Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24750 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24750 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6318-2012 proposto da:
ROMANO

FLAVIANO

RMNFVN49L03E249B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE VATICANO 45, presso lo
studio dell’avvocato GABRIELLI MASSIMILIANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIGLIOTTI SALVATORE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, CONDOMINIO VIA ARDUINO
FORGIARINI 51/71, TEODORI MARIA ANTONIETTA;
– intimati. –

avverso la sentenza n. 316/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/01/2012;

Data pubblicazione: 05/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

32) R. G. n. 6318/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte di Appello di Roma 18/01/2012, non
notificata), in riforma della sentenza di primo grado, accertava la
responsabilità della Teodori, ai sensi dell’art. 2051 c.c., con riferimento ai

all’incendio sviluppatosi a partire dal motociclo della prima in
un’autorimessa condominiale. La Corte territoriale, ritenendo accertato il
nesso eziologico tra l’incendio del motociclo e i danni subiti
dall’autovettura dall’odierno ricorrente, evidenziava come la Teodori non
aveva fornito nessuna prova del caso fortuito, idonea a escludere la sua
responsabilità. Allo stesso tempo, escludeva la responsabilità, sempre in
riferimento all’art. 2051 c.c., del Condominio, poiché, accertato che
l’incendio si era sviluppato a partire dal motociclo e da esso si era propagato
ai vicini veicoli, doveva escludersi la sussistenza del nesso di causalità tra la
cosa del condominio, ossia l’autorimessa, e il danno verificatosi. Di
conseguenza, condannava l’odierno ricorrente al rimborso delle spese dei
due gradi di giudizio, a favore del Condominio e di Reale Mutua
Assicurazioni s.p.a..
2. — Ricorre per cassazione Flaviano Romano con due motivi di ricorso;
nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Col I motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2051 e 2697
c.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa motivazione, in relazione all’art.
360 c. 1 n. 5 c.p.c., su un punto decisivo della controversia. L’errore di
diritto sussisterebbe nella parte in cui la Corte territoriale esclude la
sussistenza del nesso di causalità tra la cosa del Condominio, ossia
l’autorimessa, ed il danno verificatosi, e di qui la sua responsabilità ex art.
2051 c.c. quale custode dell’area, avendo attribuito una portata assoluta ad
un fatto sconosciuto e non provato, ossia l’origine dell’incendio. La Corte
avrebbe omesso di motivare sull’origine dell’incendio, non risultando
affatto dimostrato che l’incendio sia scaturito per ragioni intrinseche al
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danni subiti dall’odierno ricorrente alla propria autovettura, in seguito

motociclo, accertamento, che ove provato, avrebbe certamente liberato il
condominio dal vincolo di responsabilità. — Col II motivo di ricorso il
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c. I
n. 3 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativamente all’erronea
determinazione delle spese dei due gradi di giudizio. In particolare la Corte
territoriale avrebbe: a) condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle
spese del doppio grado di giudizio anche nei confronti di Reale Mutua

il solo Romano al rimborso delle spese di II grado a favore del Condominio
e di Reale Mutua S.p.a., e non anche la Teodori, rimasta totalmente
soccombente nel giudizio di appello; c) applicato in modo inesatto il
principio della liquidazione e compensazione delle spese, non avendo tenuto
conto che la situazione controversa e di difficile soluzione del caso avrebbe
dovuto portare alla compensazione delle spese; d) avrebbe determinato le
spese con un criterio forfetario e non proporzionato all’effettiva e reale
attività svolta dalle parti e alle spese da esse sostenute, manifestando al
contrario una “ingiustificata e malcelata volontà punitiva” nei confronti
dell’allora appellante principale.
4. — Il primo motivo di ricorso è privo di pregio. Con la censura in esame, il
ricorrente si limita a proporre un diversa ricostruzione delle responsabilità
dell’evento dannoso in causa rispetto a quello accertato dal Giudice di
merito. In tal modo il ricorrente non sembra tener conto dell’orientamento di
questa S. C. secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa
configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa
in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e
l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve
essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia
l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che
quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono
valutazioni (quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca
dell’effettivo antecedente dell’evento dannoso, l’indagine sulla condotta del
danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione del danno, ecc.),
che come tali sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed
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S.p.A., rimasta però contumace nel primo grado di giudizio; b) condannato

immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 472/2003; n. 238/2008). Rispetto
alla censura in esame, se da un lato il giudice ha ritenuto provato il nesso
eziologico tra il motoveicolo della Teodori e l’incendio subito dal veicolo
del ricorrente odierno, non altrettanto può dirsi di quello esistente tra detto
incendio e il condominio quale custode dell’autorimessa. Ed infatti, il
giudice, ha dato perfettamente atto nella motivazione di tale scelta, la quale
non è affatto omessa sul punto come invece sostenuto dal ricorrente. Al

deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste
solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza,
sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata
norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta
dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del
proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6288/2011).
Rispetto alla ricostruzione del giudice di merito, il ricorrente si limita invece
a fornire una propria e personale ricostruzione delle responsabilità
dell’evento di causa. 4.1 — Il secondo motivo di ricorso è parzialmente
fondato, limitatamente alla doglianza di cui alla lett. a). Secondo la
giurisprudenza di questa S. C., la condanna alle spese processuali, a norma
dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività
processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso,
poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 17432/2011). È
quindi condivisibile la censura alla statuizione del Giudice di merito nella
parte in cui condanna il ricorrente al rimborso delle spese dei due gradi di
giudizio a favore di Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., rimasta invece
contumace nel primo grado di giudizio. — Le altre doglianze formulate col
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riguardo è da precisare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione,

medesimo motivo sono invece prive di pregio. Con riferimento alla mancata
condanna della Teodori alle spese del secondo grado di giudizio, deve
precisarsi che in materia di spese processuali, l’identificazione della parte
soccombente è rimessa al potere decisionale del Giudice di merito,
insindacabile in questa sede, con l’unico limite di violazione del principio
per cui le spese non possono essere poste, neanche per minima parte, a
carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011).

esercitato i suoi poteri in tema di individuazione della parte soccombente,
considerando che era stato il solo Romano ad azionare la pretesa risarcitoria
nei confronti del Condominio e di Reale Mutua. Quanto alla mancata
compensazione delle spese di lite, si deve ribadire che la valutazione
dell’opportunità di compensare le spese di lite, sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi,
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e come tale
insindacabile in questa sede (Cass. n. 16012/2002; n. 264/2006; n.
13428/2007). Quanto all’eccessiva quantificazione delle spese rispetto
all’attività difensiva svolta dalle parti, si deve precisare che la liquidazione
delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito,
potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio
della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali,
con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da
consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini
(Cass. n. 14542/2011). Nel caso in esame, la sinteticità della doglianza, in
cui si da conto solo dell’eccessiva quantificazione delle spese di giudizio
rapportate al risarcimento ottenuto all’esito dello stesso, non consente di
compiere tale verifica e di ritenere fondata la censura.
5. – Si propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e
l’accoglimento della censura di cui al punto 4.1 — a), respinto ogni altro
mezzo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo
accolto, e, decidendo nel merito, va eliminata la condanna del Romano alle
spese del giudizio di primo grado liquidate in favore di Reale Mutua S.p.a..
(complessivi € 2500,00 di cui € 150,00 per esborsi e € 750,00 per diritti),
confermando nel resto la sentenza d’appello.”
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Limitatamente alla doglianza in esame, il giudice ha correttamente

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere essendo accolto limitatamente alla censura

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto va eliminata la condanna del
Romano alle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore di Reale
Mutua S.p.a.. (complessivi E 2500,00 di cui E 150,00 per esborsi e € 750,00
per diritti), confermando nel resto la sentenza d’appello.
Tenuto conto dell’accoglimento di solo un aspetto limitato del ricorso,
ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie in parte il secondo motivo (punto 3.a.) del ricorso, respinta ogni
altra censura. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e,
decidendo nel merito, elimina la condanna del Romano alle spese del
giudizio di primo grado in favore della Reale Mutua S.p.a., confermando nel
resto la sentenza d’appello. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

di cui al punto 4.1, ogni altra censura respinta.

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