Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2475 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

• ORD INANZA

CU•

sul ricorso 5190-2017 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già Equitalia SUD
S.P.A. C.F.13756881002, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA
SACCHETTI n.482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA
VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA
SAVOIA:
– flet3firS3fr

contro
BARONE ALFREDO, nella propria qualità di titolare di diritto oltre
chè di interesse e legittimazione, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE AL VERANO n.94, presso lo Studio Legale Tributario
dell’avvocato PASCA, rappresentato e difeso dall’avvocato
EDOARDO SANTORO;

Data pubblicazione: 31/01/2018

- controrícorrente avverso la sentenza n. 1920/22/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE
DISTACCATA di LECCE, depositata il 18/07/2016;

partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. Con sentenza n. 1920/2016 la CTR-Puglia (sez. Lecce) conferma
l’annullamento dell’avviso di intimazione notificato dall’agente di
riscossione per il mancato pagamento di IRAP, IRPEF, Add. Reg.
(anno d’imposta 2004) da parte di Alfredo Barone. Per la cassazione di
tale decisione l’agente di riscossione propone ricorso, affidato a tre
motivi; il contribuente resiste con controricorso e memoria.
2. Con il primo e assorbente motivo, denunciando violazione di norme
di diritto sostanziali (cod. civ., artt. 2697, 2700, 2712, 2719; cod. proc.
civ., artt. 149, 115, 116), la ricorrente fondatamente censura la sentenza
d’appello laddove: a) ritiene che “la generica e poco leggibile documentazione
versata in atti in copia informe, non consente assolutamente di individuare le
modalità procedurali di notificaione e il soggetto ricevente, nonché la riferibilità
dell’avviso di ricevimento a un determinato atto della procedura notificatotia e

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quant’altro occorra per avere certeua che l’atto sia entrato nella sfera di conoscen a
e/ o conoscibilità dell’interessato”; b) afferma che “a tale preciso onere probatorio

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Equitalia non risulta aver adempiuto, essendosi limitata ad affermare
apoditticamente l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento senza
allegare gli indispensabili documenti dimostrativi”.
2.1 Invero, con adegua deduzione (art. 366 cod. proc. civ.) mediante
allegazione e avvalimento di documentazione prodotta (art. 369 cod.

ricevimento versato in giudizio contiene il numero di riferimento del
documento fiscale notificato con raccomandata, il nominativo e
l’indirizzo completo del contribuente destinatario, la data di ricezione
della raccomandata stessa, la firma con le generalità del familiare
convivente e il timbro postale. Il che costituisce adeguato
adempimento degli oneri a proprio carico.
2.2 Il rilievo è fondato, correttamente denunciando l’enunciazione di
principi di diritto confliggenti con consolidata giurisprudenza di
legittimità e, comunque, falsa applicazione di norme di diritto rispetto
al contenuto esplicito dell’atto notificatorio. Infatti, costituisce jus
receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di
imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte
dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di
ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza
necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale
soluzione al disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con l’avviso di ricevimento (Cass.
456712015; conf. 16949/ 2014).

In tale sistema è proprio l’ufficiale

postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su
istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario
e consegnatario della cartella (Cass. cit.; conf 639512014).
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proc. civ.), la ricorrente osserva che la fotocopia dell’avviso di

Opera, dunque, il d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è
sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale
sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di
curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione

oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la
precisazione che, persino se manchino nell’avviso di ricevimento le
generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa
sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poiché la
relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato
consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di
competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di
cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass. 11708/2011, coni’ 14327/2009).
2.3 Inoltre, l’indicazione del numero della cartella sull’avviso di
ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del d.P.R.
29 maggio 1982, n. 655, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del
giudizio sul riparto dell’onere della prova (Cass. 20786/2014), laddove,
ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., incombe solo sul destinatario l’onere di
provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta —
perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto
diverso — rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il
destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della
raccomandata medesima (Cass. 22687/2017; coni: 21852/ 2016).
2.4 Né rileva la produzione dell’avviso di ricevimento mediante
l’allegazione di fotocopia non autenticata, poiché la regola posta
dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche
hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro
conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente,
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apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,

ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla
controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di
disconoscimento alla parte interessata – trova applicazione
generalizzata per tutti i documenti (Cass. 13439/2012,).
2.5 Si osserva, infine, che il rilievo contenuto in memoria, circa

ricorso del testo dell’avviso di ricevimento, non inficia l’autosufficienza
del ricorso stesso, atteso che sono chiaramente indicati sia il
documento di cui la parte ricorrente intende valersi nel giudizio di
legittimità, sia la sua localizzazione nel proprio incarto di merito
(ritualmente prodotto ex art. 369 cod. proc civ. e correttamente
indicizzato anche nel giudizio di legittimità; conf. prot. Cass./C.n.f.).
3. Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione di norma
statutaria (legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), la ricorrente censura la
sentenza d’appello laddove afferma:

“l’accertato difetto di notifica della

presupposta cartella di pagamento implica, altresì, la illegittimità della impugnata
intimazione di pagamento sotto l’ulteriore profilo dell’obbliÀo di motivazione, non
consentendo esso, quale primo ricettkio della pretesa, non corredato dalla relativa
cartella di pagamento, di conoscere la causa e i titolo del debito asseritamente
Iovuto”.
3.1 Col terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto
(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 21; d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 19), la ricorrente censura la sentenza d’appello laddove
trascura che, essendoci stata separata opposizione all’iscrizione
ipotecaria ed avendo la parte così preso cognizione del credito portato
dalla cartella, aveva omesso d’impugnarla nel termine di legge.
3.2 Entrambe le doglianze restano, però, logicamente e giuridicamente
assorbite dall’accoglimento del primo motivo che impone di per se
stesso il pregiudiziale riesame dell’originaria notifica della presupposta
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l’inesatta (ma in realtà solo parzialmente incompleta) trascrizione in

cartella di pagamento. Indi, una volta accolto il primo motivo di
ricorso, la sentenza d’appello va cassata in relazione, con rinvio, anche
per le spese, al giudice competente.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il

motivo accolto; rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale
della Puglia (sez. Lecce), in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al

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