Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. III, 27/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17152/19 proposto da:

C.R.A., e P.L., elettivamente domiciliati a

Roma, via Flaminia n. 71, (c/o avv. Feliciani), difesi dall’avvocato

Mario Pinelli, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Co.Le.;

– intimato –

per la revocazione della ordinanza di questa Corte 27.11.2018 n.

30608;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Mario Pinelli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.L. e C.R.A. impugnarono tardivamente la sentenza del Tribunale di Urbino 11 febbraio 2016 n. 60, pronunciata all’esito d’un giudizio che li aveva visti soccombenti nei confronti di Co.Le..

Gli appellanti chiesero al giudice di secondo grado di essere rimessi in termini ai fini della proposizione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 153 c.p.c..

A fondamento dell’istanza dedussero che:

-) il proprio difensore, a causa della rottura della serratura della porta di ingresso della stanza ove si trovava il personal computer abilitato alla notifica per via telematica dell’atto d’appello, non pote’ accedere tempestivamente al suddetto terminale;

-) fu costretto a ricercare con urgenza un artigiano che provvedesse allo sblocco della serratura;

-) tali operazioni richiesero del tempo, ed al difensore fu possibile accedere al personal computer soltanto dopo il decorso delle ore 21:00 del 14 marzo 2016, e quindi dopo lo spirare dell’ultima ora e dell’ultimo giorno utili per la proposizione del gravame.

2. La Corte d’appello d’Ancona, con sentenza 21 febbraio 2017 n. 288, previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini, dichiarò inammissibile il gravame. A fondamento della decisione la Corte d’appello osservò che la decadenza non poteva dirsi incolpevole, in quanto:

-) l’impedimento alla notifica, secondo quanto riferito dagli stessi appellanti, si era protratto fino alle ore 23:20 del 14 marzo 2016, con la conseguenza che il difensore degli appellanti avrebbe avuto a disposizione ancora più di mezz’ora per eseguire la notifica;

-) non vi era prova di ulteriori impedimenti incolpevoli della decadenza.

3. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su tre motivi. Con essi si censurò la sentenza d’appello:

-) per errore di diritto, consistito nell’avere affermato che la notifica telematica potesse compiersi anche dopo le ore 21.00;

-) per omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella insuperabilità – documentalmente provata – dell’impedimento ad eseguire la notifica;

-) per mancanza di una adeguata motivazione.

4. Questa Corte con ordinanza 27 novembre 2018 n. 30608 rigettò il ricorso. Nella suddetta ordinanza si affermò che:

-) il primo motivo era fondato ma non decisivo, in quanto la Corte d’appello aveva basato la propria decisione anche su ulteriori rationes decidendi: e cioè, da un lato, il difetto della prova di un legittimo ed incolpevole impedimento alla tempestiva esecuzione della notifica dell’atto di impugnazione; dall’altro il fatto che gli impedimenti dedotti dal difensore (rottura della serratura, impossibilità di uso di altri computer) erano ascrivibili a carenze organizzative imputabili al difensore;

-) il secondo motivo era infondato, in quanto “anche a volerlo ritenere ammissibile”, i documenti (dimostrativi dei fatti di cui i ricorrenti lamentavano l’omesso esame) non erano “decisivi”;

-) il terzo motivo (vizio di motivazione) era infondato per due ragioni: da un lato perché la motivazione della Corte d’appello era adeguata; dall’altro lato perché i ricorrenti non avevano censurato il giudizio con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che il tipo di impedimento dedotto dagli appellanti era imputabile a carenze organizzative dello studio del difensore.

4. La sentenza di questa Corte 30608/18 è stata impugnata per revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., da C.R.A. e P.L..

La controparte è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso per revocazione si articola in più censure.

1.1. Con una prima censura (pagine 15-16 del ricorso) i ricorrenti svolgono un’argomentazione così riassumibile:

-) col secondo motivo del ricorso per cassazione avevano denunciato, tra l’altro, l’omesso esame d’un fatto decisivo, rappresentato dai documenti dimostrativi della impossibilità di effettuare la notificazione nel periodo compreso tra le ore 20:20 e le ore 23:20;

-) la Corte di cassazione aveva rigettato quel motivo di ricorso, sul presupposto che i documenti in tesi non esaminati dalla Corte d’appello non fossero “decisivi” per i fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

-) la Corte di cassazione aveva motivato tale decisione spiegando che “nessuno dei documenti prodotti fornisce la dimostrazione del periodo temporale dalle ore 20,20 alle ore 22,20 durante il quale rimase impedito l’accesso al locale ove era ubicato il computer collegato al sistema Polisweb”;

-) il passo appena trascritto sarebbe “privo di valenza semantica”, e di conseguenza “non idoneo a supportare” il giudizio di mancanza di decisività dei fatti che si assumevano non esaminati dalla Corte d’appello;

-) in ogni caso risultava per tabulas che i documenti del cui omesso esame i ricorrenti si dolevano non erano stati esaminati dalla Corte d’appello, perché questa, ritenendo cessato l’impedimento alla notifica in tempo utile per eseguirla validamente (e cioè alle ore 23.20), si era disinteressata di quanto accaduto precedentemente.

1.2. Questa prima censura è inammissibile.

La motivazione dell’ordinanza 30608/18 è ben chiara, e quel che i ricorrenti censurano come “travisamento del fatto” costituirebbe in realtà, in base alla loro stessa prospettazione, un vizio di motivazione: e cioè il non avere saputo spiegare perché mai il motivo di ricorso con cui era denunciato il vizio di omesso esame del fatto riguardava una circostanza “non decisiva”.

