Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24744 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4274/2010 proposto da:
A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TARANTO 95 – Pal. B – Scala D – Int. 2, presso lo studio
dell’avvocato MONACO MAURO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA ESATRI SPA (già Esazione Tributi SpA), appartenente al
Gruppo Equitalia – Agente della Riscossione dei Tributi per le
Province di Bergamo, Brescia, Corno, Lecco, Lodi, Milano, Pavia,
Sondrio e Varese – Società Unipersonale – Direzione e Coordinamento
di Equitalia SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo
studio dell’avvocato CIABATTINI Lidia, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ROMANO ANDREA, ROMANO CRISTIANO, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2381/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO
dell’I.7.09, depositata il 17/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. Nel giudizio proposto dall’avv. A.F. contro la società Esatri (per esazione tributi) per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente ad illegittimo fermo tecnico di 2 auto, il tribunale di Milano affermava la giurisdizione dell’Aga. La corte di appello di Milano, adita dall’ A. con sentenza depositata il 17.9.2009, affermava la giurisdizione dell’AGO e compensava le spese tra le parti. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione l’attore.
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 113 c.p.c., in relazione all’omessa ed inadeguata specificazione dei giusti motivi di compensazione, ed il vizio motivazionale in merito, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.
Assume il ricorrente che non sussisterebbero i giusti motivi di compensazione indicati dalla Corte di merito.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
La corte di appello ha motivato la compensazione sul rilievo che esisteva un’evoluzione legislativa (in particolare il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, che aveva modificato il D.Lgs. n. 55467 del 1992) nonchè della giurisprudenza in materia e che tanto integrasse un giusto motivo.
Tanto è sufficiente a fondare un giudizio sull’esistenza dei giusti motivi di compensazione.
Il contrario rilievo del ricorrente, secondo cui nella fattispecie non sussisterebbe tale evoluzione, stante alcune sentenze di questa S.C., da una parte contrasta con la giurisprudenza, per quanto di merito ed anche amministrativa di diverso orientamento citata dalla resistente e dall’altra che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25 quinquies, ha modificato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19).
In ogni caso, l’individuazione concreta dei giusti motivi di compensazione, di cui all’art. 92 c.p.c., integra non un giudizio di esatta interpretazione o applicazione di norma, ma un giudizio di fatto, in merito al quale il vizio rilevabile in sede di legittimità è solo quello di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che nella fattispecie non sussiste.
4. Il ricorso va pertanto rigettato”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse dal ricorrente nella sua memoria;
che conseguentemente va rigettato il ricorso;
Che permangono anche in questo giudizio i giusti motivi indicati dal giudice di appello per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l’art. 375, c.p.c..
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011