Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24749 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 03/10/2019), n.24749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2765-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato FELICIA D’AMICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA CIOTTA;

– ricorrente –

contro

N.T., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO;

– controricorrente –

contro

S.R., L.G., S.A.,

M.M.T., M.A., L.R., MI.AN.,

M.M., P.C., P.M.P.,

P.C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1960/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con cui egli (insieme ad altri attori, non qui ricorrenti) aveva impugnato il testamento con cui L.A. aveva istituito erede universale N.T., deducendo la falsità del testamento stesso e, comunque, la incapacità di intendere e volere della de cuius.

La corte palermitana ha ritenuto che gli attori non avessero adempiuto nè all’onere, su di loro gravante, di provare la falsità del testamento (sottolineando, per contro, come la sig.ra N. avesse fornito per testi la prova della relativa autenticità) nè all’onere, di cui pure erano gravati, di provare il dedotto stato di incapacità naturale della de cuius all’atto della redazione del testamento.

Il ricorso si articola in due motivi.

Col primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 216 e 214 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo autentico un testamento che gli attori avevano disconosciuto fin dalla citazione introduttiva.

Col secondo mezzo il ricorrente denuncia l’erronea e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè la violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c., anche in relazione agli 115 e 116 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo raggiunta, nella specie, la prova che il testamento fosse stato redatto di mano della de cuius senza che ella fosse stata ciò “istigata o costretta da chi vi avesse interesse” (pag. 8 del ricorso).

La sig.ra N. ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamatct, all’adunanza di camera di consiglio del 10.1.2019 sulla base di una proposta di rigetto del ricorso formulata dal designato consigliere relatore; per tale adunanza la controricorrente ha depositato una memoria.

Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. La decisione impugnata, infatti, è conforme al costante orientamento adottato da questa Corte a partire da SS.UU. 12307/2015, secondo cui chi agisca contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio.

Nè può darsi seguito alla espressa sollecitazione del ricorrente ad un ripensamento del suddetto indirizzo delle Sezioni Unite, trattandosi di orientamento condiviso dalla costante giurisprudenza successiva di questa Corte (cfr. ex multis Cass. 24814/2018; 21556/2018; 18363/2018; 711/2018; 109/2017; 1995/2016).

Per quanto poi specificamente concerne l’argomento del ricorrente secondo cui l’art. 216 c.p.c. porrebbe a carico di chi intenda valersi di un testamento l’onere di proporre istanza di verificazione/nel caso in cui lo stesso venga disconosciuto, è sufficiente richiamare la precisazione che questa Corte ha fornito nella sentenza n. 18363/18, là dove a pag. 5 – dopo aver ribadito che il testamento olografo “non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private”, si sottolinea come l’intervento delle Sezioni Unite abbia chiarito bene che tale negozio, pur gravitando nell’orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente “equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa”.

Il secondo motivo di ricorso – che attinge gli accertamenti fatto operarti dalla corte territoriale tanto in punto di autografia della scheda testamentaria, quanto in punto di capacità di intendere e volere della de cuius, è inammissibile, in quanto non rispetta il paradigma fissato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nel motivo, infatti non si indica alcun fatto storico decisivo – trascurato nella sentenza gravata e del quale si precisi come ed in quali atti sia stato dedotto in sede di merito – ma si critica genericamente l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte territoriale. La censura proposta con il motivo in esame si risolve dunque in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito; là dove questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07) che nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione ad una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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