Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24742 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24742

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25589-2014 proposto da:

B.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA CERVIA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE S.P.A. P.. (OMISSIS), già GE ENERGY OIL & GAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato

DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAPO GUADALUPI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/03/2014 R.G.N. 27/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo assorbimento del secondo e quarto motivi, rigetto del terzo

motivo;

udito l’Avvocato GUADALUPI LAPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Massa del 13.8.2007 B.M., già dipendente della società NUOVO PIGNONE spa, agiva nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno non patrimoniale – biologico esistenziale e morale – derivatogli dalla esposizione lavorativa ad amianto. Il giudice del Lavoro, con sentenza nr. 400/2013, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e del danno morale (in misura di Euro 26.502,75).

La Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 28.2-25.3.2014 (nr. 106/2014), in parziale accoglimento dell’appello della società, riduceva il quantum del danno liquidato, escludendo la risarcibilità del danno morale; dichiarava inammissibile l’appello incidentale del lavoratore.

La Corte territoriale, pronunziando sull’appello principale del datore di lavoro, riteneva che il danno morale avrebbe potuto essere risarcito solo nella ipotesi della lesione di valori della persona, di rilievo costituzionale, ulteriori rispetto al diritto alla salute, in quanto quest’ultimo era stato già reintegrato con la liquidazione del danno biologico.

Il B. aveva invece allegato unicamente la lesione del diritto alla salute.

L’appello incidentale del lavoratore era inammissibile, in quanto la richiesta di notifica della memoria di costituzione contenente la impugnazione incidentale non era avvenuta nel termine, fissato dall’art. 436 cod. proc. civ., di dieci giorni anteriori alla udienza di discussione.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.M., affidato a quattro motivi (con erronea numerazione del quarto), al quale ha opposto difese la società NUOVO PIGNONE spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 436 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità dell’appello incidentale perchè consegnato per la notifica tardivamente (in data 19 febbraio 2014 rispetto alla udienza di discussione fissata per il giorno 28 febbraio 2014).

Il ricorrente ha esposto di avere depositato tempestivamente la memoria di costituzione in appello contenente l’appello incidentale e di avere richiesto in udienza un termine per il rinnovo della notifica, adempiendo in tal modo ad ogni formalità necessaria per la ritualità dell’appello incidentale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2087 e 1299 cod. civ., per avere il giudice dell’appello, al pari del giudice del primo grado, ridotto il danno in ragione del concorso causale, nella misura di un terzo, della condotta di un precedente datore di lavoro ((OMISSIS)).

Il ricorrente ha esposto dì avere censurato con la memoria depositata ìn appello tanto la adesione da parte del giudice del primo grado alle conclusioni sul punto del ctu che l’effettuato frazionamento del danno biologico; ha dedotto di avere diritto ad ottenere l’integrale risarcimento del danno da ciascuno dei debitori corresponsabili, salvo rivalsa della società NUOVO PIGNONE nei confronti del condebitore.

3. Con il terzo motivo il B. ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 32 Cost., degli artt. 2043, 2059 e 2087 cod. civ., del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5 e del D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1 in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, per mancato riconoscimento della autonomia di tali voci di danno rispetto al danno biologico (fibrosi asbestosica) e per mancata verifica della allegazione in ricorso della lesione dei valori della personalità fisica e morale del lavoratore, di rilievo costituzionale (artt. 2,3,4,32 e 38 Cost., art. 41 Cost., comma 2) e della sofferenza derivata dalla consapevolezza della nocività dell’ambiente di lavoro nonchè dal decesso per patologie professionali di numerosi colleghi di lavoro.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla statuizione di parziale compensazione delle spese del primo e del secondo grado.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

A tenore dell’art. 436 c.p.c., comma 3 nel rito del lavoro l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione “da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. precedente”(udienza di discussione dinanzi al Collegio).

Secondo l’orientamento tradizionale dì questa Corte (Cass. sez. lav. n. 9910/2003; Cass. nn. 14952 del 2004, 3069 del 2005, 17765 del 2006, 11888 del 2007), cui ìn questa sede si intende assicurare continuità, la sanzione della decadenza dall’appello incidentale deve intendersi comminata dall’art. 436 cod. proc. civ., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell’appellato entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione.

Tale interpretazione risponde al diritto delle parti alla partecipazione al processo in condizioni di parità, consacrato dall’art. 111 Cost., comma 2. Invero, come l’appellante nel rito del lavoro adempie all’onere di tempestività della impugnazione con il mero deposito dell’atto di ricorso in appello, così pure l’appellante incidentale deve provvedere nel termine assegnatogli dall’art. 436 cod. proc. civ. unicamente al deposito della memoria di costituzione contenente l’appello incidentale.

Alla omissione della successiva attività di notifica, dell’appello principale così come dell’appello incidentale, è collegata, invece, la diversa sanzione di ìmprocedibilità dell’impugnazione (tempestivamente) proposta. Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 – secondo cui l’appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza – che anche l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione.

Nella fattispecie di causa la Corte territoriale nel dare rilievo ai fini della tempestività dell’appello incidentale alla richiesta di notifica della memoria di costituzione e non anche alla data del suo deposito in cancelleria non si è attenuta al principio di diritto sopra indicato.

La sentenza impugnata deve essere conclusivamente cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Genova in diversa composizione, affinchè provveda all’esame della domanda di appello incidentale in applicazione del principio di diritto sopra esposto.

Resta assorbito l’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, relativi a statuizioni dipendenti dalla pronunzia cassata.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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