Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24748 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/12/2016), n.24748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19467-2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SOMMA

CAMPAGNA 9, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARRACINO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato LUIGI FENIZIA, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato A., difensore del ricorrente, che si riporti ai

motivi.

Fatto

IN FATTO

L’avv. A.G. domandava alla Corte di appello di Napoli l’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la durata irragionevole di un procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170. Tale procedimento, avente ad oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante al predetto avvocato quale difensore d’un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era ancora in attesa della fissazione dell’udienza di trattazione, una volta trasmessi gli atti dal giudice di pace di Cambobasso, presso il quale era stato inizialmente depositato ricorso, al competente Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni.

L’adita Corte di appello, con decreto del 10.11.2010, rigettava la domanda sul presupposto che l’istante non avesse fornito la prova della pendenza del giudizio presupposto e della sua avvenuta definizione oltre il termine di ragionevole durata del processo.

Proposto ricorso per cassazione, tale provvedimento era annullato con rinvio alla medesima Corte distrettuale, con sentenza n. 17235/12. Osservava al riguardo questa Corte Suprema che in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto; e che nel procedimento disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, la Corte d’appello, anche in virtù del potere officioso di assumere informazioni, stabilito dall’art. 738 c.p.c., u.c., a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto, formulata ai sensi del citato art. 3, comma 5 non può respingere la domanda sulla base di carenze probatorie documentali superabili con l’esercizio di tale potere di acquisizione, senza giustificare con congrua motivazione il mancato accoglimento dell’istanza.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Napoli con decreto del 29.4.2014 respingeva nuovamente la domanda, in considerazione del fatto che non erano attivabili i poteri officiosi di cui alla Legge Pinto, art. 3 a causa delle equivoche affermazioni del ricorrente. Questi non aveva chiarito, benchè richiestone, come mai il ricorso in opposizione D.P.R. n. 112 del 2005, ex art. 170 recasse in calce due timbri di deposito (uno in data 21.12.2005 del giudice di pace di Campobasso e l’altro in data 13.1.2006 del Tribunale di Salerno). Egli, inoltre, aveva dichiarato di non essere in possesso di alcun atto del processo presupposto, senza nulla chiarire circa l’anomalo deposito del ricorso in due uffici diversi. Pertanto, condannava il ricorrente alle spese, compensando quelle del giudizio di cassazione.

Per la cassazione di tale decreto A.G. propone ricorso, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso, articolato in tre censure deduce (1) la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, (2) il vizio d’illogicità e contraddittorietà motivazionale e (3) la violazione degli artt. 384 e 385 e dei principi in materia di spese.

Parte ricorrente contesta qualsivoglia anomalia nelle proprie deduzioni e spiegazioni. Il ricorso in opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 in allora era ritenuto pacificamente di competenza del giudice penale, per cui legittimamente ne era stato effettuato il deposito ai sensi dell’art. 582 c.p.p., cioè nella cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l’impugnante se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Altrettanto regolarmente il ricorso era stato, poi, trasmesso al competente Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni, cui l’atto era espressamente rivolto.

Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare il proprio potere ufficioso volto ad acquisire gli atti del procedimento presupposto, e il non averlo fatto costituisce violazione dell’art. 384 c.p.c. per non essersi i giudici d’appello uniformati al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

2. – Il motivo è fondato nei termini che seguono e che assorbono ogni altro profilo di censura.

Com’è noto, la sentenza della Certe di Cassazione, che fissa in modo vincolante per il giudice di rinvio i criteri in iudicando e in procedendo che devono informare la decisione della causa implica che devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni pregiudiziali che costituiscono il necessario presupposto della decisione di annullamento, sicchè non è consentito rimettere in discussione tali questioni in sede di rinvio e nel successivo giudizio di Cassazione (così e per tutte, Cass. n. 3368/95).

Nella specie, il principio non più disputabile è che nel procedimento disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, la Corte d’appello, anche in virtù del potere officioso di assumere informazioni, stabilito dall’art. 738 c.p.c., u.c., a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto, formulata ai sensi del citato art. 3, comma 5 non può respingere la domanda sulla base di carenze probatorie documentali superabili con l’esercizio di tale potere di acquisizione, senza giustificare con congrua motivazione il mancato accoglimento dell’istanza.

Quest’ultimo inciso significa non già che il giudice di rinvio sia investito del potere di valutare (nuovamente e) discrezionalmente tale potere d’informazione, ma che egli deve esercitarlo fino al limite estremo d’individuazione del processo presupposto e di reperibilità e disponibilità dei relativi atti. Resta così scartata, per l’effetto preclusivo della pronuncia di cassazione, la possibilità di far valere preesistenti lacune o incongruenze assertive della parte, che questa Corte non abbia rilevato.

Nella specie i giudici d’appello non si sono attenuti a tali principi, ma hanno rieditato un giudizio di ammissibilità della richiesta di informazioni, facendo valere in senso ostativo dubbi superabili proprio mediante l’acquisizione di copia degli atti (che il ricorrente ha allegato essere esistenti presso il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni) che questa Corte Suprema aveva imposto.

3. – Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che rinnoverà il giudizio di rinvio alla luce dei principi anzi detti, provvedendo altresì sulle spese del presente processo di cassazione (nel più generale contesto del complessivo regolamento delle spese di lite).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà altresì sulle spese del presente processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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