Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24749 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28370-2012 proposto da:

D.M.S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO

PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO

STIVANELLO GUSSONI, MAURIZIO PANIZ, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIEVE DI CADORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI N. 24, presso

lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CRISTINA URSOLEO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/08/2012 R.G.N. 804/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato

GIAMPIERO PROIA;

udito l’Avvocato URSOLEO CRISTINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dal comune di Pieve di Cadore, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 108 del 2009, con la quale il Tribunale di Belluno aveva riconosciuto il diritto di D.M.S.O. a partecipare alle progressioni orizzontali ed a beneficiare delle conseguenti attribuzioni economiche, ed aveva condannato a detto titolo l’ente territoriale al pagamento della somma di Euro 2882,08.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse affetto da nullità il ricorso introduttivo, perchè I’ indicazione di una data di udienza anteriore al momento di deposito dell’atto equivaleva alla omessa indicazione della data stessa. Ha poi applicato l’art. 354 cod. proc. civ. e rimesso la causa davanti al giudice di primo grado, evidenziando che il vizio si era comunicato a tutti i successivi atti del processo, sicchè occorreva ripristinare i fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio, che sarebbero stati lesi in caso di mancata regressione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.M.S.O. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Il Comune di Pieve di Cadore ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., art. 164 c.p.c., commi 1 e 2 e artt. 413,415 e 88 cod. proc. civ.. Rileva che la Corte territoriale non poteva dichiarare la nullità del ricorso perchè l’omessa indicazione dell’udienza di comparizione si verifica solo allorquando la stessa manchi del tutto o qualora sia impossibile al destinatario dell’atto di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare. Nel caso di specie, pertanto, poichè la notifica era stata effettuata in data successiva a quella indicata per la comparizione, appariva evidente l’errore materiale commesso nella indicazione dell’anno.

1.2. La seconda censura è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”. Sostiene il ricorrente che il giudice d’appello, conformandosi ai principi dì diritto affermati da plurime pronunce di questa Corte, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali doveva ritenersi incerta la data di comparizione. Detta motivazione si imponeva nella fattispecie, essendo evidente che il giudice con il decreto dep. in cancelleria il 30 ottobre 2008 non poteva che indicare un’udienza da celebrare nell’anno successivo, ossia nel 2009.

1.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 354,112 e 416 cod. proc. civ. nonchè l’insufficiente motivazione con riferimento alla rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado. Il ricorrente rileva che, per il principio della tassatività delle ipotesi previste dal richiamato art. 354, la Corte di appello avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, tanto più che la rimessione era stata domandata dall’appellante tardivamente solo nel corso della discussione orale.

1.4. Infine con il quarto motivo, articolato in più punti di cui uno relativo alla rilevanza della delibera del 24.6.2009, il D.M. evidenzia che dovevano essere respinti i motivi di appello attinenti al merito della controversia, perchè la normativa contrattuale non consentiva di escludere dalla progressione orizzontale i dipendenti comunali comandati presso la cancelleria del giudice di pace. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva accertato il diritto e l’assenza di cause ostative.

2. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili.

Va premesso che allorquando con il ricorso per cassazione vengano denunciati errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è giudice del fatto processuale e può quindi procedere all’esame diretto degli atti, l’esercizio di detto potere è condizionato alla formulazione di un valido motivo di ricorso, in quanto la denuncia del vizio resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte (Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077).

E’ quindi necessario il rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che impongono alla parte di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso nei loro esatti termini gli atti rilevanti, diversi dalla sentenza impugnata (fra le più recenti Cass. 8.6.2016 n. 11738).

Detto onere non è stato assolto nella fattispecie dal ricorrente, il quale per dolersi della dichiarazione di nullità della vocatio in ius, trasmessasi a tutti gli atti successivi ed alla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso quantomeno il contenuto del decreto ex art. 415 c.p.c., comma 2, e di quelle parti dell’atto dalle quali il comune evocato in giudizio avrebbe potuto desumere, con l’ordinaria diligenza, che la data dell’udienza di discussione si riferiva all’anno successivo a quello in corso.

Si aggiunga che il ricorrente non ha provveduto al deposito dell’atto nè, in alternativa, ha fornito i dati necessari al pronto reperimento dello stesso nel fascicolo di parte o in quello di ufficio dei precedenti gradi del giudizio di merito.

3. E’, invece, fondato il terzo motivo perchè la Corte territoriale, nel rimettere la causa davanti al giudice di primo grado, ha richiamato un isolato precedente di legittimità, superato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, consolidata nell’affermare che “ove con l’atto di impugnazione sia dedotta una pretesa nullità della citazione per essere ivi indicata una data di prima comparizione avanti al giudice adito già scaduta al momento della sua notificazione, il giudice d’appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacchè il vizio dedotto in rito integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che consentono la rimessione della causa al giudice di primo grado in deroga al principio generale in base al quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame” (Cass.26.4.2005 n. 8604; Cass. 27.5.2005 n. 11292; Cass. 15.5.2009 n. 11317; e con riferimento alla nullità derivata dal mancato rispetto del termine a comparire Cass. 18.5.2010 n. 12101 e Cass. 8.6.2012 n. 9306).

Con le richiamate pronunce si è anche osservato che il giudice di appello, una volta ritenuta sussistente la nullità, poichè la stessa si estende agli atti successivi, deve dichiararla e decidere la causa come giudice di merito di unico grado, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l’effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell’appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado. Quest’ultima sanatoria, peraltro, opera ex nunc, giacchè, diversamente opinando, sarebbe arrecato un grave vulnus al principio di effettività del contraddittorio, con la conseguenza che non possono operare preclusioni processuali in danno della parte appellante, che potrà sollevare eccezioni e formulare richieste istruttorie.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che, ferma la dichiarata nullità, ormai intangibile per effetto della ritenuta inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, si atterrà ai principi di diritto enunciati al punto che precede, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Resta, conseguentemente, assorbito il quarto motivo con il quale il ricorrente ha solo riproposto gli argomenti sui quali l’originaria domanda era stata fondata, non esaminati dalla Corte territoriale in conseguenza della errata rimessione in primo grado.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del quarto, e dichiara inammissibili i primi due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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