Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24744 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 14/09/2021), n.24744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33402/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Freda Filippo, con

studio in Avellino, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 26 giugno 2018 n.

6221/09/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 26 giugno 2018 n. 6221/09/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2010, ha accolto l’appello proposto da T.F. nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 23 marzo 2017 n. 1823/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, essendo insufficiente a tal fine l’atto organizzativo della Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2014 del 4 marzo 2014 per carenza di motivazione e di termine per il conferimento della delega, nonché per carenza di qualifica del sottoscrittore. T.F. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, dell’art. 1362 c.c. e ss., della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’atto organizzativo della Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2014 del 4 marzo 2014 non contenesse il conferimento di idonea delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, , gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44 (da ultima: Cass., Sez. 5, 26 febbraio 2020, n. 5177).

1.2 Comunque, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2019, n. 28850).

1.3 Peraltro, come si può desumere dalla trascrizione riportatane in ricorso, l’atto organizzativo della Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2014 del 4 marzo 2014 (con aggiornamento del 2 novembre 2015), oltre a contenere l’identificazione nominativa dei singoli funzionari con la precisa indicazione per ciascuno della qualifica, dei criteri, dei limiti e della tipologia di atti interessati dal conferimento della delega di firma (in particolare, il firmatario dell’avviso di accertamento – Dott. R.E. – era munito della qualifica di “Capo Team” ed era stato delegato per gli “avvisi di accertamento, rettifica o archiviazione” e per gli “atti di intimazione al pagamento”), era stato motivato con la necessità di “ottimizzare l’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia e trasparenza, in conformità alle norme di diritto amministrativo, contrattuali e di prassi che ne regolano l’attività” ed era stato commisurato alla durata nell’incarico dirigenziale del delegante.

1.4 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, ritenendo che l’atto organizzativo in questione non potesse conferire un’idonea delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

3. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

 

 

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