Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24746 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9708-2012 proposto da:

G.R. C.F. (OMISSIS), S.A., S.S.,

S.G. C.F. (OMISSIS), nella qualità di eredi di

S.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CRISTIANO PAGANO, giusta delega in atti al ricorso introduttivo;

– ricorrenti –

contro

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 337/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/03/2011 R.G.N. 304/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre

motivi, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 24 marzo 2011, la Corte d’Appello di Palermo, confermava la decisione del Tribunale di Palermo e rigettava, la domanda proposta da G.R., S.G., S. e A., quali eredi del defunto S.R. ed in proprio, nei confronti di Fincantieri S.p.A. avente ad oggetto la condanna della Società al risarcimento del danno biologico e morale patito dal loro dante causa deceduto per una patologia tumorale assunta come causata dall’esposizione a polveri di amianto e del danno esistenziale subito dai ricorrenti predetti in conseguenza del decesso del congiunto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, ai fini dell’esclusione del diritto ai danni biologico e morale vantato iure ereditario, preclusa l’azione di risarcimento del danno differenziale, in difetto della liquidazione del relativo indennizzo da parte dell’INAIL, istanza peraltro neppure coltivata dai ricorrenti e comunque non adeguatamente precisate la specificità del danno alla persona legittimante la richiesta del danno differenziale, nonchè, quanto al diritto al risarcimento del danno esistenziale vantato iure proprio, la relativa domanda proposta sulla base di una erronea causa petendi ed in ogni caso non sostenuta da adeguate allegazioni circa le concrete ripercussioni nella vita di relazione dell’evento luttuoso.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono gli originari ricorrenti, affidando l’impugnazione a cinque motivi. La Società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del T.U. n. 1124 del 1965, art. 10 e della L. n. 38 del 2000, art. 13 deducono la non conformità a diritto della ritenuta pregiudizialità rispetto all’azione risarcitoria relativa al danno differenziale della richiesta di liquidazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL.

Nel secondo motivo la medesima censura è prospettata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 32 Cost., risultando l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale limitativa del diritto di azione ed introduttiva di un termine prescrizionale.

Il terzo motivo è inteso a censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, la lettura data dalla Corte territoriale dell’azione intentata dai ricorrenti come volta a conseguire il danno eccedente l’indennizzo astrattamente liquidabile dall’INAIL (impostazione che la Corte predetta dichiara erronea sulla base dell’interpretazione accolta per cui una tale azione sarebbe ammessa dall’ordinamento una volta che l’INAIL avesse effettivamente liquidato l’indennizzo), quando invece i ricorrenti hanno affermato l’azionabilità tout court del diritto al risarcimento nei confronti del datore, a prescindere dalla ricorrenza o meno della liquidazione “anticipata” dell’indennizzo da parte dell’INAIL.

Un ulteriore vizio di motivazione è prospettato con riferimento al rilievo della Corte territoriale circa l’assenza di prova della responsabilità penale della Società, viceversa affermata in prime cure e da ritenersi pacifica tra le parti in quanti non contestata neppure in sede di gravame.

Il vizio di motivazione dedotto con il quinto motivo ripropone sotto tale profilo la censura relativa al disconoscimento del diritto di azione.

L’impugnazione proposta, per quanto articolata su cinque motivi, risulta essenzialmente volta a confutare la posizione in diritto espressa dalla Corte territoriale circa la pregiudizialità, rispetto all’azione qui esercitata dai ricorrenti iure ereditario per il risarcimento della quota differenziale rispetto all’indennizzo previsto dal regime assicurativo INAIL del danno biologico e del danno morale subito dal loro dante causa per effetto della malattia professionale da cui si assume essere stato quegli colpito, della liquidazione da parte dell’INAIL dell’indennizzo predetto.

Sennonchè così posta l’impugnazione si rivela complessivamente inammissibile, non avendo i ricorrenti fatto oggetto di specifica censura l’ulteriore ratio decidendi su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronunzia di rigetto della domanda e tale da risultare idonea a sorreggerla, ratio decidendi data dalla ritenuta carenza di allegazione e prova degli elementi di fatto generatori del preteso danno differenziale, ulteriore cioè rispetto alla quota di danno biologico coperta dall’assicurazione INAIL con esonero del datore da ogni responsabilità, esemplificati dalla stessa Corte nella propria motivazione con riferimento alla durata della malattia ed agli aspetti di peculiare penosità della stessa.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile non seguendone alcuna attribuzione di spese per non aver la Società intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA