Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24741 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24741 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 5048-2013 proposto da:
IOPPOLO GIUSEPPE PPLGPP64A02I845I, BENOTTI MARIO
BNTMRA64S22H501B, ALFONSI GUIDO
LFNGDU69H30G148G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BASSI FEDERICA,
rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIO PUPATTI giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
ANDRETTA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato LONGO
MAURO, che lo rappresenta e difende tgiusta procura a margine della
memoria;

– resistente –

Data pubblicazione: 05/11/2013

avverso l’ordinanza N. R.G. 36556/2012 R.A.C. del GIUDICE DI
PACE di ROMA, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

1. — Guido Alfonsi, Mario Benotti e Giuseppe Ioppolo propongono
regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice di pace di
Roma del 16.1.13, di sospensione del giudizio (di pagamento di
competenze professionali, in cui i convenuti avevano eccepito la
prescrizione presuntiva e l’attore aveva deferito giuramento decisorio,
prestato nel senso dell’effettuazione del giuramento dall’Alfonsi) in
attesa della definizione del processo penale per falso giuramento
seguito alla querela sporta dall’attore notar Carmine Andretta contro il
giurante. In particolare, essi richiamano la costante giurisprudenza
sull’irrilevanza, nel processo civile, dell’esito del procedimento penale
per falso giuramento e, quindi, esclusa la pregiudizialità di quest’ultimo,
invocano la cassazione della disposta sospensione.
Dal canto suo, l’Andretta contesta, con memoria ai sensi dell’art. 47
cod. proc. civ., l’ammissibilità di qualsiasi regolamento di competenza
avverso provvedimenti del giudice di pace.
2. — Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate
ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse ai difensori delle
parti, argomenta per l’ammissibilità del ricorso (alla stregua di Cass.
Sez. Un., ord. 29 agosto 2008, n. 21931) e per la sua fondatezza, non
costituendo la dichiarazione di avvenuta proposizione di querela prova
dell’avvio del procedimento penale e comunque ai sensi dell’art. 2738
cod. civ. dovendo solo valutarsi, nel giudizio civile, se il giuramento sia
stato prestato.
Ric. 2013 n. 05048 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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Svolgimento del processo

L’intimato Carmine Andretta deposita memoria, con costituzione di
nuovo difensore, con la quale contesta l’ammissibilità del regolamento,
in virtù di giurisprudenza non successiva al 2007.
Motivi della decisione
3. — Il ricorso è ammissibile e fondato, in conformità a quanto già

3.1. Esso è ammissibile (Cass. Sez. Un., ord. 29 agosto 2008, n. 21931):
il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di
pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di
competenza, non ostandovi l’art. 46 cod. proc. civ. che – pur sancendo
l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 cod.
proc. civ. il quale, nel testo risultante dall’art. 6 della legge n. 353 del
1990, prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i
provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere
interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare
l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di
pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di
avvalersi dell’unico strumento di tutela che, attraverso un’immediata
verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di
sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali,
impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
3.2. Il ricorso stesso è, poi, fondato: per antico insegnamento (Cass. 25
giugno 1977, n. 2727; Cass. 29 ottobre 1970, n. 2247), la pendenza di
un procedimento penale per falso giuramento a carico della parte
che lo ha prestato non può legittimare la sospensione del
procedimento civile, in quanto, in base al tassativo disposto
dell’art. 2738 cod. civ., l’eventuale sentenza di condanna, emessa
in sede penale, non può avere alcuna efficacia ed influire in
alcun modo nell’esito del processo civile. Infatti, in virtù di tale
Ric. 2013 n. 05048 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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posto in evidenza dal Procuratore Generale nella sua requisitoria.

norma, la parte che ha deferito (o riferito) il giuramento non è
ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione
della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso,
non restando al giudice altra indagine se non quella sull’an

iuratum sit, è da escludere che il giudice, qualora sia stata

giudizio civile in attesa dell’esito del giudizio penale (Cass. 23
maggio 1996, n. 4748).
4. — Conclusivamente, il ricorso va accolto e deve disporsi che il
processo, iscritto al n. 36556/12 r.g. giudice di pace di Roma,
prosegua. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; annulla il provvedimento impugnato e
dispone che il processo prosegua; condanna Carmine Andretta al
pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, tra
loro in solido, liquidate in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

Il Presidente

presentata denuncia per falso giuramento, debba sospendere il

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