Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24750 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24750

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18615-2012 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PALUMBO

3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI T.A. & C S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/02/2012 R.G.N. 9376/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GARRI Fabrizia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilitàin subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva rigettato la domanda di V.S., tesa ad accertare la continuità giuridica del rapporto intercorso con la s.n.c. Autotrasporti di T.A. & C., il conseguente inadempimento contrattuale – consistito nell’illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa – con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non erogate dall’offerta della prestazione al ripristino, ivi comprese le conseguenze contributive ed assicurative.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la parte ricorrente in primo grado non aveva mai allegato, nè tantomeno chiesto di provare, di aver rassegnato delle dimissioni. Che solo per effetto della costituzione della società, che aveva fondato la sua difesa proprio sull’esistenza di valide dimissioni, V. ne aveva eccepito la nullità per vizio di forma ex L. n. 188 del 2007. Pertanto la Corte di merito ha ritenuto che il vizio non poteva essere d’ufficio accertato e dichiarato atteso che l’introduzione, con la replica alla memoria di costituzione, di un nuovo tema di indagine era preclusa in quanto, anche a voler configurare la stessa come una emendatio libelli, questa non era mai stata autorizzata dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 420 e 426 cod. proc. civ.. Nè la carenza di allegazione del ricorso poteva essere integrata traendo elementi dall’accenno contenuto nella lettera di richiesta del tentativo di conciliazione presentata all’UPLMO. Tale atto era infatti esterno al processo e finalizzato solo al raggiungimento di una composizione stragiudiziale della controversia. In conclusione il giudice di appello ha ritenuto inammissibile la modifica della domanda.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre V.S. che articola due motivi ulteriormente illustrati con memoria. La Autotrasporti T.A. & C. s.n.c. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421,1418 e 1324 c.c., art. 1325 c.c., n. 4, degli artt. 99, 112 e 420 cod. proc. civ. e della L. 17 ottobre 2007, n. 188, art. 1 ed il difetto di motivazione con riguardo alla rilevabilità d’ufficio delle dimissioni quale accertamento pregiudiziale della domanda di accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro elemento costitutivo della stessa. Sostiene il ricorrente che a fronte di una domanda di adempimento del contratto avrebbe dovuto essere accertata d’ufficio la validità o meno delle dimissioni la cui presentazione era stata eccepita dalla convenuta e la cui – validità era stata contestata dal lavoratore sin dalla prima difesa in primo grado.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 99,112,420 e 426 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe implicitamente autorizzato la modifica della domanda ed il contraddittorio circa la validità delle dimissioni.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, restando assorbito l’esame del secondo motivo.

6.1. Ritiene la Corte che non sia ravvisabile una modifica della domanda nell’allestimento di difese da parte del ricorrente nei cui confronti sia stata sollevata una eccezione che paralizza l’esame della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.

6.2. Va preliminarmente rammentato che è onere del datore di lavoro, che eccepisca che il rapporto si è risolto per effetto della presentazione di dimissioni – atto unilaterale recettizio (cfr. Cass. 26/02/2007 n. 4391, Cass. 12/05/2004 n. 9046) con cui il lavoratore rinuncia ad un bene, quale il posto di lavoro, protetto dagli artt. 4e 36 Cost. – allegare e dimostrare l’intento recessivo del lavoratore (cfr. Cass. 03/03/2015 n. 4241, 08/03/2011 n. 5454, 13/04/2000 n. 4760 e 25/02/2000 nn. 2162 e 2170).

6.3. Ciò vale a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui le dimissioni erano soggette ad una disciplina particolarmente rigorosa in termini di forma dell’atto di manifestazione della volontà risolutoria del rapporto (quella prevista dalla legge 17 ottobre 2007 n. 188, vigente nel periodo dal 23/11/2007 al 24/06/2008 quando è stata abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, comma 10, lett. l) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133). A norma della citata L. n. 188 del 2007, art. 1 applicabile al caso in esame ratione temporis, la lettera doveva essere redatta, a pena di nullità dell’atto, “su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonchè dai centri per l’impiego”. All’immutato onere del datore di lavoro di allegare e provare l’esistenza di dimissioni si accompagnava quindi un vincolo di forma dell’atto previsto a pena di nullità.

6.4 Come autorevolmente affermato dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 12/12/2014 n. 26242) la ratio dell’art. 1421 cod. civ. va rinvenuta nell’obiettivo di impedire che il contratto (nella specie l’atto unilaterale recettizio) nullo costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità. Il principio di cui all’art. 1421 cod. civ. è, evidentemente, condizionato dalle disposizioni del codice di rito che segnano i confini posti ai poteri officiosi del giudice, tra i quali, ovviamente, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), che impedisce al giudice di mutare la causa petendi della domanda proposta in giudizio, e la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità, che – salvi i casi di errores in procedendo – non consente a questa Corte di rilevare vizi di legittimità della sentenza che non siano stati dedotti quali motivi di ricorso. Tuttavia nel caso, come quello in esame, in cui l’esistenza di un valido atto di dimissioni sia stata portata all’attenzione del giudice dalla resistente sin dalle prime difese in replica ed opposizione alla richiesta di accertamento dell’esistenza di una continuità nel rapporto di lavoro, l’eccezione con la quale il lavoratore eccepisce la nullità del negozio non comporta un ampliamento del thema decidendum – delineato dalle allegazioni e difese delle parti nell’atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte – ma va qualificata come controeccezione volta a paralizzare l’eccezione della convenuta (sul rilievo anche officioso delle controeccezioni da qualificarsi come eccezione in senso lato cfr. di recente Cass. 16/05/2016 n. 9993 e già Cass. 21/02/2011 n. 4238).

6.5. Così ricostruita l’articolazione ed evoluzione del dibattito processuale tra le parti sin dal primo grado di giudizio non si può condividere la decisione della Corte territoriale che ha qualificato l’eccezione formulata dalla parte ricorrente in primo grado come una inammissibile introduzione di nuovi temi di indagine preclusa dalle rigide decadenze previste dall’art. 414 c.p.c., n. 3, la cui modifica non era stata autorizzata neppure nei termini autorizzata ai sensi degli artt. 420 e 426 cod. proc. civ..

6.6. In conclusione e per le considerazioni sopra esposte la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, e deve essere rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che nel riesaminare le censure formulate nell’appello valuterà la validità delle dimissioni allegate dalla datrice di lavoro e la loro incidenza sulla continuità giuridica del rapporto.

6.7 Alla Corte del rinvio è del pari rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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