Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24750 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13519-2014 proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

LORENZO NAPOLITANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS) – PREFETTURA DI TREVISO in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1740/2013 del TRIBUNALE di TREVISO, emessa il

04/10/2013 e depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.S.C. propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’interno ed il Prefetto di Treviso. che non resistono con controricorso. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1740 del 9.10.2013 che. in riforma di quella del GP di Castelfranco Veneto, ha rigettato il ricorso a verbale (OMISSIS) della P.S. di Treviso perchè la parte appellata si era limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado senza riproporre le ragioni della domanda, non esaminate e considerate assorbite dal primo giudice nell’annullare il provvedimento impugnato per rilevata violazione del D.Lgs. n. 117 del 2008, art. 142, comma 6.

L’appello del ministero e del prefetto aveva denunziato la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè l’opponente non aveva fatto riferimento alla presenza o meno del cartello informativo mentre il GP aveva annullato il provvedimento non avendo la P.S. “nulla riferito in merito all’avvenuto rispetto di tale precetto.

Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo perchè l’appello si fondava su una eccezione mai proposta in primo grado; 2) violazione dell’art. 346 c.p.c. in ordine alla affermato onere dell’appellato di riproporre le ragioni della domanda non esaminate: 3) erroneità della sentenza sulla ritenuta soccombenza.

All’udienza del 15.3.2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per notificare il ricorso all’avvocatura generale dello Stato.

Vi è atto di costituzione del Ministero dell’interno-Prefettura di Treviso.

Le censure non meritano accoglimento.

Come dedotto la sentenza ha statuito che parte appellata si era limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado senza riproporre le ragioni della domanda non esaminate e considerate assorbite dal primo giudice nell’annullare il provvedimento impugnato per rilevata violazione D.Lgs. n. 117 del 2008, art. 142, comma 6.

L’appello del ministero e del prefetto aveva denunziato la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè l’opponente non aveva fatto riferimento alla presenza o meno del cartello informativo mentre il GP aveva annullato il provvedimento non avendo la P.S. – nulla riferito in merito all’avvenuto rispetto di tale precetto -.

Ciò premesso, la prima censura è generica e non considera la possibilità di indicare specifici motivi di doglianza rispetto alla erronea decisione di primo grado.

Gli appellanti avevano denunziato la violazione dell’art. 112 c.p.c. proprio per l’accoglimento di un profilo non dedotto ed è ius receptum che il giudizio di opposizione è strutturato nelle sue linee generali sul modello del giudizio civile ordinario e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, col divieto di rilevare di ufficio eccezioni rimesse esclusivamente ad iniziativa di parte (Cass. 16.4.2010 n.9178, Cass.19.1.2007 n.1173, Cass. 19.4.1990 n. 3271).

La seconda censura non contesta la mancata riproposizione degli originari motivi di opposizione ritenuti assorbiti in prime cure e non tiene conto che l’odierno ricorrente si è limitato a chiedere in appello la conferma della prima decisione.

La terza censura trascura che la pronunzia sulle spese è conseguente alla soccombenza ed è, comunque, generica nella contestazione del valore della controversia.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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