Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24749 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19060/2010 proposto da:

LA CONCORDIA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI Paolo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VENERI MASSIMO giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FIMAFER DI FILIPPINI MASSIMILIANO (OMISSIS) in persona del

titolare e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato CALDARA GIAN ROBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MOTTA Lucio giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MONTORIESE MONTAGGI SRL, AVANZINI PREFABBRICATI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1311/2010 del TRIBUNALE di VERONA del

13/04/10, depositata il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La soc. La Concordia srl ricorre, con atto spedito per la notifica il 16.7.10, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1311/10, pubbl. il 18.5.10, con la quale è stata rigettata la sua opposizione “agli atti esecutivi ed ex art. 512 c.p.c.” nei confronti di Fi.Ma.Fer. di Filippini Massimiliano, della Avanzini Prefabbricati e della Montoriese Montaggi srl. La Fi.Ma.Fer.

resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere rigettato, per manifesta inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa quattro motivi: un primo, per violazione degli artt. 160 – 161 – 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’erronea qualificazione di opponibilità ad essa creditrice procedente del giudicato derivante da sentenza resa in altro giudizio, ma a seguito di notifica viziata e per la conseguente inesistenza della medesima; un secondo, di nullità del procedimento e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 – 550 – 524 c.p.c. e art. 2971 c.c. (sic), invocando assegnarsi l’intera somma dichiarata dalla terza debitrice, senza tenersi conto di altri pignoramenti, ritenuti ininfluenti o inopponibili; un terzo, di nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 91 c.p.c., per illegittimità della condanna alle spese con testuale riferimento alle note spese delle parti vittoriose; un quarto motivo, di nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 91 c.p.c., non potendosi configurare una sua soccombenza nei confronti della Fi.Ma.Fer. di Filippini Massimiliano.

4. – Orbene, va rilevato che il ricorso è strutturato in un atto di complessive centotrenta facciate, la maggior parte delle quali risolvendosi nella fotocopiatura pedissequa ed integrale degli atti di parte del processo di merito e delle sentenze di volta in volta presupposte o richiamate, tanto che soltanto alla novantasettesima facciata inizia – per essere subito dopo interrotta con l’inserzione di ulteriori quattordici facciate di mera fotocopia di altra sentenza – il dispiegamento dei motivi di cassazione.

5. – Al riguardo, va data continuità all’orientamento delle sezioni unite di questa Corte, in base al quale “la prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628, confermata poi anche da Cass. 23 giugno 2010 n. 15180)”.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ma nessuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. In particolare, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in memoria si rifà pur sempre al caso della allegazione della sola sentenza e quindi non si attaglia, dovendo al contrario darsi continuità all’orientamento sopra ricordato (poi ribadito, tra le altre, da: Cass. 14 giugno 2011, n. 12955; Cass., ord. 29 agosto 2011 n. 17643; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20614), alla fattispecie, in cui numerosi atti dei giudizi di merito sono stati materialmente incorporati nel ricorso a sostituire o rendere – appunto -estremamente difficoltosa l’esposizione del fatto. Resta quindi preclusa la disamina dei motivi ed irrilevante la loro ulteriore illustrazione nella memoria stessa.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., in definitiva adesione alle argomentazioni ed alle conclusioni della su richiamata ordinanza, il ricorso va dichiarato inammissibile; e le spese, in favore del solo intimato che ha depositato controricorso, conseguono alla soccombenza della ricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra questi e gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Soc. La Concordia s.r.l., in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della FI.MA.FER. di Filippini Massimiliano, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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