Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. G. – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19677-2017 proposto da:

2G, (GIA’ CHEBOLLETTA) S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso

lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO CAZZOLA;

– ricorrente –

contro

H.N.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/02/2017 R.G.N. 224/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro e rigettava l’opposizione proposta da 2G (già Chebolletta) S.r.l. nei confronti di H.N.A. avverso il decreto ingiuntivo da questa ottenuto in relazione al credito vantato per differenze retributive relative alle giornate lavorate dall’1 al 7 del mese di novembre 2014;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essere l’azione monitoria soggetta “ad una sorta di preclusione da cosa giudicata” per effetto della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto per il pagamento delle distinte mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014 e così fondato su una diversa causa petendi, nè essere l’ H. incorsa nella violazione del divieto di frammentazione del credito per aver avuto contezza dell’irregolare pagamento del mese di novembre tramite la busta paga emessa solo il 9 dicembre 2014 e pertanto in data successiva al deposito, in data 1 dicembre 2014, del primo decreto ingiuntivo;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la 2G (già Chebolletta) S.r.l., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la H. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente rigettato la sollevata eccezione di giudicato per non aver tenuto conto della circostanza tempestivamente addotta dalla stessa Società ricorrente, per la quale la dipendente aveva formulato il primo ricorso per decreto ingiuntivo in termini tali per cui risultava ivi dedotto l’intero credito vantato nei confronti della Società ricorrente, comprensivo dunque delle differenze retributive maturate fino al 7.11.2014, data di cessazione del rapporto;

– che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 111 Cost., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte inteso ad escludere la violazione del divieto di frazionamento del credito, che assume sussistere, anche al di là di quanto ribadito circa l’intervenuto giudicato, nascendo l’asserito credito dal medesimo contratto di lavoro e risultando quindi fondato sulla medesima causa petendi;

– che, sancita l’infondatezza del secondo motivo, nella parte in cui deduce la violazione del divieto di frazionamento del credito allorchè questo derivi da un medesimo rapporto e sia dunque fondato sulla medesima causa petendi, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del 16.2.2017, n. 4090, pure richiamata dalla Società ricorrente, in base al quale deve escludersi che il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto, che, quindi, debbano essere richiesti nel medesimo processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata e che la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità di quelle successive alla prima, si deve rilevare l’inammissibilità della censura, recata dal primo motivo e ribadita nel secondo, concernente l’eccezione di giudicato, non avendo la Società ricorrente dato adeguatamente conto, attraverso la trascrizione del relativo testo o l’allegazione del primo ricorso per decreto ingiuntivo, del periodo di riferimento del credito con quell’atto azionato, in modo da consentire la verifica dell’effettiva inclusione in esso del credito relativo al periodo 1 – 7 novembre 2014, da ritenersi peraltro inverosimile e perciò infondata, non avendo la Società ricorrente confutato la data, successiva alla proposizione del primo decreto ingiuntivo, di rilascio della busta paga del mese di novembre 2014 e rimanendo oscuro il rilievo per cui la ricorrente non avrebbe avuto contezza dell’irregolarità del pagamento del mese di novembre 2014 e, dunque, del credito residuo, dalla busta paga relativa;

che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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