Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24747 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16291/2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato BRANCHICELLA

MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AGOSTINO Nicola,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo Studio Legale PANARITI (avvocato

CORRADO TROZZI), rappresentata e difesa dagli avvocati NICOTERA

Gaetano, FERNANDA GIGLIOTTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SAN PAOLO – BANCO di NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 17/0, (di esecuzione immobiliare) del TRIBUNALE

di LAMEZIA TERME del 14.4.2010, depositato il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – B.G. ricorre per la cassazione del decreto di trasferimento pronunciato, in favore di R.C., dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 14/15.4.10 nella procedura esecutiva immobiliare n. 27/02, intentata ai suoi danni su istanza del San Paolo Banco di Napoli spa. Resiste con controricorso la sola R..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente sviluppa tre motivi di cassazione: un primo, di “violazione dei principi e delle norme in materia di esecuzione e di trasferimento del bene espropriato (art. 586 c.p.c.) – violazione delle norme di cui agli art. 2912 e 2919 c.c. – violazione del Regolamento CE 1782/2003 e successive modifiche (Regolamento CE 73/2009)”, ritenendo abnorme il provvedimento nella parte in cui ha disposto l’assegnazione all’aggiudicatario anche dei titoli “PAC” quali contributi comunitari per il sostegno all’agricoltura, in quanto mai soggetti a pignoramento, neppure quali frutti del bene; un secondo, di “violazione del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, art. 3, comma 5 duodecies (convertito in L. n. 231 del 2005)”, per la dedotta impignorabilità dei PAC; un terzo, di “violazione dell’art. 487 c.p.c.”, per l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revoca del provvedimento.

4. – Per giurisprudenza consolidata, avverso il decreto di trasferimento – e, nel caso di specie, specificamente avverso la sua parte relativa all’identificazione dei beni che ne formano oggetto – non è ammesso alcun diretto ricorso per cassazione, visto che esso costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo la funzione di convertire in danaro l’immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall’art. 617 cod. proc. civ., e non al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nè a quello ai sensi dell’art. 111 Cost.

(tra le molte: Cass. 14 luglio 1993, n. 7755; Cass. 12 novembre 1998, n. 11430; Cass., ord. 11 gennaio 2007, n. 371; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1610; Cass. 29 novembre 2010, n. 24142).

5. – Nè si ravvisa alcuna abnormità nella valutazione di inerenza a quello trasferito degli altri beni resi oggetto del decreto di trasferimento, sull’evidente presupposto della loro accessorietà, ovvero nel diniego della revoca, sul presupposto della definitività degli effetti del provvedimenti: in entrambi i casi le contestazioni del ricorrente attengono appunto al contenuto ed agli effetti dell’atto impugnato, sicchè ben potevano e dovevano essere rese oggetto di opposizione agli atti esecutivi.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, mentre nessuna delle parti ha chiesto di essere sentita in Camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dal ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. In particolare, egli non si fa carico della giurisprudenza in tema di non ricorribilità diretta in cassazione avverso il decreto di trasferimento, indicata nella suddetta relazione, insistendo piuttosto sui profili di illegittimità di quel provvedimento: e non tenendo quindi conto del fatto che anche per tali vizi egli avrebbe avuto la possibilità e l’onere di impugnarlo diversamente. Inoltre, le stesse valutazioni varrebbero, ove non precluse dall’ambito del presente giudizio di legittimità in ragione del tenore del ricorso, nei confronti di provvedimenti eventualmente diversi dal decreto di trasferimento, di cui vi è menzione nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., in definitiva condivisione delle conclusioni della suddetta relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; e le spese, in favore della sola intimata che ha depositato controricorso, non possono che conseguire alla soccombenza del ricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra questi e l’altra intimata, non avendo essa svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna B. G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di R.C., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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