Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24749 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24749 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5544-2012 proposto da:
GAROFANO

ANGELO

elettivamente

GRENGL75L30I073H,

domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio
dell’avvocato BARBERIO LAURA, rappresentato e difeso
dall’avvocato REGA MICHELA giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINICHINI GENNARO, UNIPOL ASSICURAZIONI;

avverso la sentenza n. 632/2011 del TRIBUNALE di NOLA
dell’11/03/2011, depositata il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

Data pubblicazione: 05/11/2013

Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

31) R. G. n. 5544/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“I. — La sentenza impugnata (Tribunale di Noia 14/03/2011, non
notificata) ha, per quanto qui rileva, dichiarato inammissibile l’appello
proposto da Angelo Garofano contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace

quo riteneva che l’atto di gravame fosse stato notificato a Gennaro Minichini

(allora appellato) in data 30/05/2008 e ad Aurora s.p.a. (oggi
Unipol Assicurazioni) in data 06/06/2008, oltre il termine lungo di
impugnazione in base al quale avrebbe dovuto notificare l’atto di gravame
entro il 29/05/2008
1. – Ricorre per cassazione il Garofano con un unico motivo di ricorso; gli
intimati non hanno svolto attività difensiva. La censura lamentata
dal ricorrente è:
2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice di secondo
grado avrebbe errato nel ritenere tardivamente proposto
l’appello, considerando la notifica perfezionata per l’appellante non al
momento della consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, bensì
alla data di ricezione dell’atto.
2. — Il ricorso è manifestamente fondato.
Dagli atti è evidente che l’odierno ricorrente ha consegnato l’atto di appello
all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 21/05/2008. Pertanto risulta
essere rispettato il termine di impugnazione, in conformità a
quanto riconosciuto da questa S. C., a seguito delle decisioni
della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del
2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il
momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il
destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti
del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella
consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del
3

di Cicciano in data 13/04/2007, poiché tardivamente proposto. Il giudice a

termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (Cass. S. Un.
10216/2006).
4) Si propone la trattazione in Camera di consiglio, l’accoglimento del
ricorso e il rinvio per l’esame dell’impugnazione e per la determinazione in
ordine alle spese, incluse quelle del presente giudizio al medesimo
Tribunale (Trib. Noia) in persona di altro magistrato.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto, essendo manifestamente fondato,
con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale
di Nola in persona di diverso magistrato.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
al Tribunale di Noia in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

DOPOINTATO IN CANCELLERIA

difensori delle parti costituite.

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