Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24745 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18757-2015 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MAIORANA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2015 R.G.N. 2036/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAIORANA ROBERTO;

udito l’Avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma del 30.4.2010 M.M., già dipendente di A.M.A. spa, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 9.2.2007, deducendone la infondatezza e comunque la tardività.

Il giudice del Lavoro, con sentenza del 12.10.2012 (nr. 15139/2012), rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9.1-26.1.2015 (nr. 74/2015), respingeva l’appello del lavoratore.

La Corte territoriale rilevava che il M. era stato condannato in via definitiva in sede penale per i reati di associazione a delinquere con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti, oggetto della contestazione disciplinare.

I capitoli della prova articolati e non ammessi nel primo grado riguardavano circostanze pacifiche, generiche o comunque non rilevanti. Doveva escludersi la tardività della sanzione disciplinare.

Lo stesso difensore del M. – nel rispondere alla lettera di contestazione disciplinare – aveva chiesto alla società di soprassedere ad ogni determinazione per consentire ulteriori chiarimenti, che poi il lavoratore non aveva fatto pervenire; il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla ricezione delle giustificazioni del lavoratore per la adozione della sanzione disciplinare era dunque dipeso proprio dalla condotta del lavoratore, contraria a buona fede.

In ogni caso, tenuto conto della predetta richiesta del lavoratore, della oggettiva complessità degli accertamenti e delle dimensioni di AMA spa, che contava alcune migliaia di dipendenti, doveva essere esclusa la tardività del licenziamento, adottato in data 9.2.2007.

Infondata era la censura di irrilevanza dei fatti; il lavoratore era stato condannato in via definitiva per gravi reati ed inoltre non aveva mai comunicato alla datrice di lavoro la sua sottoposizione dal 30 ottobre 2006 alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Quandanche fosse stata provata la sua condizione di malattia al momento della esecuzione della misura cautelare, egli aveva comunque il dovere di darne comunicazione al datore di lavoro – in esecuzione degli obblighi generali di correttezza e buona fede – giacchè essa determinava la perdita del diritto alla retribuzione per impossibilità temporanea della prestazione.

I fatti, accertati in sede penale con sentenza irrevocabile, per la loro gravità impedivano la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro pur se estranei alla esecuzione della prestazione lavorativa.

La circostanza che non fosse dimostrato che il M. aveva ceduto ai coimputati le divise dell’A.M.A. non determinava la illegittimità del licenziamento, fondato anche sulla mancata comunicazione dello stato di custodia cautelare e sugli altri gravi reati.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.M., articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso A.M.A. spa, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il lavoratore ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 437 cod. proc. civ. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 in ragione della mancata audizione come testi degli autori delle dichiarazioni prodotte da A.M.A. spa e della mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale da lui articolati.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha ritenuto positivamente acquisita in giudizio la prova della giusta causa del licenziamento sulla base della sentenza irrevocabile di condanna resa nella sede penale per alcuni dei fatti contestati e della pacifica circostanza della mancata comunicazione da parte del lavoratore del proprio stato di custodia cautelare.

Non vi è dunque questione di applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ. nè della L. n. 604 del 1966, art. 5.

Neppure è ipotizzabile la violazione del principio costituzionale del giusto processo; il diritto di difesa è esercitato con la formulazione delle istanze istruttorie al giudicante, al quale resta rimessa la valutazione della loro ammissibilità e rilevanza.

In particolare il giudizio di rilevanza della prova per testi costituisce tipico esercizio della funzione di accertamento del fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in questa sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (nella fattispecie di causa neppure deducibile, sussistendo la preclusione della cd. doppia pronunzia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5).

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 65 del CCNL dei SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI.

Ha esposto che il CCNL di categoria, all’art. 65, comma 9 (doc. 18), prevedeva la impossibilità per la azienda di comminare al dipendente uno tra i provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma 1, lett. da b) ad f), decorso il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente, salvo casi particolarmente complessi, oggettivamente comprovabili da parte della azienda.

Nella fattispecie di causa le sue giustificazioni erano pervenute in data 4.12.2006 ed il licenziamento era stato intimato soltanto in data 9 febbraio 2017 e comunicato in epoca ancora successiva (il 20.4.2007), in violazione del termine di decadenza.

La Corte di merito aveva ritenuto sussistere una ipotesi di oggettiva

complessità sia dei fatti da accertare che della struttura aziendale; tale accertamento non teneva conto del fatto che A.M.A. spa non aveva svolto nel periodo precedente il licenziamento alcuna attività di indagine, come risultava dal fatto che il provvedimento espulsivo richiamava le fonti di prova già indicate nella lettera di contestazione.

La motivazione della sentenza era egualmente erronea laddove faceva riferimento alla richiesta del difensore di attendere ulteriori chiarimenti del lavoratore, richiesta che proveniva da una persona priva di potere rappresentativo (il mandato al difensore era stato conferito solo nella sede penale). In ogni caso la azienda, nell’ accogliere la richiesta avrebbe dovuto fissare il termine decorso il quale avrebbe adottato le determinazioni conclusive.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie di causa sussisteva quella condizione di particolare complessità del caso che determinava a norma del contratto collettivo la mancata applicazione del termine per la irrogazione del licenziamento.

