Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24747 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26888/2013 R.G. proposto da:

Cooperativa sociale La Città del Sole a rl – Onlus, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da

mandato a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Marini,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Villa

Sacchetti, 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

è domiciliata per legge;

– resistente –

nonchè

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 227/18/2012, depositata

il 4 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla società cooperativa sociale Onlus La Città del Sole avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per la somma di Euro 101.538,02, emessa nei suoi confronti, per l’anno 2004, sia per il recupero del credito occupazionale ritenuto non spettante pari ad Euro 66.618,00, sia ai fini Irap per la somma di Euro 3.512,00. Il giudice di prime cure aveva ritenuto necessario il preventivo invio dell’avviso di irregolarità; quanto all’Irap aveva evidenziato che nel quadro Rx -rigo RX3 era presente un credito di Euro 3.512,00, mentre l’Ufficio aveva considerato erroneamente un debito riportato in tale quadro della dichiarazione dei redditi. Il giudice di appello rilevava che non era necessario l’invio dell’avviso bonario nel caso in cui la liquidazione dell’imposta derivava da dati forniti dallo stesso contribuente, con un semplice ricalcolo della imposta, senza alcuna valutazione giuridica; era assente ogni valutazione in ordine all’Irap.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società, depositando anche memoria scritta.

3. L’Agenzia delle entrate si costituisce solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

4. Resta intimata la Riscossione Sicilia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania per difetto di interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione”, in quanto con l’appello l’Agenzia delle entrate si è limitata a chiedere “l’annullamento della decisione impugnata”, senza, però, specificare “la richiesta che venisse riconosciuta e confermata la legittimità dell’opposto avviso di accertamento”. Il giudice di appello, infatti, deve, non solo annullare la sentenza impugnata, ma anche riesaminare il rapporto sostanziale. L’appellante, dunque, non avrebbe dedotto anche le questioni di merito. Nè i motivi di appello, ove accolti, avrebbero comportato la rimessione della causa a al primo giudice ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c.. La Commissione regionale, quindi, non ha dichiarato inammissibile l’appello con cui l’Ufficio si era limitato a chiedere la riforma della sentenza impugnata.

1.1. Tale motivo è inammissibile.

1.2. Invero, si rileva che la ricorrente non riporta neppure gli stralci dell’appello formulato dalla Agenzia delle entrate, sì da non consentire a questa Corte di verificare l’esistenza del vizio riscontrato nella articolazione del gravame, di cui non si sarebbe avveduto il giudice di appello.

Invero, per questa Corte, nel giudizio di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass., sez. 5, 25 settembre 2019, n. 23834).

Nella specie, però, la ricorrente asserisce di riportare il contenuto dell’atto di appello elaborato dalla Agenzia delle entrate, mentre riporta a pagina 6 del ricorso per cassazione le controdeduzioni della società predisposte nel giudizio di appello. Di nuovo a pagina 13 del ricorso per cassazione ripete le medesime controdeduzioni della società nel giudizio di appello, affermando, invece, trattarsi dei motivi di appello della Agenzia delle entrate. Del resto, è sufficiente scorrere le frasi riportate per comprendere che, se veramente questo fosse stato il contenuto dell’appello, l’Ufficio avrebbe confutato le sue stesse argomentazioni (cfr. pagina 7 “sulla specifica contestazione l’Ufficio impositore nessuna posizione aveva assunto in senso al giudizio di primo grado, sicchè, per la prima volta in sede di gravame contesta l’infondatezza dell’eccezione mossa…si osservi, in primis, l’implicita ma pacifica ammissione da parte dell’Ufficio, della sussistenza, in fattispecie delle condizioni di incertezza su aspetto rilevanti della dichiarazione, tali da rendere necessario l’adempimento del preventivo avviso bonario”).

1.3. Il motivo è, comunque, infondato, ove si volesse considerare il motivo ammissibile per avvenuta produzione dell’atto di appello in sede di legittimità. Invero, la ricorrente muove da un evidente equivoco in diritto, in quanto richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla diversa fattispecie, in cui dopo una sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso del contribuente sia per vizi processuali che per la infondatezza del merito della pretesa, questi con l’atto di appello si limiti a confutare il vizio processuale senza però riproporre tutte le questioni di merito. In tal caso, infatti, si ritiene che l’appellante debba riproporre, unitamente alla doglianza di rito, anche tutte le prospettazioni di merito, in caso contrario incorrendo nella inammissibilità del gravame, sia per difetto di interesse sia per la mancata corrispondenza dell’atto impugnatorio al modello legale di impugnazione tipizzato dal legislatore.

Infatti, è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass., sez. 5, 29 gennaio 2010, n. 2053; cass., sez. 5, 20 febbraio 2011, n. 2455; anche Cass., sez. 1, 10 gennaio 2019, n. 402; Cass., sez. 1, 20 agosto 2018, n. 20799).

Nulla di tutto questo si è verificato nella specie, ove, il giudice di prime cure aveva accolto nel merito le doglianze della contribuente, e l’Ufficio ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure, come trascritto (unico punto dell’appello davvero riportato nel ricorso) dalla ricorrente nel ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la società si duole della “inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania per difetto di interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione”. Omessa indicazione dell’oggetto della domanda in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate era inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo l’appellante indicato l’oggetto della domanda, non contenendo la richiesta di verifica nel merito della fondatezza o meno della pretesa impositiva. Il gravame, quindi, si sarebbe limitato a chiedere l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza di primo grado, “senza, altresì, richiedere la conferma della legittimità dell’atto impositivo”.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la società lamenta la “inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania per non corrispondenza al modello legale di impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Difetto di specifica formulazione dei motivi d’impugnazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53”, in quanto mancava nel gravame l’indicazione dei motivi specifici di impugnazione.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La Commissione tributaria regionale ha omesso di rilevare come l’appello non conteneva la specifica formulazione dei motivi d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in tal modo riproponendo “la doglianza espressa nel precedente motivo anche come violazione di legge”.

4.1. I motivi secondo, terzo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Invero, a prescindere dalla considerazione che il contenuto dello stralcio dell’atto di appello è stato correttamente riportato solo per il quarto motivo (peraltro con indicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale norma violata, invece che art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si rileva che proprio dal contenuto di tali stralci emerge che l’Agenzia delle entrate ha costruito il gravame proprio per confutare i passaggi argomentativi della sentenza di prime cure.

Infatti, nell’appello si rileva che l’Agenzia avrebbe comunicato l’avviso di irregolarità, di cui al controllo automatizzato, prima di procedere alla emissione della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Inoltre, si aggiunge che non era necessaria l’emissione dell’avviso di accertamento, in presenza dei presupposti per l’accertamento automatico. Si fa riferimento anche alla ripresa Irap, che scaturiva da un riporto di credito dell’anno precedente che non trovava fondamento nella relativa dichiarazione, mentre la società, quanto al mancato riconoscimento del credito di imposta per investimenti occupazionali non era stato compilato il quadro RU della dichiarazione ed era assente la necessaria richiesta da presentare al centro operativo di Pescara.

Inoltre, si rileva che per questa Corte, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., (Cass., sez. 5, 5 ottobre 2018 n. 24641).

5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. La Commissione tributaria regionale ha illegittimamente ritenuto che i crediti d’imposta relativi agli incrementi occupazionali potessero essere recuperati mediante la semplice iscrizione a ruolo diretta invece che mediante l’ordinaria procedura di accertamento”, in quanto la pretesa fiscale più rilevante attiene al recupero del credito di imposta per incremento occupazionale vantato dalla società, tanto che nella cartella di pagamento si rinviene la dicitura “Rec.Ult.Cred.Imposta Incremento Occup. Art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000, art. 63, comma 10”. Era, dunque, indispensabile l’emissione di un avviso di accertamento per il recupero del credito di imposta. La cartella di pagamento, poi, doveva essere preceduta dalla comunicazione dell’avviso di irregolarità. La questione era, dunque, quella di “stabilire se un credito di imposta per incremento occupazionale potesse essere disconosciuto dall’Agenzia delle entrate mediante la procedura d’iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che l’eccedenza di un credito di imposta può essere oggetto di rettifica con un mero controllo cartolare dei dati della dichiarazione. Al contrario, secondo la ricorrente per ridurre il credito di imposta con la cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è necessario che tale credito risulti non spettante in relazione ai dati emergenti dalla dichiarazione e consista in un mero errore di calcolo. Nell’atto di appello, invece, la stessa Agenzia delle entrate ha affermato che il recupero del credito per Euro 66.618,00 scaturiva dall’assenza dei requisiti, non avendo la società compilato il quadro RU della dichiarazione, e non avendo presentato la apposita richiesta al centro operativo di Pescara “condizione questa necessaria per il formarsi del credito d’imposta e la conseguente compensazione coi debiti d’imposta”.

6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che il disconoscimento del credito di imposta portato in compensazione non necessiti della preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente. L’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare la preventiva comunicazione di irregolarità. Il giudice di appello, invece, ha affermato che, in caso di cartelle emesse “per omesso o irregolare versamento dei tributi”, l’Agenzia non è obbligata ad inviare preventivamente un “avviso bonario”. Al contrario, poichè il disconoscimento di un credito di imposta “occupazionale” evidenziava un elemento di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, sarebbe stato obbligatorio il previo invio di un avviso bonario da parte della Agenzia delle entrate, non trattandosi di un mero controllo cartolare.

6. I motivi quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

6.1. Il precedente specifico di questa Corte (sentenza 8 giugno 2018, n. 14949), richiamato dalla ricorrente nella memoria depositata, con cui è stato accolto l’appello della stessa società per altra annualità (anno 2006), non costituisce giudicato, sicchè è possibile procedere ad una diversa valutazione in relazione all’anno in contestazione (anno 2004).

Infatti, costituisce principio consolidato giurisprudenziale quello per cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass., sez. 5, 8 aprile 2015, n. 6953; Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916).

Inoltre, le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta (Cass., sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 16996; Cass., sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8855).

Peraltro, in relazione all’Irap, la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni – in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità – (Cass., sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 22941).

6.2. La sentenza di questa Corte (8 giugno 2018, n. 14949), con cui, per l’anno 2006, è stato accolto il ricorso per cassazione presentato dalla stessa società, in relazione ai motivi secondo e terzo di quel ricorso per cassazione (fondati sulla necessità dell’emissione dell’avviso di accertamento) e quarto e quinto del medesimo ricorso (necessità della previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente), non è condivisibile.

6.3.Invero, nella precedente decisione “gemella” di questa Corte (sentenza 8 giugno 2018, n. 14949) il quarto ed il quinto motivo sono stati accolti, in quanto l’omissione della comunicazione al contribuente, prevista dal D.M. n. 311 del 1998, art. 8, dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito di imposta, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 4, determina l’invalidità del provvedimento adottato ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, integrando una violazione del contraddittorio procedimentale.

Tuttavia, però, deve rilevarsi che nel procedimento in esame non si fa alcun riferimento all’omessa comunicazione al contribuente di inizio del procedimento per la revoca del contributo. Infatti, il del D.M. n. 311 del 1998, art. 8, prevede che “Il Centro Servizi di (OMISSIS) (COP)…comunica all’impresa cui è stato concesso il credito di imposta l’avvio del procedimento di revoca del credito medesimo con l’indicazione delle violazioni riscontrate”.

Nella specie, invece, non vi è traccia di alcun procedimento di revoca dei contributi, ma vi è soltanto la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU del credito di imposta, con il conseguente accertamento automatico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. 6.4. Deve aggiungersi, sul punto, che la comunicazione di irregolarità deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate solo nel caso in cui vi siano “incertezze” su aspetti rilevanti (Cass. Civ., 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass. Civ., 112 aprile 2017, n. 9463).

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1, (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, prevede, poi, che “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione…l’esito della dichiarazione è comunicato al contribuente…per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.

La L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dispone, quindi, che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente…a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…”.

Il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, poi, che “L’iscrizione a ruolo non è eseguita…se il contribuente…provvede a pagare le somme dovute…entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti artt. 36 bis e 54 bis, commi 3…”.

Non deve essere inviata, però, la comunicazione di irregolarità quando vi è stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell’imposta (Cass. Civ., 26 settembre 2017, n. 22383), nè in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. Civ., 10 giugno 2015, n. 12023).

In caso di omesso o tardivo versamento non spetta, poi, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (Cass. Civ., 6 luglio 2016, n. 13759), in quanto l’interessato può, comunque, pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempre che quella comunicazione sia dovuta.

Peraltro, il D.Lgs. n. 472 del 1977, art. 16, prevede al comma 3, che “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati…possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi”.

6.5. Nella specie, l’Agenzia delle entrate, con l’emissione della cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, che non risulta preceduta dalla comunicazione dell’avviso di irregolarità, si è limitata a disconoscere il credito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunchè nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicchè la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d’atto di tale omessa indicazione.

6.6. La precedente decisione di questa Corte (sentenza 8 giugno 2018, n. 14949), scaturita dal ricorso della stessa società per l’anno 2006, non può essere seguita neppure laddove ritiene che, in caso di omessa indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU, non potesse essere utilizzato il controllo automatico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, ma occorreva l’emissione di un avviso di accertamento. Invero, per quella decisione si afferma che il controllo automatico è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Si richiama, poi, un precedente (Cass., n. 5318 del 2012) che prevede che esula dal controllo automatico l’esame delle “questioni giuridiche”, sicchè la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implicherebbe verifiche e valutazioni giuridiche. Si richiama, poi, un indirizzo di legittimità per cui il controllo automatizzato è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche. Il disconoscimento del credito di imposta necessita, dunque, di un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno bonario.

6.7. Tale decisione, però, non tiene in alcuna considerazione l’intervenuto intervento chiarificatore sul punto di questa Corte a sezioni unite (Cass., civ., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17758; di recente vedi anche Cass., sez. 5, 7 luglio 2020, n. 14055).

Infatti, per questa Corte, a sezioni unite, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativa nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e art. 60, (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17758).

In particolare sullo specifico tema del disconoscimento del credito di imposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass., 16 novembre 2018, n. 29582). Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame.

Per questa Corte, dunque, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2017, n. 4360;).

La Corte, a sezioni unite, cita proprio il precedente riportato nella sentenza “gemella” per l’anno di imposta 2006, ossia l’ordinanza n. 5318 del 2012. Tale sentenza è inserita nella sentenza a sezioni unite nell’ambito del “secondo orientamento”, unitamente ad altre, tutte orientate a negare la possibilità del controllo automatico per il disconoscimento di un credito di imposta dell’anno precedente per il quale la dichiarazione era stata omessa.

Le sezioni unite, invece, optano per il primo orientamento per il quale, ove il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perchè diverso sia, più radicalmente, perchè la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo l’utilizzo dell’accertamento automatico.

Inoltre, nella sentenza di questa Corte, a sezioni unite, si menziona anche la dottrina che giustifica l’utilizzo del controllo automatico, in quanto attinente a questione liquidative dell’imposta sulla scorta di quanto “dichiarato” dal contribuente, sicchè il controllo resta appunto “formale”, non contrapponendosi una diversa ricostruzione sostanziale di dati da parte dell’amministrazione finanziaria.

La relazione accompagnatoria al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha disegnato il perimetro dei controlli automatici del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, chiarisce che tali controlli non comportano giudizi di valutazione ed estimazione delle componenti positive e negative del reddito.

Va valorizzato soprattutto il riferimento, in entrambi i casi, alle modalità dell’accertamento automatico che viene effettuato “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”. Trattasi, allora, di un controllo effettuato con l’utilizzo di strumenti informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria (regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784). In questo sistema informativo, infatti, sono immagazzinate principalmente quelle notizie essenziali risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, quale dato omissivo, consente allora l’utilizzo del controllo automatico, mediante l’utilizzo dei dati presenti nella anagrafe tributaria.

Pertanto, il controllo automatico del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale Iva non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nella anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale Iva nell’anno di maturazione del credito di imposta e rappresenta uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale. Vi è solo il raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria. Tra l’altro, il contribuente ben può esercitare il suo diritto di difesa documentando in giudizio l’avvenuta presentazione della dichiarazione annuale ritenuta omessa dal Fisco sulla scorta dell’anagrafe tributaria.

In presenza, dunque, di eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), la procedura si conclude con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’art. 54 bis, comma 3, e dell’art. 60, comma 6.

6.8. Non rileva, dunque, che nel corso del giudizio l’Agenzia delle entrate abbia fatto riferimento anche al mancato invio della apposita comunicazione al centro operativo di Pescara, in quanto la cartella era motivata unicamente in relazione al mancato riconoscimento del credito, stante, appunto, la omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi. Solo se il credito fosse stato disconosciuto con la motivazione della assenza della comunicazione al COP di (OMISSIS), quindi con una elemento fattuale non presente nella dichiarazione dei redditi, sarebbe stata necessaria l’emissione di un avviso di accertamento.

7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto “la Commissione tributaria regionale di Palermo…non ha esaminato la richiesta di annullamento della pretesa Irap contenuta nei punti dal n. 5 al n. 8 della cartella di pagamento”. Il giudice di appello non si è, dunque, pronunciato sulla intera domanda, omettendo di esaminare la questione attinente al debito Iva. Tra l’altro, la società ha anche riproposto la questione sull’Irap in sede di controdeduzioni in appello.

7.1. Tale motivo è infondato.

Invero, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della contribuente sia per il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità, sia per non aver tenuto conto l’Agenzia delle entrate della esistenza di un credito Irap per Euro 3.512,00 e non di un debito Ira di pari importo.

Tale statuizione è stata impugnata con l’appello da parte della Agenzia delle entrate, ed il giudice di appello ha accolto integralmente il gravame proposto dalla Agenzia, giungendo nel dispositivo a rigettare “il ricorso originario del contribuente”, in riforma della sentenza impugnata.

Vi è stato, quindi, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio della società contribuente, comprensivo di tutte le doglianze ivi contenute, fra le quali era ricompresa la contestazione della ripresa fiscale attinente all’Irap.

8. Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva della Agenzia delle entrate e della Riscossione Sicilia s.p.a..

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 1, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA