Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24741 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24741

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25596-2014 proposto da:

M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA CERVIA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

NUOVO PIGNONE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAPO GUADALUPI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.L. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/03/2014 R.G.N. 26/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GUADALUPI LAPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Massa del 23.1.2008 M.L., già dipendente della società NUOVO PIGNONE spa, agiva nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno non patrimoniale – biologico, morale ed esistenziale – derivatogli dalla esposizione lavorativa ad amianto.

Il giudice del Lavoro, con sentenza nr. 401/2013, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società datrice di lavoro al risarcimento del solo danno morale (in misura di Euro 16.308,00).

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza in data 28.2-25.3.2014 (nr. 107/2014), in accoglimento dell’appello della società e respinto l’appello incidentale del lavoratore, rigettava la domanda originaria.

La Corte territoriale rilevava in via preliminare che il lavoratore non aveva proposto appello incidentale quanto alla statuizione di rigetto del danno biologico, divenuta pertanto definitiva ma soltanto in merito al mancato riconoscimento del danno esistenziale.

Dal definitivo accertamento della mancanza di violazione del diritto alla salute derivava la insussistenza del reato di lesioni personali e, pertanto, la inapplicabilità dell’art. 185 cod. pen., che prevedeva la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Neppure era allegata la violazione di diritti della persona di rilievo costituzionale diversi dal diritto alla salute; il M. si era limitato a dedurre la sofferenza derivante tanto dalla consapevolezza di avere lavorato in un ambiente nocivo che dalla malattia e dalla morte dei colleghi di lavoro; tale pregiudizio era risarcibile, tuttavia, solo come danno conseguente alla lesione di un diritto della persona presidiato dai precetti

costituzionali, previamente allegato in causa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.L., affidato a due motivi (erroneamente rubricati come tre), al quale ha opposto difese la società NUOVO PIGNONE spa con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M.L. ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 436 cod. proc. civ.; ha assunto che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non essere oggetto dell’appello incidentale la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico (facendo discendere da tale rilievo anche la inconfigurabilità del danno morale derivante dal reato di lesioni colpose).

Ha esposto di avere contestato con l’atto di appello incidentale – alle pagine dalla numero 9 alla numero 13 – il mancato riconoscimento della dipendenza della malattia denunziata (bronchite ostruttiva cronica) dalla nocività dell’ambiente di lavoro, chiedendo il rinnovo della ctu.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 32 Cost., degli artt. 2043, 2059 e 2087 cod. civ., del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5 e del D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1.

La censura investe la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale.

Il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del giudice dell’appello della autonomia di tali voci di danno rispetto al danno biologico ed inoltre la mancata verifica della allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della lesione dei valori della personalità fisica e morale del lavoratore, presidiati da norme costituzionali (artt. 2,3,4,32 e 38 Cost. e art. 41 Cost., comma 2) e della sofferenza derivata tanto dalla consapevolezza della nocività dell’ambiente di lavoro che dal decesso per patologie professionali di numerosi colleghi di lavoro.

3. Con il ricorso incidentale condizionato la società NUOVO PIGNONE spa ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 436 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità dell’appello incidentale del lavoratore, che era stato consegnato per la notifica tardivamente (in data 19 febbraio 2014 in violazione del termine di dieci giorni anteriori alla udienza di discussione, fissata per il giorno 28 febbraio 2014).

Il ricorso incidentale deve essere esaminato in via preliminare.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU sent. 25/03/2013, n. 7381; n. 5456/2009; n. 23318/2009) il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito – (che ha carattere di ricorso condizionato indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte) – ove investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito deve essere esaminato con priorità se dette questioni, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora sia invece intervenuta una decisione sulla questione il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione unicamente in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente soltanto nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Nella fattispecie di causa ricorre la prima evenienza.

Il ricorso incidentale è infondato.

A tenore dell’art. 436 c.p.c., comma 3 nel rito del lavoro l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione “da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. precedente”(udienza di discussione dinanzi al Collegio).

Secondo l’orientamento tradizionale di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 9910/2003; Cass. nn. 14952 del 2004, 3069 del 2005, 17765 del 2006, 11888 del 2007), cui in questa sede si intende assicurare continuità, la sanzione della decadenza dall’appello incidentale deve intendersi comminata dall’art. 436 cod. proc. civ., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell’appellato entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione.

Tale interpretazione risponde al diritto delle parti alla partecipazione al processo in condizioni di parità, consacrato dall’art. 111 Cost., comma 2. Invero come l’appellante nel rito del lavoro adempie all’onere di tempestività della impugnazione con il mero deposito dell’atto di ricorso in appello, così pure l’appellante incidentale deve provvedere nel termine assegnatogli dall’art. 436 cod. proc. civ. unicamente al deposito della memoria di costituzione contenente l’appello incidentale.

Alla omissione della successiva attività di notifica, dell’appello principale così come dell’appello incidentale, è collegata, invece, la diversa sanzione di improcedibilità dell’impugnazione (tempestivamente) proposta. Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 – secondo cui l’appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza – che anche l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione.

Nella fattispecie di causa la parte appellata ha proposto l’appello incidentale nel termine di decadenza, avendo provveduto al tempestivo deposito della memoria di costituzione; ha altresì richiesto la notifica della memoria contenente l’appello incidentale anteriormente alla udienza di discussione, il che escludeva anche il rilievo della improcedibilità dell’appello.

Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.

Deve dunque procedersi all’esame del ricorso principale.

Il primo motivo è fondato.

Sussiste il vizio di erronea interpretazione dell’atto di appello incidentale, che sta a fondamento della statuizione della Corte territoriale di definitività del rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico.

La parte qui ricorrente – nel rispetto dell’onere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – ha evidenziato le parti dell’appello incidentale con le quali veniva censurato il rigetto nel primo grado della domanda, fondato dal Tribunale sulla ritenuta mancanza del nesso causale tra la esposizione lavorativa a fibre di amianto e la malattia accertata (bronchite ostruttiva con enfisema).

Con l’appello incidentale, in particolare, il lavoratore sottoponeva a critica il metodo di verifica del nesso causale seguito dal ctu e recepito dal Tribunale e chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica.

Le conclusioni dell’appello incidentale erano poi nel senso della riforma della sentenza di primo grado anche in punto di danno biologico (“dichiarare che il danno non patrimoniale (biologico e morale) riportato da M.L. deriva integralmente ed esclusivamente dall’attività lavorativa svolta presso Nuovo Pignone spa”).

Il giudice dell’appello nell’affermare che il lavoratore non aveva impugnato il rigetto della domanda di danno biologico è pertanto incorso nel vizio processuale denunziato.

La sentenza impugnata deve essere conclusivamente cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Genova in diversa composizione, affinchè provveda all’esame della domanda di appello incidentale omesso dal giudice del merito per effetto della erronea interpretazione della impugnazione.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, relativo ad una statuizione dipendente nel percorso motivazionale dalla pronunzia cassata.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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