Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24743 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6144/2015 proposto da:

D&T Group Srl, C.D., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Val D’Ossola 100, presso lo studio dell’avvocato Mario

Pettorino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Di Meglio

e Primo Celebrin;

– ricorrenti –

contro

Video Sistem Elettonica snc, ex lege domiciliata in Roma, p.zza

Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Pantalone;

– controric. e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 228/2015 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 5/3/2015 da D&T Group s.r.l. (d’ora in poi solo D&T) e C.D. avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto i gravami riuniti proposti nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia che, in accoglimento della domanda proposta da Video Sistem Elettronica s.n.c. (“ora in poi solo Video Sistem) aveva condannato in solido D&T – quale cessionaria della Delta Studio di D.C. – e C.D., in proprio e quale intestatario della Delta Studio, all’esecuzione immediata delle opere necessarie

all’eliminazione dei vizi presenti sull’insegna venduta (id est della pellicola esistente sulle due facciate della tabella ed al rifacimento sia delle lettere che del disegno, mediante l’installazione di nuova pellicola e adozione dei prodotti più idonei ed affidabili), autorizzando l’attrice, in caso di inadempimento, ad eseguire le opere suddette in danno dei convenuti;

– la corte territoriale aveva qualificato la domanda attorea in termini di richiesta di risarcimento danni in forma specifica secondo il combinato disposto degli artt. 1490,1494,1495 c.c.;

– precisava, inoltre, il giudice d’appello che nel caso di specie i vizi dell’insegna erano stati riconosciuti, come dimostrato dalla sostituzione della stessa, con conseguente decorso di un nuovo termine prescrizionale ordinario (decennale) avulso da quelli di cui all’art. 1495 c.c.;

– l’appello era pure infondato in relazione all’asserita erronea valutazione delle risultanze della ctu perchè il giudice di prime cure ne aveva recepito le conclusioni senza porre a carico degli appellanti i vizi relativi all’omessa manutenzione;

– la cassazione della pronuncia della corte territoriale è chiesta da C.D. e D&T sulla base di 6 motivi, cui resiste Video Sistem Elettronica con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1490,1492 e 1494 c.c., in relazione alla qualificazione dell’azione proposta nel quadro delle azioni di garanzia, per avere erroneamente la sentenza impugnata riconosciuto un risarcimento del danno in forma specifica mentre, secondo i consolidati principi interpretativi alla domanda di garanzia non potrebbe conseguire una condanna ad un tacere ma solo la diminuzione del prezzo o la risoluzione del contratto (richiama Cass. Sez. un. 19702/2012);

– con il secondo motivo si censura, sempre in relazione alla qualificazione della domanda, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1490, 1492 e 1494 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, laddove la corte territoriale ha ritenuto che la proposizione della domanda di garanzia contenga anche quella di risarcimento del danno che, invece, secondo i ricorrenti richiederebbe una specifica domanda (Cass. 5202/2007), domanda che Video Sistem nell’atto introduttivo aveva dichiarato di riservarsi di proporre (cfr. pag. 5 dell’atto di citazione);

– ne deriverebbe che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe fuori dalla facoltà del giudice di qualificare la domanda per sconfinare nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490,1495 c.c., per nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, con riguardo alla motivazione della sentenza d’appello con cui si è ritenuto che i convenuti, ritirando l’insegna e sostituendola con un’altra, ebbero a riconoscere implicitamente l’esistenza del vizio denunciato e costituirono una nuova obbligazione, diversa da quella originaria e soggetta a prescrizione decennale;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza impugnata per avere deciso su una domanda autonoma e distinta riconducibile alla nuova obbligazione sorta per effetto dell’implicito riconoscimento dei vizi ravvisabile nella condotta di sostituzione dell’insegna (Cass. 19702/2012);

– i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè attinenti, sotto vari aspetti, alla medesima questione concernente la qualificazione della domanda operata dalla corte territoriale;

– essi sono infondati;

– la corte distrettuale ha, innanzitutto, ricostruito i rapporti in fatto tra le parti ed in particolare il ritiro dell’insegna originariamente installata nel 1992, a seguito di richiesta da parte della Video Sistem che non la riteneva conforme a quanto pattuito e dalla successiva riconsegna nel marzo 1993;

– da tale comportamento della ditta fornitrice la corte d’appello ha desunto un iniziale riconoscimento dei vizi di installazione e di funzionamento e ha fatto decorrere dalla riconsegna dell’insegna “sostituita” un nuovo termine prescrizionale ordinario, avulso da quello dell’art. 1495 c.c.;

– così argomentando la corte territoriale ha, in realtà, statuito in conformità al consolidato principio secondo il quale in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina;

– ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. Sez. Un. 19702/ZI2; 14005/2017; 747/2001; 30572/2011);

– le doglianze in esame non possono dunque trovare accoglimento;

– con il quinto motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte napoletana pronunciato su una domanda mai proposta, tale ritenendosi quella conseguente al riconoscimento del vizio;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

– la qualificazione della domanda operata dalla corte di merito esprime un potere-dovere del giudice di merito che la giurisprudenza di legittimità ammette con consolidato orientamento (cfr. Cass. 5153/2019; 13945/2012; 15925/2007) e rispetto al quale il motivo non offre elementi di ripensamento;

– con il sesto motivo si denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la pronuncia impugnata liquidato l’importo dei compensi in Euro 8000,00 per una causa di valore inferiore ad Euro 25.000,00 e quindi oltre i parametri tariffari;

– il motivo è infondato perchè la liquidazione fatta dalla corte territoriale rientra nei parametri applicabili sulla base delle tariffe forensi in vigore ratione temporis che fissano in Euro 10.309,00 l’importo massimo liquidabile a titolo di compenso (cfr. D.M. n. 55 del 2014, artt. 1-11);

– passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice del gravame omesso di pronunciarsi sulle eccezioni tempestivamente sollevate dalla Video Sistem nella memoria di costituzione in appello e con le quali eccepiva che l’atto d’appello era fondato su eccezioni e domande nuove rispetto a quelle proposte nel primo grado;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– la contraddittorietà rilevante sarebbe ravvisabile fra l’affermazione che la domanda proposta andava qualificata quale “azione di garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c.” e la conseguenza tratta da questa affermazione, secondo la quale sarebbe stato possibile agire per ottenere attraverso al stessa l’esatto adempimento;

– ciò posto, l’esito sfavorevole del ricorso principale, comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato;

-il rigetto del ricorso principale e l’applicazione del principio di soccombenza, comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale;

condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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