Tale valutazione costituisce un accertamento di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità non già sotto il dedotto profilo di violazione o falsa applicazione della norma del CCNL ma esclusivamente sub specie di vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella fattispecie di causa il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non è tuttavia deducibile per la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, giacchè la particolare complessità del caso veniva accertata in entrambi i gradi di merito, per quanto risulta dallo stesso ricorso (si veda la pagina 12).

La definitività di tale ratio decidendi, autonomamente decisiva, rende irrilevante l’esame delle censure mosse avverso l’ulteriore e concorrente ratio decidendi, che fa leva sulla richiesta del difensore di rinvio delle determinazioni conclusive del procedimento disciplinare.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione degli artt. 2104 e 2119 cod. civ, dell’art. 284cod. proc. civ., della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 33,39, 64 CCNL dei SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo al comportamento del lavoratore.

Ha esposto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare nella sede disciplinare i fatti contestati – ad esempio l’uso delle divisa aziendale – il pregiudizio subito, a livello organizzativo e di immagine, i motivi che determinavano la interruzione del rapporto fiduciario ed impedivano la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

Il reato accertato nella sede penale – associazione a delinquere finalizzata all’ acquisto e vendita di sostanze stupefacenti e non anche alla commissione di rapine – non era conferente con la attività lavorativa e non era stato accertato l’uso di divise aziendali nella commissione dei reati. Doveva anche aversi riguardo alle sue mansioni, di autista di mezzi pesanti, prive di rilievo patrimoniale e di uno spiccato carattere di autonomia e responsabilità.

La notizia del suo coinvolgimento nel procedimento penale e del presunto utilizzo da parte della organizzazione criminale di divise dell’AMA, (circostanza, quest’ultima, poi rivelatasi infondata) era stata immediatamente divulgata dalla stessa A.M.A. spa, in assenza di preliminari verifiche sicchè la società non poteva poi ascrivere al lavoratore danni di immagine che derivavano dalla sua stessa condotta.

La mancata comunicazione della sottoposizione a misura custodiale, poi, non giustificava il licenziamento, come risultava dalla disciplina degli artt. 33, 39 e 64 del CCNL, che prevedevano il licenziamento soltanto in caso di assenza ingiustificata dal lavoro superiore a 3 giorni (art. 39) e che in ipotesi di sottoposizione a procedimento penale imponevano al dipendente soltanto la comunicazione della sanzione definitiva del ritiro delle patente di guida, accessoria alla condanna penale (art. 64). Inoltre la azienda era a conoscenza del suo stato di custodia cautelare sin dal primo giorno di esecuzione della misura coercitiva ed ancor prima dell’inizio del suo turno di lavoro, avendogli immediatamente comunicato la sospensione dal servizio senza retribuzione. Le condotte accertate avrebbero potuto essere sanzionate con la applicazione di un provvedimento conservativo anche perchè la sua condizione di malattia era stata provata dal certificato medico (doc. 4 di controparte). Da ultimo, la sentenza aveva valorizzato anche la mancata comunicazione della permanenza dell’ impossibilità a rendere la prestazione, condotta, quest’ultima, che non aveva formato oggetto di contestazione.

Non era stata dimostrato, invece, il pregiudizio derivato alla organizzazione della impresa dalla sua assenza, che costituiva il necessario presupposto del licenziamento.

Il motivo è infondato.

Sotto il profilo della ricorrenza della giusta causa di licenziamento la sentenza appare immune dal vizio di diritto denunziato laddove evidenzia che la gravità e la natura dei reati contestati non potevano non minare il vincolo fiduciario, anche in relazioni alle mansioni assegnate.

La gravità e l’allarme sociale derivanti dalla accertata associazione a delinquere per lo spaccio di sostanze stupefacenti sono di tale rilievo da non potere essere relegate al rango di condotte extralavorative disciplinarmente irrilevanti; si consideri in proposito che i compiti di autista di mezzi pesanti seppur non caratterizzati da elevata autonomia e discrezionalità richiedono comunque un alto grado di affidabilità del dipendente sul piano fisico ed attitudinale, incompatibile con il maneggio di sostanze stupefacenti.

Inoltre la sentenza impugnata ha affermato essere stato accertato nella sede penale anche il concorso del lavoratore alla programmazione di rapine in banca – con il ruolo di ispezionare le banche da rapinare – ed alle operazioni per il calco della chiave di un istituto bancario (pagina 5 della sentenza).

Tale ratio appare autonomamente decisiva sicchè è ultroneo l’esame, per difetto di interesse del ricorrente, delle censure mosse – (anche sotto il profilo della violazione delle norme del contratto collettivo) – rispetto all’ulteriore addebito di mancata comunicazione al datore di lavoro dello stato di custodia cautelare.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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