Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24741 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5682/2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI FABBRI NAVALI 14, presso lo studio dell’avvocato FORINO

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMATO Aniello;

– ricorrente –

contro

P.M., S.R.;

– intimati –

sul ricorso 9308/2006 proposto da:

P.M. (OMISSIS), S.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso

lo studio dell’avvocato RINALDI VINCENZO (deceduto), rappresentati e

difende dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 585/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato COSIMATO Aniello, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale e il rigetto del resto;

udito l’Avvocato MOBILIO Gianfranco, difensore del resistente che ha

chiesto accoglimento delle difese scritte depositate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento

del ricorso incidentale e declaratoria di carenza di legittimazione

passiva del P.. Inammissibilità del ricorso principale; condanna

del M. alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6.12.1996 M.F. esponeva che era proprietario di porzione della palazzina (OMISSIS), con le annesse aiuole ai lati nord ed est;

che i coniugi P.M. e S.R., in dispregio del regolamento condominiale e delle distanze avevano edificato due tettoie, su strutture murarie e ferro, sull’antistante adiacente altra parte della palazzina alterandone l’estetica e li conveniva davanti al Pretore di Nocera Inferiore per la rimozione.

I convenuti deducevano il consenso dell’attore e riconvenzionalmente reclamavano i danni.

A seguito di ctu il Tribunale, con sentenza 220/2002 ordinava l’abbattimento della pensilina individuata in motivazione e rigettava la riconvenzionale, decisione riformata dalla Corte di appello di Salerno, con sentenza 47/2003, che richiamava la relazione suppletiva del ctu, secondo la quale il piano regolatore di (OMISSIS), oltre a prevedere il distacco di metri cinque dal confine, consente la edificazione in aderenza su di un lato.

Il criterio della prevenzione stabilito dall’art. 873 c.c., resta eliso dalle norme dei regolamenti edilizi solo quando impongono inderogabilmente un distacco della costruzione dal confine e non anche quando consentono, in alternativa, che si costruisca in aderenza.

Ricorre M. con unico motivo, resiste controparte proponendo ricorso incidentale e depositando memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia con il ricorso principale violazione degli artt. 871, 872, 873 e 1102 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè gli appartamenti rientrano nel regime condominiale per essere stati edificati su unica particella, con richiami alla ctu circa la violazione della legge urbanistica. Nè si è tenuto conto della violazione dell’art. 1102 c.c., evidenziata in appello ma non presa in considerazione.

Col ricorso incidentale si lamentano violazione degli artt. 101 e 92 c.p.c., omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il P. eccepito la carenza di legittimazione passiva derivante dal non essere proprietario della consistenza oggetto dell’intervento.

Il ricorso incidentale ha priorità logica ma non merita accoglimento, risultando dalla sentenza che in primo grado i convenuti si limitarono a dedurre il consenso dell’attore e svolsero riconvenzionale per i danni, riconoscendo implicitamente di essere gli autori della costruzione; solo in appello risulta genericamente (pagina quattro della sentenza) la richiesta di estromissione del P. che non specifica in questa sede nè riporta gli estremi della domanda sulla quale vi sarebbe stata l’omessa pronuncia, peraltro irritualmente formulata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto al ricorso principale, oltre che generico e non autosufficiente nella esposizione del fatto che riporta le vicende di causa come descritte dalla sentenza impugnata ma omette le ragioni della decisione di primo grado e di appello, ne va rilevata la contraddittorietà nel reclamare la violazione del regime condominiale, come unica disciplina applicabile e nell’invocare la lesione della legge urbanistica, come accertato dal ctu.

La dedotta violazione dell’art. 1102 c.c., asseritamente evidenziata nel giudizio di appello, oltre a proporsi come questione nuova, manca del requisito della autosufficienza in assenza della specificazione dei termini in cui era stata proposta ed andava prospettata come omessa pronuncia, nel rispetto delle formalità necessarie per tale incombente.

In definitiva, da contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esarne di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.

In difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va rigettato.

Le diverse decisioni di primo e secondo grado e la singolarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA