Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4277/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Pescivendoli a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Luigi Carbone, elettivamente domiciliata in Roma alla via Romeo

Romei n. 27, presso lo studio dell’Avv. Simona Martinelli, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 91/6/11 depositata il 20 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente e l’Avv. Luigi

Carbone per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso della Cooperativa Pescivendoli a r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Bari annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti della società per recupero IRES, IRAP e IVA 2004 conseguente a rettifica induttiva dei ricavi.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’inattendibilità dell’operazione ricostruttiva, già stigmatizzata dal primo giudice.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

La cooperativa resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per esser il giudice d’appello incorso in extrapetizione quando ha rilevato nell’accertamento induttivo una “doppia presunzione” mai censurata dalla contribuente.

1.1. Il motivo è infondato.

L’extrapetizione ricorre qualora il giudice attribuisca alla parte un bene nemmeno implicitamente compreso nella domanda, non quando egli contiene la decisione nei limiti della pretesa pur fondandola su argomentazioni non prospettate dalla parte (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745, Rv. 592770; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297, Rv. 616336).

Nella specie, la contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per difetto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’ufficio accertatore: la verifica sulla valenza inferenziale di ciascun indizio resta nell’ambito del petitum, atteso che il divieto della doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) null’altro è se non una regola di valutazione delle presunzioni semplici.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il giudice d’appello ingiustificatamente negato l’obiettività di determinazione e l’esattezza di applicazione della percentuale di ricarico utilizzata nell’accertamento, senza aver egli neppure valorizzato quale indizio di evasione il riscontrato occultamento di un magazzino aziendale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla L. n. 134 del 2012) deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, dovendosi intendere per “fatto” non una questione trattata o un punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805, Rv. 616733; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457, Rv. 623584).

Nel caso in esame, la specificazione fattuale manca palesemente, giacchè la doglianza investe il ragionamento decisorio nella sua complessità, ciò che tradisce l’attesa di una rivisitazione del materiale istruttorio preclusa al giudice di legittimità: proprio in tema di accertamento analitico-induttivo, si è chiarito che il controllo di logicità del giudizio di fatto ex art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale a una rinnovazione del ragionamento decisorio, che sarebbe contraria alla funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001).

3. Il ricorso deve essere respinto; le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, con distrazione giusta istanza di controricorso.

4. Non ricorrono i presupposti dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, previsione inapplicabile agli enti pubblici ammessi alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).

PQM

Respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla Cooperativa Pescivendoli a r.l. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Luigi Carbone.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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