Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24745 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19055/2013 R.G. proposto da:

Società Operaia di Messina, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con l’avv. Francesco Leto nel domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Sebastiano Calderone in Roma, Piazza Annibaliano n.

18;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Sez. di Messina, n. 155/27/12 depositata in data

20/06/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani;

Letta la requisitoria scritta dal P.G. che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente è uno storico sodalizio che affonda le proprie radici nel mutualismo cooperativo di fine Ottocento, avendo come oggetto sociale il progresso spirituale e materiale del genere umano. Più nel dettaglio, ai fini che interessano, la contribuente raccoglie annualmente le quote associative, realizza loculi cimiteriali che poi assegna ai soci. Rilevando che i contributi raccolti sopravanzassero di molto i costi sostenuti per la realizzazione e l’assegnazione dei manufatti, l’Ufficio riteneva che la società contribuente avesse perso il carattere mutualistico e solidaristico delle origini per esercitare ormai attività imprenditoriale e commerciale piena, sicchè notificava avviso di accertamento per il periodo di imposta 1996, assunto sulla scorta di indagini sfociate in pvc consegnato il (OMISSIS) dalla Guardia di Finanza alla contribuente, dove emergeva – tra l’altro – che la Società Operaia non aveva esposto dichiarazioni dei redditi per diverse annualità.

Interponeva ricorso la contribuente, con ragioni apprezzate sostanzialmente dal giudice di prossimità che annullava nel merito l’avviso di accertamento, pur ritenendo proceduralmente corretto l’atto impositivo e pur affermando che la Società Operaia avesse ormai perso la sua originaria natura solidaristica.

L’appello proposto dall’Ufficio portava all’integrale riforma della prima sentenza, sull’assunto che l’accertata attività commerciale, l’inosservanza del dovere di tenuta delle scritture contabili e l’omissione di presentare dichiarazioni dei redditi per più anni siano incompatibili con l’annullamento della ripresa a tassazione del maggior reddito induttivamente accertato. Era altresì valorizzata la circostanza che la quasi totalità degli assegnatari avesse chiesto ed ottenuto la qualifica di socio contestualmente alla stipula del contratto di fornitura del manufatto, dovendosi intendere che lo spirito associativo, la condivisione dei principi, l’affectio societatis avesse lasciato il posto all’interesse individuale ad una buona sistemazione definitiva.

Avverso questa sentenza propone ricorso la Società Operaia di Messina, svolgendo tre motivi di ricorso, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

La Procura Generale ha prodotto requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono prospettati tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si rappresenta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, (ora art. 109), per aver l’Ufficio operato indebita commistione fra anni di imposta, verosimilmente laddove i contributi raccolti nel 1996 sono serviti per realizzare i lavori iniziati e completati nel 1997. In tema di correlazione costi/ricavi, occorre ricordare che con risoluzione n. 52/1998, l’Ufficio ha precisato che i costi seguono i ricavi e non viceversa, sicchè il principio di competenza individua l’esercizio di riferibilità dei ricavi ed i relativi costi sono deducibili nello stesso esercizio anche se sostenuti in esercizi precedenti. Questa Corte ha quindi ulteriormente precisato come esuli dalla disponibilità delle parti una diversa pattuizione contrattuale capace di alterare la correlazione fissata con “obbiettiva determinabilità sancita dalla legge” (Cfr. Cass. V, n. 10998/2007). Più di recente, questa stessa Corte è ritornata sul punto, precisando ulteriormente che l’imputazione di esercizio delle componenti negative è fissata per legge (già art. 75, ora art. 109 TUEL), rimanendo esclusa ogni diversa soluzione pattizia che si tradurrebbe in elusione del dettato imperativo e quindi affetta da nullità parziale con sostituzione automatica di clausole (Cfr. Cass. V, n. 16349/14).

A questi principi si è uniformata la gravata sentenza, sicchè il motivo è infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si rappresenta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su fatti decisivi, nella sostanza non avendo spiegato quale fosse la contraddizione in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel riconoscere natura commerciale alla Società Operaia e poi annullare il provvedimento impositivo. In verità, dalla lettura della gravata sentenza, nella terza pagina, al quarto capoverso e successivo, emerge che l’accertata natura commerciale della contribuente debba far conseguire la necessaria ripresa a tassazione del reddito ricostruito in forma analitico induttiva per gli anni di omessa presentazione di dichiarazione dei redditi e di mancata tenuta delle scritture contabili, svolgendo congrua argomentazione logica che sfugge allo scrutinio di questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente – previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si rappresenta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, per aver dimenticato i giudici di secondo grado che solo attività non conformi ai fini istituzionali diventano attività commerciali rilevanti per un’associazione. Correttamente la gravata sentenza annota come la realizzazione di un consistente utile netto nella costruzione dei loculi sia proprio dell’attività commerciale piuttosto che dell’approccio solidaristico associativo, donde conseguente è il mutamento verso un modello commerciale da cui deriva l’assoggettamento alla regola generale dell’obbligo contributivo.

Il motivo è infondato e va disatteso.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione della spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA