Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24742 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26332/2010 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCIOSCIA Clelia giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

39, presso lo studio dell’avvocato CRIPPA LUCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI LALLO Luigi giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N. 72, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta

e difende unitamente dall’avvocato GIANCARLO FALETTI, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

N.F., ASSITALIA SPA, ASL/(OMISSIS) NAPOLI,

P.A.,

REGIONE CAMPANIA, GESTIONE LIQUIDATORIA USL/(OMISSIS);

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3365/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7/10/09, depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti, difensore della

controricorrente (Axa) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. F.A. ha proposto ricorso per cassazione in via principale contro P.A., N.F., R. F., l’ASL NA (OMISSIS), l’Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia, la AXA Assicurazioni s.p.a., la Regione Campania e la Gestione Liquidatoria USL (OMISSIS), avverso la sentenza del 16 novembre 2009, resa inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Napoli.

Hanno resistito con separati controricorsi R.F., che ha svolto ricorso incidentale, e la s.p.a. AXA Assicurazioni, che anch’essa ha svolto ricorso incidentale, qualificandolo però come condizionato.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

p. 2. Prestandosi i ricorsi ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La AXA ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (che si riproduce con la sola aggiunta tra parentesi quadra del numero di una sentenza delle Sezioni Unite, della quale era stata citata solo la data) sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. – Il ricorso principale e quelli incidentali si prestano ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

3. – Il ricorso principale appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del ricorso si articola come segue:

a) vi si riproduce, dopo l’intestazione che dura per due pagine, la citazione introduttiva del giudizio di primo grado da parte della F. fino alla metà della quarta;

b) dopo un breve riferimento alla costituzione di alcuni convenuti, dalla fine della quarta pagina viene riprodotta la c.t.u. di primo grado per altre tre pagine, e, quindi, altra c.t.u. per altre sei pagine;

c) viene, di seguito riprodotta, l’intera sentenza di primo grado del Tribunale di Torre Annunziata per circa tredici pagine e per altre undici l’appello del P.;

d) di seguito ancora, per alcune decine di pagine, tutta una serie di atti difensivi del giudizio di appello e l’intera sentenza d’appello.

4. Ora, siffatta tecnica espositiva appare assolutamente inidonea, per evidente eccessività, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, ivi compresi profili meramente ordinatori del tutto ininfluenti allo scopo, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, anche nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità anche a tutela del jus litigatoris. Ciò, peraltro, in presenza di una sentenza di 17 pagine scritte, fra l’altro con spazio fra una riga e l’altra.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso (nel quale l’assemblaggio risulta realizzato attraverso combinazione di utilizzo della forma di riproduzione indiretta e di quella diretta), Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass., n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 19255 del 2010 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza;

Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

4.1. – Il ricorso principale sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile.

5. Il ricorso incidentale condizionato dell’AXA dovrebbe, in conseguenza restare assorbito.

6. L’incidentale del R., non qualificato come condizionato, appare inammissibile perchè i due motivi su cui si fonda omettono di impugnare la motivazione resa dalla Corte territoriale sulla posizione del medesimo, là dove ha dichiarato inammissibile il suo appello perchè Egli non risulta soccombente sotto nessun profilo in primo grado. Poichè l’esercizio del diritto di impugnazione tramite motivi non pertinenti alla motivazione si risolve in una inidoneità del motivo a svolgere la sua funzione, da tanto deriva la nullità della esposizione dei motivi e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (si veda, in termini, Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi)”.

p. 2. Il Collegio, preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi.

Rileva, quindi, di condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, salvo la precisazione che alla giurisprudenza citata dalla relazione a proposito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, si possono aggiungere: Cass. n. 6279 del 2011; Cass. n. 1547 del 2011; n. 13617 del 2011; n. 12713 del 2011; n. 11020 del 2011; n. 10127 del 2011; n. 6220 del 2011; n. 23883 del 2010 (che è stata erroneamente citata dalla relazione come 23384); n. 13203 del 2011; n. 12015 del 2011; n. 10310 del 2011; n. 10311 10373 del 2011; n. 2281 del 2010; n. 12806 del 2010 13934; n. 13935 del 2010; n. 8939 del 2010.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale del R. è dichiarato inammissibile. Quello della AXA è dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione si compensano nel rapporto fra la ricorrente principale F. e la AXA e si liquidano in dispositivo. Sono compensate nel rapporto fra la ricorrente principale ed il R., atteso il comune esito dei rispettivi ricorsi. Non è luogo a provvedere sul rapporto fra il R. e l’AXA, dato che al ricorso del primo la AXA non ha resistito.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale della F.. Inammissibile il ricorso incidentale del R.. Assorbito quello incidentale condizionato della AXA, Condanna la ricorrente Agricola alla rifusione alla Axa delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Compensa le spese nel rapporto fra la Agricola ed il R..

Nulla per le spese nel rapporto fra R. e AXA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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