Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24743 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16905/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.B.I., con l’avv. Cosimo Buonfrate nel domicilio –

anche telematico – eletto in Taranto, viale Virgilio n. 103;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Puglia, – Sez. di Taranto n. 104/29/12 depositata in data 17/05/2012

e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente conduce negozio di confezioni per adulti ed era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2001, in ragione di scostamenti dallo studio di settore e determinazione di maggior ricavo, giusto il D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis – 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993.

L’avviso di accertamento era notificato alla contribuente il 25 febbraio 2006, che reagiva con ricorso presentato il 21 giugno 2006, svolgendo doglianze nel rito e nel merito, lamentando che l’atto impositivo fosse sprovvisto di motivazione e contestando l’operatività degli studi di settore, non rappresentativi del caso in esame, poichè trattasi di esercizio commerciale di 40 mq, solo la cui metà adibita a superficie di vendita, comunque collocato in zona non centrale di (OMISSIS) e aggredito dalla forte concorrenza di operatori cinesi insediatisi nel circondario. Allegava comunque istanza di adesione presentata il (OMISSIS).

2. Nel costituirsi l’Ufficio rilevava la tardività del ricorso, proposto ben oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, svolgendo poi difese nel merito sull’operatività degli studi di settore, attagliati al caso in esame anche in considerazione del contraddittorio procedimentale svolto con la contribuente il 3 ottobre 2005. Concludeva quindi ricordando che la possibilità di definire il rapporto con istanza di adesione dopo la notifica dell’avviso di accertamento (con conseguente sospensione del termine di impugnazione) sussiste solo ove non ci sia stato preventivo contraddittorio, ovvero invito a chiarimenti. Insisteva quindi affinchè il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività.

La CTP accertava non esservi prova dell’avvenuto contraddittorio, nè se si fosse svolto, nè a che finalità si fosse eventualmente tenuto, non risultando versato in atti il relativo documento e dubitandosi che l’incontro fosse stato verbalizzato. Riteneva di conseguenza il ricorso tempestivo e fondato nel merito, apprezzando le ragioni rappresentate dalla ricorrente, sulla peculiarità del proprio esercizio e della agguerrita concorrenza da cui era circondata.

La CTR confermava la sentenza di primo grado, motivando (pag. 3, punto 4, secondo capoverso) non essere agli atti il verbale di contraddittorio preventivo, cioè il presupposto di fatto su cui determinare l’applicabilità della sospensione del termine ad impugnare.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, cui replica il patrono della contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Viene proposto un unico motivo di ricorso con cui si prospetta violazione di cui art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo, laddove la CTR ha dato per non presente in atti il verbale dell’incontro del (OMISSIS).

Se è vero che l’unico motivo denuncia un error in procedendo rispetto al quale la Corte è giudice del fatto processuale, ciò non esime la parte dal rispetto degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in ordine alla specificità del ricorso (cfr., e pluribus, Cass. IV, n. 20294/19; n. 11738/16; Cass. V, n. 19140/15; Cass. S.U. n. 8077/12).

Ed infatti, la sentenza impugnata, laddove fa riferimento al verbale di contraddittorio che sarebbe mancante, risulta riferirsi al fatto che la richiesta di accertamento per adesione della contribuente (dopo la notifica dell’avviso per accertamento) non abbia avuto esito alcuno. Peraltro, il punto importante dell’accertamento in fatto svolto dalla CTR insiste nel passaggio precedente dove, per quanto qui interessa, rileva la mancata prova da parte dell’Ufficio di avere (prima, quindi, della notifica dell’accertamento) spedito “separatamente” l’invito al contraddittorio. Altresì la stessa Amministrazione ricorrente non dice, in ricorso, se e quando abbia prodotto nel giudizio di merito il relativo invito a comparire, ma si limita ad affermare che il fatto del previo espletamento del contraddittorio è desumibile dal verbale del (OMISSIS), il cui contenuto è riportato a pag. 8 del ricorso, del quale (invito (OMISSIS) notificato il 14 settembre 2005) non indica il contenuto.

Per parte sua, la controricorrente in effetti non contesta che sia stato svolto un previo contraddittorio ma ne contesta la riconducibilità al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1.

Ora – considerando che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, trattandosi di avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2001, notificato il 25 febbraio 2006, la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 409, lett. b), secondo cui “l’Ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5,” atteso che, per quanto qui rileva, la citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 410, ha disposto che il suddetto comma 3-bis, abbia effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 2004 – la mancata allegazione dell’invito a comparire, con impossibilità per la Corte di verificarne il contenuto, non consente di poter accertare che esso sia riconducibile al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1, al fine di instaurare l’accertamento con adesione, così impedendo che, in ragione della successiva richiesta post – notifica dell’atto impositivo, la contribuente potesse avvalersi del periodo di sospensione di 90 giorni per la proposizione del ricorso.

Il motivo risulta pertanto inammissibile, ciò comportando l’inammissibilità dello stesso ricorso, poichè, una volta disattesa la questione pregiudiziale di rito, parte ricorrente non ha svolto alcuna censura sulla concorrente ratio decidendi attinente al merito della pretesa impositiva sulla quale, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si è formato quindi il giudicato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte contribuente che liquida in Euro settemila/00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre ad Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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