Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24750 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 03/10/2019), n.24750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6033-2018 proposto da:

G.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;

– controricorrente –

contro

SORIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G.M.E. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso la sentenza di opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (non impugnabile ai sensi dell’art. 618 c.p.c., u.c.) avverso un’ingiunzione fiscale notificatale il 4 maggio 2016 dalla società SORIS s.p.a., per conto del Comune di Torino, avente ad oggetto il pagamento di Euro 209,84, corrispondente alla somma degli importi che ella era stata condannata a pagare alla Comune di Torino con tre sentenze del giudice di pace di Torino.

Il tribunale di Torino ha così motivato la propria statuizione di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’odierna ricorrente: “gli scarni motivi di parte attrice in citazione, tutti contenuti a pagina 2 dell’atto di citazione, e quanto oggetto di illustrazioni in conclusionale attorea risultano superati dall’ampia replica ai motivi di opposizione contenuta già in comparsa di risposta del Comune di Torino e ulteriormente superati dalle condivisibili argomentazioni in conclusionale e – in risposta alla conclusionale attorea – in memoria di replica di parte convenuta. La condivisibilità piena delle argomentazioni contenute in comparsa di risposta della convenuta costituita, ben illustrate in conclusionale e replica di parte convenuta, che superano le diverse argomentazioni di parte opponente, ne consentono il richiamo integrale a fondamento della decisione”.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, la signora G. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

il Comune di Torino ha depositato controricorso, mentre la società SORIS s.r.l. non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 10 gennaio 2019, per la quale solo il Comune controricorrente ha depositato una memoria.

Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, articolata nel mero richiamo per relationem agli atti di una parte e nel rilievo della esiguità degli scritti difensivi dell’altra parte, deve ritenersi meramente apparente, ponendosi al di sotto del “minimo costituzionale”, dal momento che non contiene alcun& illustrazione delle ragioni, svolte dalla difesa di una parte, sulla cui base il giudice ha ritenuto di poter fondare la propria decisione. E’ fermo insegnamento di questa Corte, infatti, che la sentenza motivata per relationem, mediante mera adesione acritica agli atti di una parte, senza indicazione nè della tesi in essi sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr sentt. nn. 20648/15,7402/17).

Ricorre quindi l’ipotesi di motivazione apparente, la quale si concretizza una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. da ultimo ex multis Cass. 22598/2018), come correttamente dedotto dalla odierna ricorrente.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio ad altra sezione del tribunale di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del tribunale di Torino, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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