Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24745 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24745 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1761-2012 proposto da:
CAMPING VAL MALENE SAS DI MORANDUZZO SILVANO & C.
01177080221, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato
ORLANDO ANNA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COCCHIA MASSIMO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA, in
persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 27, presso lo
studio dell’avvocato TEDESCHI MASSIMO, che la

Data pubblicazione: 05/11/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
FINIS LUIGI giusta procura speciale per atto Notaio
Patrizia Leccardi di Milano del 1g/122/2013, rep. n.
gq51
(allegata in atti;
– controri corrente –

GRANELLO DX0RO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2011 del TRIBUNALE DI
TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BORGO VALSUGANA,
depositata il 16/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Tedeschi Massimo difensore della
controricorrente che si riporta agli scriti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che conferma la relazione.

nonchè contro

27) R. G. n. 1761/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — Con la sentenza impugnata depositata il 16/08/2011, il Tribunale di
Trento respingeva l’appello interposto dalla società sopra indicata confermando la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda

Compagnia assicuratrice RCA — affermando che la stessa non aveva fornito
la prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’errore di fatto rilevante
ex art. 2732, il quale unicamente avrebbe potuto infirmare l’efficacia di
piena prova legale delle dichiarazioni sottoscritte nel CID, la cui
attendibilità era peraltro corroborata dal materiale fotografico e dalle
risultnze della c.t.u.
2. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. violazione artt. 61, 115, 116 c.p.c. 2054, II comma, c.c.; omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, per avere il
giudice di appello erroneamente ritenuto non dimostrata la dinamica
dell’incidente; per non aver adeguatamente valutato la CTU e per non aver
applicato il principio legale del concorso di colpa;
2.2. violazione degli artt. 246, 232, 234 c.p.c. e 2730 c.c.; carenza,
insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere erroneamente
ritenuto l’incapacità a testimoniare dei testi da lei addotti e per avere
erroneamente valutato alcune dichiarazioni in atti.
3.1.. – Il ricorso risulta manifestamente privo di pregio. Premesso in linea di
diritto (Cass. Sez. Un. n. 10311 del 2006; nonché Cass. n. 16376/10;
12866/09; 1680/08; 12257/07) che va ritenuto che la dichiarazione
confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo
assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno
nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c.,
comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto,
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di risarcimento danni avanzata nei confronti del Granello e della sua

liberamente apprezzata dal giudice, osserva la Corte (premesso che nessuno
ha impugnato la sentenza sul punto del valore confessorio attribuito al
contenuto del CID) che il Tribunale ha comunque valutato ed indicato le
ragioni che l’hanno indotto a ritenere che le dichiarazioni contenute nel
modulo risultavano attendibili, procedendo a tale apprezzamento in
considerazione di tutte le risultanze processuali (fotografie, esiti della c.t.u.,
dichiarazioni testimoniali). Trattasi di accertamento di fatto adeguatamente

3.2. Inoltre, le censure non tengono conto dell’effettiva ratio decidendi:
3.2.1. quanto alla valutazione della CTU (I motivo), prescindono dalla
chiara motivazione del Tribunale secondo cui le risultanze di essa sfociano
nel senso “dell’impossibilità di una ricostruzione affidabile del sinistro alla
luce del materiale in possesso del Consulente d’ufficio”, sicché la
valutazione vi é stata, L’apprezzamento relativo è stato motivato, anche se
diverge da quello auspicato dal ricorrente; ma ciò non è censurabile in
questa sede neanche ex art. 360 n. 5 c.p.c.;
3.2.2. quanto alla censura contro la pretesa ritenuta incapacità a
testimoniare, essa si rivela inammissibile non tenendo assolutamente conto
– e non impugnando specificamente – dell’altra ratio decisiva ed assorbente
espressa dal Tribunale, secondo cui “a prescindere da ogni valutazione in
merito alla capacità a testimoniare di Moranduzzo e Nervo, alla luce delle
dichiarazioni di piena prova delle dichiarazioni confessorie rese
dall’appellante, non è ammessa la prova contraria in base alle disposizioni
di cui agli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c.”.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Helvetia assicurazioni ha presentato procura.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita;
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e razionalmente motivato e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della parte costituita, che liquida in Euro
1300,00=, di cui Euro 1100,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Il P l-nte

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