Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24741 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. II, 14/09/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 14/09/2021), n.24741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21432/2019 proposto da:

S.E.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO

FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.E.M., cittadino senegalese nato nel (OMISSIS), proponeva nel 2018 ricorso innanzi al Tribunale di Ancona, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto di aver lasciato il proprio Paese in quanto spaventato dalle accuse di stregoneria mossegli dagli zii materni, i quali l’avrebbero voluto morto per ereditare beni del padre (già deceduto) di cui il richiedente stesso non era a conoscenza.

Il Tribunale, con decreto n. 7498/19, rigettava la domanda.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, respinta la domanda di protezione internazionale, il Tribunale, pur premessa la non applicabilità ratione temporis del D.L. n. 113 del 2018, alla fattispecie, il Tribunale finiva, poi, per escludere la ricorrenza delle condizioni previste del T.U. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis), aggiunta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 1, lett. g), come convertito dalla L. n. 132 del 2018, per la concessione del permesso di soggiorno per cure mediche, ritenendo che le patologie segnalate per un verso non fossero talmente gravi da porre in pericolo, in caso di rimpatrio, la vita o l’incolumità del richiedente, e che per l’altro non risultavano prescritte dal sanitario cure mediche urgenti o essenziali da eseguirsi sul territorio nazionale.

Avverso tale decreto il richiedente propone ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il Tribunale omesso ogni motivazione sui gravi motivi d’ordine medico dedotti dal ricorrente in merito alla domanda di protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 5 (recte, T.U. n. 286 del 1998).

2. – Il secondo mezzo allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2018, in quanto successivo alla domanda di protezione proposta dal ricorrente alla Commissione territoriale e, pertanto, non applicabile retroattivamente.

3. – Col terzo motivo è denunciata la violazione, falsa applicazione ed “errata” interpretazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e art. 276 c.p.c., perché il giudice singolo davanti al quale si è tenuta l’udienza di discussione e che ha, poi, riservato al collegio la decisione del ricorso, era un G.O.T. (Giudice onorario di Tribunale), non facente parte della sezione specializzata né componente del Collegio decidente.

4. – Quest’ultimo motivo, il cui esame reclama priorità logico-giuridica, è infondato.

Le S.U. di questa Corte hanno recentemente chiarito che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (sentenza n. 5425/21).

5. – Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, addotta dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore della novella citata e comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L., della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d) bis, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, citato art. 1, comma 9, convertito nella L. n. 132 del 2018, avente contenuto e durata più restrittivi (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, decidendo sulla richiesta di protezione umanitaria per motivi di salute, presentata dallo straniero prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, aveva riconosciuto al richiedente il nuovo permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d) bis, senza valutare, invece, che la condizione di vulnerabilità del richiedente doveva essere esaminata alla luce della normativa previgente) (n. 23898/20).

In senso analogo si sono espresse le nn. 4890/19 e 9090/19, nel senso che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, di detto Decreto Legge.

5.1. – Nella specie, invece, il Tribunale, pur dando atto dell’inapplicabilità alla fattispecie del D.L. n. 113 del 2018, essendo stata presentata la domanda di protezione alla Commissione territoriale in data anteriore a quella d’entrata in vigore del ridetto D.L. (5.10.2018), ha poi osservato che vi era corrispondenza tra le condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute del richiedente in caso di rimpatrio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. aggiunta del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, in L. n. 132 del 2018 (prima della successiva modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), nn. 3.1) e 3.2), n. 130/20, convertito, con modificazioni, in L. n. 173 del 2020: n.d.r.), e le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3 (v. pag. 12 decreto impugnato). Ma in tal modo il giudice di merito, in disparte l’improprio raffronto tra situazioni disomogenee (disposizioni in materia di categorie vulnerabili e condizioni di assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale), ha finito col subordinare la decisione sulla domanda di protezione umanitaria ad una normativa inapplicabile ratione temporis e non corrispondente alla sola utilizzabile (T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ante D.L. n. 113 del 2018).

6. – L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del primo mezzo, avente ad oggetto il medesimo capo di decisione.

7. – Per le considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo e respinto il terzo, e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA