Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24748 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24748 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 4478-2012 proposto da:
GMF ASSURANCES B398972901, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio
dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2013
8009

CAPO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZZA GIUNONE REGINA l, presso lo studio
dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GERBINO GABRIELE
giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente –

Data pubblicazione: 05/11/2013

avverso la sentenza n. 562/2011 del TRIBUNALE di
CUNEO del 23/11/2011, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;

ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che conferma la relazione.

udito l’Avvocato Villa Piergiorgio difensore della

30) R. G. n. 4478/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Cuneo 29/11/2011, notificata il
13/12/2011), in parziale riforma della sentenza di primo grado, rivedeva la
misura della responsabilità dell’odierno intimato Capo nella verificazione

non superata la presunzione di pari responsabilità del sinistro, non essendo
stato possibile stabilire né le cause, né le modalità del sinistro. A giustificare
tale giudizio, il giudice a quo, osservava che i Carabinieri, nel rapporto sul
sinistro, non attribuivano ad alcuno dei conducenti responsabilità,
considerato che al momento del loro intervento i mezzi erano già stati
spostati. L’unico testimone (figlio quattordicenne di uno dei soggetti
coinvolti nel sinistro) era ritenuto non attendibile.
2. — Ricorre per cassazione GMF Assurances, con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso Capo Antonio.
3.1. — Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.
360 c. 1 n. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in
combinato disposto con gli artt. 140, 141, 143 CdS. Il giudice territoriale, a
giudizio del ricorrente, avrebbe errato nell’applicare alla fattispecie di causa
la presunzione di pari responsabilità, non considerando che egli forniva
piena prova che la condotta del velocipede (condotto dal Capo), costituiva
un elemento determinante (o comunque prevalente) nella causazione del
sinistro e allo stesso tempo, il conducente dell’autovettura poneva in essere
ogni manovra al fine di evitare l’impatto. La sentenza impugnata avrebbe
omesso, pertanto, ogni valutazione in merito alla condotta di guida del
velocipede, alla luce delle norme del Codice della Strada;
3.2. – Con il II motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360
c. 1 n. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli arti. 115 e 187 c. 7 c.p.c..
Il giudice territoriale, non avrebbe posto a fondamento della propria
decisione le prove fornite dalle parti, nella specie la testimonianza del figlio
del conducente dell’autovettura, unico testimone che ha assistito al sinistro.
Per di più avrebbe omesso qualsiasi ragione in merito all’inattendibilità di
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del sinistro di causa, quantificandola nel 50%. Il Giudice territoriale riteneva

tale teste. Il medesimo giudice ha poi omesso di disporre CTU (richiesta da
entrambe le parti in causa), unico strumento idoneo ad accertare le modalità
di verificazione del sinistro.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1- Quanto al primo motivo di ricorso, deve richiamarsi il consolidato
orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di responsabilità da
sinistri derivanti da circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del

che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza
o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità se, come nella specie, il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza
e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. n. 4009/2006, n.
1028/2012). Il giudice di merito ha, invece, con motivazione adeguata,
esente dai lamentati vizi, ritenuto sussistenti dubbi insuperabili in merito
alla dinamica dell’incidente, circostanza questa inidonea a far ritenere
superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c. 2 c.c..
4.2.a — Quanto al secondo motivo di ricorso, entrambi i suoi profili non
meritano condivisione. In merito alla mancata attendibilità dell’unico
testimone, il Giudice del merito ha correttamente e congruamente, in
armonia con la giurisprudenza di questa Corte, manifestato le ragioni di tale
convincimento. Ha, invero, individuato le cause della mancata attendibilità
(v. Cass. 17630/2010 e 17384/2004 in motivazione) nell’interesse del
soggetto ad un determinato esito della lite, rivelandosi pertanto portatore di
un interesse di fatto, considerata anche la sua età, a rendere una
dichiarazione tutta favorevole al genitore.
4.2.b – In merito al secondo profilo della censura, concernente la mancata
ammissione della CTU, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale
consulenza è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria), sottratto
alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del
giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di
disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale
diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale
delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio
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fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti

unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. n.
4660/2006; n. 15219/2007), con conseguente inammissibilità del descritto
profilo di censura.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1500,00=, di cui Euro 1300,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ritenuto che:

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