Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24743 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Roma con ordinanza n. 25963/2010 R.G. depositata il 10/0610 nel

procedimento pendente tra:

B.M. (OMISSIS);

COMUNE di ROMA, EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore 2011 Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Il Giudice di Pace di Roma ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio avverso la sentenza n. 491 del 2 ottobre 2009, con la quale il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, investito da B. M. di un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso una cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificatole dalla Equitalia Gerit s.p.a., quale esattore per il Comune di Roma, in relazione ad una sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada avvenuta il 17 novembre 2002 in Roma, ha, nella contumacia dell’Equitalia e nella costituzione del Comune, che eccepiva l’incompetenza territoriale, dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Roma sulla controversia.

A seguito di tale declaratoria, cui il giudice adito è pervenuto, per quel che si rileva dalla sentenza presente nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, dando rilievo al foro della commissione della violazione sanzionata, il giudizio veniva riassunto dalla B. contro i convenuti, che restavano contumaci.

Il Giudice di Pace di Roma ha elevato il conflitto, assumendo che la competenza per territorio sull’opposizione, riferibile al giudice del luogo dell’esecuzione, spetterebbe al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, perchè quel luogo, non contenendo la cartella impugnata nè dichiarazione di residenza nè elezione di domicilio nel comune sede del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3, si radicherebbe in quello della notificazione dell’atto alla B., cioè in Mazzano Romano, comune ricompresso nella giurisdizione del Giudice di pace originariamente adito.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. – Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. – L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è parzialmente fondata, mentre per il resto la Corte dovrebbe rilevare che ricorre una situazione per cui la domanda, all’esito della qualificazione cui si dovrebbe procedere, non poteva essere proposta.

3.1. – Dall’esame del fascicolo d’ufficio del giudice a quo e particolarmente dell’atto di citazione originario, poi riprodotto nell’atto di riassunzione, emerge che l’opposizione alla cartella, pur qualificata alla stregua dell’art. 615 c.p.c., enunciava tre ragioni di contestazione, due soltanto delle quali apparivano ed appaiono riconducibili all’ambito della contestazione della pretesa esecutiva esercitata dall’esattore, mentre una di esse inerendo alla stessa formazione del preteso titolo per l’esecuzione, non lo era ed integrava profilo che appariva direttamente riconducibile ad un’opposizione avverso la sanzione come tale, per essere relativa alla stessa formazione del titolo giustificativo della stessa e, quindi, ad un’azione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg..

La ragione riconducibile a siffatta azione era rappresentata dalla deduzione del non essere stata mai ricevuta la notificazione del verbale di contestazione della violazione e dall’essere stata conosciuta la pretesa dell’amministrazione capitolina solo all’atto della notificazione della cartella esattoriale. Questa ragione di opposizione, inerendo allo stesso procedimento di formazione della sanzione e, quindi, della pretesa posta alla base dell’esecuzione esattoriale, integrava una questione riconducibile alla stessa legittimità della formazione del titolo. Questione che, pertanto, avrebbe potuto e dovuto essere dedotta con l’opposizione ex art. 22, e segg. citati (in termini Cass. sez. un. n. 489 del 2000).

E’ vero che l’opposizione era stata introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, ma a tale qualificazione prospettata dalla parte opponente il giudice originariamente adito avrebbe dovuto sovrapporre la propria, nel consueto esercizio dei poteri di qualificazione in iure della domanda. Se avesse proceduto a tale dovuta qualificazione quel giudice avrebbe dovuto giustificare la declaratoria di incompetenza riguardo all’indicato motivo di opposizione, adducendo che il giudice competente sull’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, era il Giudice di Pace di Roma, per essere stata la violazione sanzionata, relativa ad illecito amministrativo da circolazione stradale, commessa in Roma.

Ora, riguardo al detto motivo di opposizione, la declaratoria di incompetenza contestata dal Giudice di Pace di Roma, pur non essendo avvenuta con l’indicata motivazione, si presta ad essere correttamente qualificata in questa sede dalla Corte nell’esercizio dei poter di statuizione sulla competenza.

Ne consegue che dovrebbe dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma limitatamente alla parte dell’opposizione concernente il detto motivo, previa qualificazione alla stregua della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg..

Tuttavia, non sembra possibile che la Corte faccia luogo a tale declaratoria, perchè sembrerebbe dover rilevare una situazione in cui l’azione, quanto al motivo in discorso, non poteva essere proposta. L’opposizione, infatti, era soggetta al termine di cui al primo comma dell’art. 22 della Legge citata, che decorreva dalla notificazione della cartella esattoriale, essendo questo, per assunto della ricorrente, il primo momento in cui si era manifestata la pretesa punitiva della p.a., per non esservi stata, a suo dire, la notificazione del verbale di contestazione (e, quindi, nemmeno di un’ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18).

Ora, dall’esame della citazione in opposizione si evince che la cartella venne notificata il 27 aprile 2009, mentre la notificazione di detta citazione, avvenuta ai sensi della L. n. 53 del 1994, si perfezionò dal punto di vista del notificante il 28 maggio 2009 come dal timbro postale su di essa figurante.

Ne discende la tardività dell’opposizione perchè proposta il trentunesimo giorno dalla notifica della cartella.

Di tanto in questa sede la Corte dovrebbe dare atto, rilevando, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo inciso, che l’azione non poteva essere proposta.

Potere questo che, essendo soggetto ad esercizio d’ufficio da parte della Corte e inerendo la stessa ammissibilità dell’azione si configura esercitabile anche in sede di regolamento di competenza, atteso che la declaratoria della competenza di un certo giudice di merito, dovendo esso provvedervi, si concreterebbe in una inutile procrastinazione dello svolgimento dell’attività processuale.

3.2. – Ove, comunque, il Collegio non dovesse condividere la possibilità di esercizio del detto potere, dovrebbe dichiararsi la competenza sulla parte dell’opposizione in discorso del Giudice di Pace di Roma, 4. – Riguardo agli altri due motivi di opposizione vanno svolte le seguenti osservazioni.

Il primo motivo di opposizione, inerente la prescrizione della pretesa di riscossione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28 (norma non formalmente invocata, ma cui appare riconducibile il motivo), concretandosi nella deduzione di una ragione di estinzione della pretesa esecutiva successiva alla formazione del titolo, appare effettivamente riconducibile all’ambito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la quale, dunque, risulta bene esercitata (anche alla stregua del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29): si veda già, anteriormente, Cass. sez. un. citata.

La competenza per territorio risulta effettivamente riferibile al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, dovendo trovare applicazione il principio espresso dall’art. 480 c.p.c., comma 3, invocato dal Giudice di Pace configgente.

Relativamente al terzo profilo di opposizione, deducente nullità della cartella “per mancanza di motivazione, e violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 (c.d. statuto del contribuente) per omessa allegazione delle pretese tributarie dalle quali deriverebbe e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come modificato dal D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 42″, sotto il profilo che non si indicherebbero nella cartella gli elementi di fatto e di diritto della violazione sanzionata se non in modo generico e non si allegherebbe comunque l’atto, cioè il verbale di contestazione, cui si fa riferimento, si dovrebbe rilevare che si tratta di doglianza riconducibile al concetto dell’opposizione agli esecutivi, cioè riguardante il quomodo dell’esecuzione (e ciò, indipendentemente da ogni valutazione sulla invocabilità del c.c. Statuto del contribuente nella materia, inerente riscossione di entrata non tributaria).

La Corte dovrebbe allora rilevare che per tale profilo sussisterebbe la competenza per materia del giudice dell’esecuzione e, quindi, del Tribunale di Tivoli ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1.

Senonchè, anche riguardo a tale motivo la Corte dovrebbe rilevare – sempre a norma del citato art. 382 c.p.c., comma 3, secondo inciso – che l’azione non poteva essere proposta, essendo decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della cartella entro il quale avrebbe dovuto essere introdotta a norma della norma ora citata.

Donde l’inutilità della regolazione della competenza”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione anche quanto alle statuizioni da adottare.

In parziale accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è dichiarata la competenza per territorio Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto quanto al primo motivo di opposizione.

Viceversa, quanto agli altri motivi dell’opposizione, pur sussistendo riguardo ad essi le diverse competenze territoriali indicate nella relazione, la Corte deve rileva che l’azione rispetto ad essi non poteva essere proposta.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell’istanza di regolamento, dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto quanto al primo motivo di opposizione. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente ordinanza. Visto l’art. 382 c.p.c., comma 3, dichiara che quanto ai residui motivi di opposizione l’azione non poteva essere proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA