Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24742 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.F., B.A., P.A., rappresentati e difesi

anche disgiuntamente tra loro dall’Avvocato Umberto Sconfienza e

dall’Avvocato Roberta Simone con domicilio eletto nel suo studio in

Roma, via Ennio Quirino Visconti 11;

– ricorrenti –

contro

E.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1219 della Corte d’appello di Torino

pubblicata il 22/6/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 21 novembre 2015 da P.F., P.A. ed P.A. nei confronti di E.V. avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, aveva respinto la loro domanda di usucapione dei terreni identificati al foglio (OMISSIS), censiti al Catasto Terreni del Comune di (OMISSIS);

– il contenzioso tra le parti era insorto a seguito di domanda di accertamento della sua qualità di erede esclusiva del de cuius Be.Gi. proposta da E.V. anche al fine di conseguire l’immediato rilascio, fra gli altri, degli immobili oggetto del presente ricorso che in vita il de cuius aveva concesso in comodato ad A., N. e B.F.;

– i convenuti si costituivano nel giudizio ed eccepivano l’intervenuta usucapione dei terreni beni chiesti in restituzione dalla stessa;

– all’esito dell’istruttoria orale e della CTU, il tribunale adito riconosceva la qualità di erede in capo all’attrice e condannava i convenuti al rilascio di gran parte dei beni indicati nella citazione, accogliendo, tuttavia, la loro domanda riconvenzionale di usucapione di altri, fra cui quelli di causa;

– impugnavano in appello tale statuizione l’ E., in via principale, ed i convenuti, in via incidentale;

– la corte distrettuale accoglieva l’appello principale ritenendo fondata la censura proposta dall’appellante nei confronti della pronuncia di primo grado laddove aveva illegittimamente ritenuto sufficiente -ai fini della prova dei fatti costitutivi dell’usucapione -la prova della coltivazione dei terreni, non avendo assolto l’attrice l’onere di provare che detta coltivazione avveniva sulla base di un titolo incompatibile con l’uso esclusivo, uti dominus, rilevante per l’usucapione;

– la corte torinese respingeva, invece, l’appello incidentale proposto dai convenuti in relazione all’asserita nullità della CTU per improprio utilizzo di riproduzioni fotografiche degli originali dei documenti depositati solo in copia, ravvisando più profili di infondatezza della doglianza, così come pure statuito dal giudice di prime cure;

– la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata E.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,1141,1158 e 832 c.c. per avere la corte d’appello disatteso l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell’onere della prova riguardo all’accertamento dell’intervenuta usucapione;

– ad avviso dei ricorrenti la ripartizione di tale onere era correttamente avvenuta da parte del giudice di primo grado che, a fronte della dimostrazione della relazione di fatto con i terreni oggetto di causa fornita dai signori B., aveva ritenuto onere della E., che contestava l’intervenuta usucapione per possesso ultraventennale, dimostrare la sussistenza della detenzione dei terreni ovvero l’interruzione del possesso degli stessi per oltre un anno, onere che la stessa non aveva assolto;

– il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi;

– la corte territoriale procedendo alla complessiva valutazione delle risultanze probatorie (con particolare riferimento alle prove testimoniali) evidenziava come dalle stesse fossero emersi, oltre all’elemento materiale della coltivazione in capo ai signori B., altre circostanze di fatto attestanti la perdurante relazione del proprietario con il fondo in questione e come tale ostative ad un possesso esclusivo da parte dei signori B.;

– tali elementi emergevano dalle deposizioni testimoniali, dalle quali si desumeva che il Be. aveva continuato per anni ad estrarre notevoli quantitativi di terra dai mappali del proprio terreno, vi aveva costruito un pozzo ed aveva, lui e non altri, autorizzato lo stazionamento sul fondo dei mezzi di soccorso e di ripristino delle aree alluvionate in occasione dell’alluvione del 1994;

– in considerazione di tutte queste emergenze, la corte riteneva essere mancata la prova, prioritaria in via logica, del possesso pieno in capo ai sig.ri B. che invocavano l’usucapione (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza);

– a fronte di tale pacifico quadro probatorio acquisito al processo, il principio di diritto dell’onere della prova e la sua asserita violazione così come invocati dai ricorrenti sono irrilevanti;

– vige, infatti, nel nostro ordinamento, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o a distanza della quale si sono formate, concorrono tutte, indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare la possibilità di tale informazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte;

– corollario del principio di acquisizione della prova è che il principio dell’onere della prova, enunciato dall’art. 2697 c.c., costituisce una regola residuale di giudizio, cui il giudice deve fare ricorso quando il fatto (costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo) posto a fondamento della domanda o della eccezione sia rimasto non provato (o risulti provato in misura insufficiente), consentendo la detta regola di individuare la parte su cui riservare le conseguenze negative (in termini di soccombenza) della mancata prova;

– conseguentemente, non è configurabile una violazione del principio dell’onere della prova quando il giudice di merito abbia positivamente accertato la sussistenza o l’insussistenza del fatto sulla base delle prove acquisite;

– nel caso di specie, pertanto, l’accertata mancanza di esclusività del possesso rende inammissibile il vizio denunciato sulla base del richiamo all’art. 2697 c.c., nonchè agli altri articoli su cui si la censura esaminata si fonda;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 62,115,194,216,217 c.p.c. e art. 218 c.p.c., comma 2, per avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’illegittimità verificatesi nel corso della consulenza tecnica d’ufficio, nell’ambito della quale il CTU effettuava l’accertamento demandatogli, disponendo motu proprio l’acquisizione di fotografie da originali dei documenti prodotti in copia, attività autorizzata dal giudice solo dopo il suo espletamento;

– il motivo è inammissibile;

– in effetti sulla questione oggetto di contestazione fra le parti questa Corte ha chiarito che il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento, per rinvenire gli elementi che consentono di risalire con elevato grado di probabilità al reale autore della sottoscrizione;

-ha altresì precisato che una volta verificati sul documento originale i dati che l’ausiliario reputi essenziali per l’accertamento quali, per esempio, l’incidenza pressoria sul foglio della penna, il prosieguo dell’operazione può svolgersi su eventuali copie o scansioni e ciò a prescindere dal fatto che l’originale sia stato prodotto da una delle parti (cfr. Cass. 711/2018; id. 6022/2007; id.1903/2009);

– ciononostante, osserva il collegio che il motivo di impugnazione appare inammissibile per più ordini di ragione;

– in primo luogo, perchè la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio (cfr. Cass. 11752/2018; 7737/2016);

-in secondo luogo, perchè, avuto riguardo alla documentazione richiamata nell’esposizione del motivo, la nullità per violazione delle disposizioni indicate nella rubrica del motivo non risultano eccepite alla prima occasione dopo il deposito della relazione del ctu come prescritto dagli artt. 157 c.p.c. (cfr. Cass.10870/1999; id.6822/2001;id.7243/2006; id.2251/2013; id.15747/2018);

– in conclusione, il ricorso è inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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