primo giudice rigettava l’opposizione sul presupposto di fatto che la raccolta delle scommesse avvenisse attraverso le slot-machines, identificando in tali macchine il terminale telematico della raccolta delle scommesse.

Con il proprio atto di appello l’odierna ricorrente censurò tale accertamento di fatto, sottolineando come le slot-machines non potessero essere utilizzate per la raccolta delle scommesse, la quale avveniva attraverso terminali appositamente forniti all’esercizio “Lzicky Slot Angel” dalla Stanleybet Malta Limited.

Nell’appello si deduceva, quindi, come – una volta rimosso l’equivoco sull’utilizzo delle slot-machines per la raccolta delle scommesse – nulla consentisse di ritenere che la Friuligames potesse sapere che nei locali della “Lzicky Slot Angel”, dove essa aveva installato dette slot-machines, si svolgesse (anche) un’attività di raccolta di scommesse. Al riguardo l’appellante contestava la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui detta conoscenza doveva discendere dalla presenza della vetrofania del marchio Stanleybet sulle vetrine dei locali della “Lzicky Slot Angel” e dalla conseguente possibilità che tale vetrofania fosse vista dal personale della Friuligames quando il medesimo si recava in detti locali per la manutenzione delle macchine e il ritiro del denaro nelle stesse immesso dalli scommettitori.

Tale il motivo d’appello, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto eccentrica. La corte d’appello di Trieste, nel rigettare il gravame della Friuligames, ha dato apoditticamente per scontato che con le apparecchiature per la cui installazione l’appellante è stato sanzionato “venivano raccolte, tramite connessione alla rete telematica, scommesse sportive da parte dell’esercente” (pag. 3, primo rigo della sentenza) e poscia ha affermato che “la licenza di cui al succitato art. 88, non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata” ed ha concluso nel senso che “non ha errato il Tribunale laddove ha accertato che gli apparecchi erano effettivamente installati nei locali dell’appellante, che ne era proprietaria e ne aveva la piena gestione. Donde la responsabilità e l’onere in capo ad essa di controllare le necessarie autorizzazioni amministrative” (pagina 7 della sentenza impugnata).

I suddetti rilievi risultano tutt’affatto inconferenti rispetto alle doglianze svolte nell’appello della Friuligames – il cui nucleo centrale si risolveva nella deduzione della inutilizzabilità, ai fini della raccolta delle scommesse, delle macchine dalla stessa installate nel locale Lzicky Slot Angel cosicchè la motivazione del’impugnata sentenza si palesa, in definitiva, meramente apparente.

I primi tre motivi di gravame vanno pertanto accolti; in considerazione della nullità della sentenza impugnata, per difetto del requisito della motivazione, restano assorbiti gli altri motivi, rispettivamente concernenti, il quarto, la statuizione sull’elemento psicologico della violazione amministrativa e, il quinto, il contrasto con il diritto dell’Unione Europea della disciplina della gara per il rilascio della concessione (di cui la società Stanleybet Malta Ltd. era priva) per l’organizzazione e gestione delle scommesse.

Il ricorso va quindi accolto in relazione ai primi tre mezzi, assorbiti gli altri, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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