Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1314/2009 proposto da:
S.G. in qualità di legale rappresentante della FIN TUR
SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GENTILE
26, presso lo studio dell’avvocato RITA MONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati RICIGLIANO Maurizio, BATTAGLINO LUIGI, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3522/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
26.9.07, depositata il 14/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO
LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla Fin Tur s.r.l. nei confronti del Sig. M.A. per il risarcimento dei danni causati ad un vialetto di proprietà dell’attrice dal transito di mezzi pesanti, resosi necessario in conseguenza dell’interruzione di altra strada, poste in essere dal convenuto. La Corte ha ritenuto che mancasse la prova del nesso causale fra la condotta del convenuto e i danni lamentati.
La Fin Tur s.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato.
Va anzitutto segnalato che non è stato dalla ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale il ricorso sarebbe stato notificato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53: carenza che, ove non superata, comporterebbe l’inammissibilità del ricorso stesso per mancanza di notifica (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008).
L’unico motivo di ricorso è poi inammissibile. La ricorrente, infatti, denunciando vizio di motivazione, lamenta l’ammissione di un teste incapace ai sensi dell’art. 244 c.p.c., ma senza far presente di avere tempestivamente sollevato la relativa, necessaria eccezione (cfr., da ult., Cass. 20652/2009) e, per il resto, tenta di coinvolgere questa Corte nella valutazione delle prove, specie testimoniali, che è invece compito riservato al giudice di merito”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per la prima – che ha carattere assorbente – delle due ragioni indicate nella relazione stessa (omesso deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso);
che, in mancanza di difese della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011