Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24742 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 05/11/2020), n.24742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19095/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.R., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine

del controricorso, dall’avv. Antonino Attanasio, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Ottorino Agati, in Roma, via di

Porta Pertusa, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 13/12/13 depositata in data 1 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.R. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate contestava maggiori redditi ai fini IRPEF, per l’anno 2004, sulla base di quanto accertato nei confronti della società a ristretta base azionaria Agorà Immobiliare s.r.l., di cui la contribuente era socia al 50 per cento.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso con decisione n. 69/04/10 avverso la quale proponeva appello la contribuente.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che, essendo la rettifica del reddito della contribuente diretta conseguenza dell’accertata maggiore materia imponibile, per lo stesso anno d’imposta, in capo alla società partecipata, era evidente che la decisione adottata nel giudizio promosso dalla società spiegasse effetti su quello promosso dalla socia; poichè la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso originario della società era stata integralmente riformata, anche l’appello della socia doveva seguire le sorti dell’appello concernente la società. Accoglieva pertanto l’impugnazione proposta dalla contribuente.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di censura la difesa erariale deduce nullità della sentenza e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La decisione impugnata aveva ancorato l’esito dell’accertamento del maggior reddito da partecipazione in capo alla socia a quello relativo alla società, mediante un mero richiamo apodittico al contenuto decisionale della coeva sentenza pronunciata nei confronti della società Agorà Immobiliare s.r.l., senza tuttavia fornire alcuna illustrazione delle ragioni di fatto o di diritto che avevano fondato l’altra decisione, peraltro non ancora passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ribadendo che la Commissione regionale non ha considerato che la sentenza relativa alla controversia promossa dalla società non era coperta da giudicato e non poteva di conseguenza produrre alcun effetto nei confronti del socio.

3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Commissione regionale, in presenza di giudizio avente ad oggetto l’accertamento “societario” presupposto di quello riguardante la socia, avrebbe dovuto quanto meno sospendere il giudizio ed attendere che la decisione nei confronti della società acquistasse autorità di cosa giudicata.

4. Il secondo e terzo motivo, che meritano un esame congiunto in quanto connessi, sono fondati, con assorbimento del primo motivo.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire, affrontando il tema riguardante il rapporto tra l’accertamento di utili di natura extra contabile nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria e l’accertamento nei confronti del socio della stessa, quale percettore degli utili stessi, che in caso di pendenza separata di procedimenti nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti della società e del reddito di partecipazione contestato al socio, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermato, invece, per le società di persone dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008.

Allorchè si tratti di organismo a base ristretta è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, restando salva la facoltà per il socio di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione, ma siano stati accantonati o reinvestiti dalla società, e il giudizio nei confronti del socio è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società partecipata (Cass., sez. 5, 31/01/2011, n. 2214; Cass., sez. 6-5, 31/10/2014, n. 23323; Cass., sez. 6-5, 8/02/2012, n. 1865; Cass., sez. 6-5, 7/03/2016, n. 4485).

Si è, al riguardo, precisato che, costituendo l’accertamento nei confronti della società un “presupposto dell’accertamento nei confronti dei soci, in quanto indispensabile antecedente logico giuridico dello stesso, in forza dell’unico atto amministrativo dal quale entrambe le rettifiche promanano” (Cass., sez. 5, 30/06/2006, n. 15171; Cass., sez. 5, 3/09/2008, n. 22171; Cass., sez. 5, 8/02/2012, n. 1865), ricorre un’ipotesi di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – che trova applicazione anche nel processo tributario, in virtù del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 – secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” (Cass., sez. 5, 14/05/2007, n. 10952; Cass., sez. 5, 10/03/2006, n. 5366).

Nel caso di specie, il giudice d’appello, dando atto di avere, in separato giudizio, annullato l’accertamento reso nei confronti della s.r.l. Agorà Immobiliare concernente la medesima pretesa fiscale che aveva determinato l’accertamento nei confronti del socio quale percettore di redditi di partecipazione derivanti dal maggior reddito acclarato per la società, non si è uniformato ai superiori principi, poichè avrebbe dovuto sospendere il giudizio nei confronti del socio in attesa della definitività dell’accertamento della pronuncia relativa alla società a ristretta compagine sociale, piuttosto che annullare la pretesa fiscale emessa nei confronti del socio. Infatti, la sentenza di appello favorevole alla società, a seguito di autonomo ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, è stata cassata da questa Corte, con la conseguenza che la statuizione di annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società non è mai divenuta definitiva.

Alla stregua delle suddette considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame, adeguandosi ai richiamati principi, e perchè proceda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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