Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24748 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34534-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 834/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 10 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento emessa, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno di imposta 2009, presentata da D.R.F.. L’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente l’indebita detrazione fiscale del 36% prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese di ristrutturazione della casa di abitazione, non avendo il contribuente ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di settore.

Osservava la CTR, recependo l’orientamento espresso nelle sentenze n. 74/2013 e n. 228/2015 rese da altre sezioni della medesima commissione tributaria in relazione ad altre annualità, che l’Ufficio non aveva contestato la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia e il sostenimento della relativa spesa, ma soltanto la tardiva presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico abilitato. Riteneva, quindi, che tale dichiarazione, in assenza di un termine di normativamente previsto, potesse essere esibita anche in sede di controllo.

Avverso la suddetta decisione l’Agenzia delle entrate, con atto dell’11 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 1, nonché del D.M. n. 41 del 1998, art. 1, comma 1, lett. d). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R. non ha correttamente interpretato l’obbligo di trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista sancito dalla norma regolamentare, senza inoltre considerare che spettava al contribuente dimostrare l’avvenuto invio della dichiarazione suddetta.

Il ricorso è fondato.

Va anzitutto rilevato che la sentenza n. 74/2013, posta a fondamento – assieme ad altra analoga pronuncia – della decisione impugnata, è stata cassata da questa Corte con ordinanza n. 21406 del 2020.

In tale decisione si è osservato che la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 3, prevede l’emanazione di un apposito D.M., per la disciplina delle cause di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il regolamento di attuazione della predetta disposizione di legge, approvato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, all’art. 1, comma 1, lett. d), stabilisce l’obbligo, per il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia superiori ad un determinato ammontare, di trasmettere all’ufficio finanziario la dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione sottoscritta da un professionista abilitato; il successivo art. 4, stabilisce che “la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 2”. Ne consegue che la circostanza valorizzata dal giudice di merito, in ordine alla mancata contestazione della effettiva esecuzione dei lavori in oggetto, è priva di rilevanza. Infatti l’Ufficio non disconosce la detrazione d’imposta per insussistenza dei lavori di ristrutturazione, ma per la mancanza di un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza, dalla norma regolamentare e dalla norma di legge di cui il regolamento è attuazione, costituito dalla dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista abilitato, la quale, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve essere trasmessa all’Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i lavori.

Il Collegio condivide il percorso argomentativo sviluppato nel richiamato precedente di questa Corte, sicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA