Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24743 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24743 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20769-2011 proposto da:
FABRIZI

MICHELE

FBRMHL32P29G189C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANFREDI 17, presso lo
studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI ROMA 02438750586;
– intimato –

avverso la sentenza n. 14848/2011 del TRIBUNALE di
ROMA del 20.6.2011, depositata 1’11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

Data pubblicazione: 05/11/2013

Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. PIERFELICE PRATIS.

25) R. G. n. 20769/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“— Il Tribunale di Roma, con la sentenza oggetto della presente
impugnazione (11/07/2011, non notificata), rigettava la domanda
dell’odierno ricorrente, proposta a titolo di arricchimento senza

congiuntamente ad altre ditte esercitanti il medesimo servizio di
depositeria, aveva già chiesto la condanna dell’Amministrazione
odierna intimata e degli enti concessionari dei servizi, al pagamento, a
titolo contrattuale, del compenso per la custodia di veicoli e che ivi aveva
rinunciato al giudizio d’appello, con conseguente passaggio in giudicato
della sentenza di prime cure. La qualificazione della domanda come azione
di arricchimento senza causa non era rilevante in ordine all’asserita novità
della domanda, poiché le ragioni dell’inammissibilità o improponibilità
della domanda erano da rinvenire nella preclusione formatasi per effetto del
giudicato esterno relativo non solo al rigetto della domanda contrattuale, ma
anche sulla negazione della legittimazione passiva del Comune di Roma nel
rapporto materiale delle prestazioni di custodia dei veicoli. Tale ultima
circostanza escludeva l’esistenza della stessa fonte del diritto
dell’obbligazione ex art 2041 c.c., fatta valere nella presente causa.
Proprio il precedente giudicato, individuava come soggetti
beneficiari delle prestazioni di custodia e di deposito, gli enti
concessionari ed i consorzi assuntori del servizio di rimozione e
custodia per conto del Comune di Roma, fruitori dei compensi stabiliti per
convenzione ed erogati dall’Amministrazione comunale. Pertanto il
Fabrizi, avrebbe dovuto esercitare tanto l’azione di adempimento
contrattuale, quanto, in via residuale, l’azione di arricchimento senza causa,
proprio nei confronti di queste ultime parti, reali gestori ed organizzatori dei
servizi da essa forniti.
2.— Ricorre per cassazione Michele Fabrizi e, con l’unico motivo di ricorso
lamenta: “Violazione di norma di diritto (ex art. 360 c.p.c. n. 3 e 5) sulla
interpretazione dell’art. 2041 cc”. Ad avviso del ricorrente il ricorso
3

causa. Rilevava che quest’ultimo, in altro separato giudizio,

dovrebbe essere deciso tenendo presente che questa Corte ha già affrontato
la problematica sorta tra le parti in causa per le stesse vicende processuali.
Le questioni di diritto sarebbero le stesse: interpretazione degli artt. 2041 e
2042 c.c. Richiama Cass. n. 7426/2011 e Cass. n. 11489/2011.
3.—L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4.—Il ricorso è manifestamente privo di pregio.

sentenza passata in giudicato, dell’infondatezza dell’azione contrattuale,
per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all’attore il relativo
diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo
giudizio, di essere indennizzato per l’indebito arricchimento
dalla controparte conseguito, come affermato da questa Corte, nella
sentenza richiamata dal ricorrente; ma è altrettanto vero che, nel caso
di specie, come dato atto nella sentenza impugnata il giudicato
formatosi tra le parti nel precedente giudizio, riguardava anche la
negazione della legittimazione passiva del Comune odierno
intimato, tanto a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.
4.2 Questa parte del

dictum

della sentenza impugnata non risulta

specificamente censurata nel presente ricorso. Al riguardo, si deve
ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di
impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più
ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso
per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina
l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del
motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’avvenuto
accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio
decidendi” non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre
fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. n. 2811/2006; n.
21431/2007; SS. UU. n. 7931/2013).
Nel caso di specie, la mancata impugnazione dell’altra e autonoma ragione,

4

4.1 — Con riferimento alla censura formulata, è vero che l’accertamento, con

idonea a sorreggere la decisione (ritenuta carenza di legittimazione passiva
del Comune di Roma anche con riferimento ad azioni a titolo extracontrattuale), comporta l’inammissibilità del ricorso, tutto incentrato sulla
possibilità di proporre l’azione di indebito arricchimento nonostante il
passaggio in giudicato dell’azione a titolo contrattuale.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.”

difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò dichiarato inammissibile;
Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il P

nte

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

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