Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24750 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19754/2010 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 124, presso lo studio

dell’avvocato MELCHIONNA PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAGLIARDI Vincenzo Giuseppe giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, LORA ANTIGUA JESUS NAZARETH,

PIEMONTESE ASSIURAZIONI SPA, D.P.A., FONDIARIA SAI

ASSICURAZIONI SPA, D.P.G., M.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento N. 20842/09 R.G. del TRIBUNALE di TORINO del

21/01/2010, depositato il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – D.M. ricorre direttamente in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. – lamentandone l’illegittimità, per violazione degli artt. 696 bis, 669 septies e 91 c.p.c. – avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam n. 20842/09 r.g. del Tribunale di Torino, nella parte in cui ha omesso, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso per essere già pendente la causa, la liquidazione delle spese. Gli intimati di cui in epigrafe non hanno presentato controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) ed essere dichiarato manifestamente inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Per essere il procedimento al cui esito è stato emesso il provvedimento impugnato stato iniziato in data 1.7.09 con il deposito del relativo ricorso da parte della Piemontese Assicurazioni spa, ad esso si applica – in virtù del rinvio disposto dall’art. 669 quaterdecies c.p.c. – il testo dell’art. 669 septies c.p.c., anteriore alla sua riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in dipendenza della sua disciplina transitoria (art. 58).

4. L’art. 669 septies c.p.c., comma 3, è stato costantemente interpretato nel senso che, con riguardo alla disciplina delle spese nel procedimento cautelare anteriore alla causa ed anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, l’ordinanza di diniego (per ragioni di merito o di competenza) della tutela cautelare, emessa anteriormente alla causa di merito, rimane assoggettata relativamente al profilo riguardante le spese di lite al solo rimedio dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., previsto dal terzo comma dell’art. 669 septies c.p.c., non soltanto ove essa contenga (secondo l’espressa previsione della menzionata norma) una pronunzia di condanna alle spese, ma anche quando sulla liquidazione delle spese manchi del tutto una pronunzia: dovendosi in tal caso, in presenza di uno specifico rimedio contro la pronunzia adottata dal giudice cautelare, qualificare inammissibile contro di essa il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 8 gennaio 1997 n. 82, Cass. 5 giugno 1998 n. 5524, Cass. 2 febbraio 2000 n. 1140;

ancor più di recente, v. Cass. 27 novembre 2002 n. 16725, che sottolinea oltretutto la sproporzione di un tale ultimo rimedio rispetto alla rilevanza degli interessi coinvolti). A diversa conclusione non potrebbe giungersi del resto nemmeno ove alla controversia fosse applicabile il testo dell’art. 669 septies c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 50, comma 1, visto che sarebbe previsto pur sempre il rimedio del reclamo, ritenuto oramai esteso a tutte le statuizioni del provvedimento cautelare.

5. – Così, in applicazione dei principi consolidati di cui sopra ed in relazione all’omessa specifica impugnazione di tale decisivo passaggio motivazionale, il ricorso si presenta inammissibile e si propone la relativa declaratoria, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dai suoi avvocati, con adesione da parte dei difensori dei controricorrenti, soli a comparire in camera di consiglio per essere ascoltati.

3. Non può sostenersi che la rinunzia sia tardiva, alla stregua di Cass. Sez. Un., ord. 16 luglio 2008, n. 19514 (poi confermato, tra le altre, da Cass., ord. 7 novembre 2008, n. 26850, o da Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27425), secondo un indirizzo giurisprudenziale al quale ritiene il Collegio di dovere assicurare continuità.

4. Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della camera di consiglio (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 1878); ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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