Ma il vizio di motivazione non costituisce uri “travisamento dei fatti”, e non è censurabile con il rimedio della revocazione ordinaria di cui all’art. 395 c.p.c.. In ogni caso ritiene il Collegio di aggiungere, ad abundantiam, che nessun vero vizio di motivazione è ravvisabile nell’ordinanza revocanda.

Infatti nel precedente giudizio di legittimità:

-) i ricorrenti dedussero che il giudice di merito non aveva esaminato dei documenti;

-) l’ordinanza revocanda ha ritenuto che quei documenti non fossero decisivi. Questo è il decisum del provvedimento impugnato, ed esso – giusto o sbagliato che fosse – non presenta né errori di percezione, né travisamento dei fatti.

2. Con una seconda censura i ricorrenti sviluppano una tesi che può così riassumersi:

-) l’ordinanza revocanda ha rigettato il ricorso sostenendo che i ricorrenti non avevano censurato la statuizione con cui il giudice d’appello, negando la rimessione in termini, aveva ascritto il ritardo nella proposizione del gravame a colpa del difensore, consistita nell’impiego di determinate “modalità tecniche di installazione ed utilizzo del sistema software”;

-) la sentenza d’appello, tuttavia, si era limitata a rigettare l’istanza di rimessione in termini (e di conseguenza a ritenere tardivo il gravame) sul presupposto che l’avvocato degli appellanti, una volta superato l’impedimento, aveva ancora 30 minuti di tempo per la notifica, sicché la decadenza non fu incolpevole;

-) la Corte d’appello, per contro, non si occupò affatto delle “modalità tecniche di installazione ed utilizzo del sistema software” da parte del difensore degli odierni ricorrenti; essa aveva invece dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che il difensore degli appellanti (odierni ricorrenti) fu negligente non già nell’utilizzo o nell’installazione del software, ma nella predisposizione tempestiva “della fase esecutiva dell’invio” telematico dell’atto d’appello;

-) ergo, l’ordinanza 30608/18 di questa Corte sarebbe da revocare perché fondata su un errore di fatto consistito nell’avere ascritto alla sentenza d’appello statuizioni che, per contro, in essa non c’erano.

In sostanza, dunque, i ricorrenti ascrivono all’ordinanza revocanda di avere frainteso l’effettivo contenuto della sentenza d’appello.

2.1. Anche questa censura è inammissibile, e sarebbe comunque infondata.

I ricorrenti intendono sostenere che la sentenza impugnata conteneva certe statuizioni, mentre la Corte di Cassazione ha ritenuto che ne contenesse altre, travisando quindi il contenuto della sentenza d’appello.

Così riassunta la censura proposta nella presente sede, ne discende, in primo luogo, che lo stabilire quale sia il contenuto della sentenza impugnata è un giudizio, e un eventuale errore di giudizio non può essere censurato con lo strumento della revocazione. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che “non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), la valutazione, ancorché errata, del contenuto (…) della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto” (ex aliis, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6397 del 23/06/1999, Rv. 527856 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3303 del 07/03/2001, Rv. 544505 – 01, la quale ha reputato inammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione sul presupposto che “con esso, anziché denunciare errori di percezione degli atti di causa, si lamentavano errori di giudizio e si finiva così per censurare la motivazione della sentenza impugnata riguardo al controllo in essa operato sulla motivazione della sentenza del giudice del merito).

2.2. In ogni caso e ad abundantiam ritiene il Collegio di aggiungere che la censura di cui si discorre sarebbe stata comunque infondata, perché l’ordinanza 30608/18 non ha affatto frainteso il contenuto della sentenza d’appello.

Gli atti processuali e le sentenze vanno letti ed interpretati in modo complessivo, senza sezionarne le singole parti.

Nel caso di specie la sentenza della Corte d’appello di Ancona, per quanto non fosse un modello letterario, nondimeno affermò un principio ben chiaro: e cioè che per un avvocato restare chiuso fuori dalla stanza in cui si trovi un computer, necessario per eseguire una notifica, è una disfunzione organizzativa non incolpevole, la quale non giustificava nel caso di specie la rimessione in termini.

I soccombenti impugnarono tale statuizione sostenendo il “difetto di motivazione”, e questa Corte con l’ordinanza revocanda ha ritenuto:

a) che la motivazione era sufficiente;

b) ad abundantiam, che comunque i ricorrenti non avevano censurato il

giudizio, per così dire, di “imperfetta organizzazione dello studio”.

Ne consegue che:

-) da un lato, il preteso errore revocatorio riguarda una motivazione spesa ad abundantiam e quindi non decisiva;

-) in ogni caso l’ordinanza revocanda non ha travisato alcunché, in quanto tra le varie rationes decidendi sottese dalla sentenza d’appello era effettivamente compreso anche un giudizio di inescusabilità della decadenza causata da una inadeguata “organizzazione e preparazione” (così si espresse la sentenza d’appello) dell’operazione di notifica.

Pertanto quel cenno alla “installazione del software” contenuto nella ordinanza revocanda, sul quale tanto hanno insistito i ricorrenti, è in realtà insignificante; non è espressione di alcun travisamento, e non impedisce di comprendere il reale senso della decisione, sol che si legga l’ordinanza nel suo complesso, e non estrapolandone singoli passi.

Ed il senso della decisione era: “la Corte d’appello ha reputato colpevole la decadenza; i ricorrenti hanno lamentato il difetto di motivazione; il difetto di motivazione non sussiste”.

Giusta o sbagliata che sia tale decisione, in essa non è dunque ravvisabile alcun errore revocatorio per travisamento dei fatti.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA