Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24740 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5596/2006 proposto da:

R.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPANINI GIAN

PAOLO;

– ricorrente –

contro

SACCANI DI SACCANI MARIO & GEOM FABIO SNC (OMISSIS), in persona

del socio sig. S.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAGRI CARL’ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CAMPANINI Gian Paolo, difensore del ricorrente che

ha chiesto di richiamare le conclusioni depositate in atti;

udito l’Avvocato Gianluca CATALDI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo in subordine del secondo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Mantova del 9.1.2001 R.R. proponeva denunzia di nuova opera contro Saccani snc esponendo di avere il possesso e la proprietà di un immobile in (OMISSIS), adibito ad abitazione e negozio, per acquisto fattone il 14.3.1986 con atto n. 9274 in notaio Finardi e che la convenuta, dopo il rilascio di concessione edilizia, aveva iniziato la costruzione di un nuovo edificio sul lotto di terreno adiacente; negli elaborati grafici era previsto che il costruendo edificio sorgesse in aderenza ed in sopraelevazione a quello già edificato sul confine, era rappresentata per la lunghezza di metri due l’edificazione sul confine di una piccola corte; il fabbricato violava le distanze tra fabbricati e dai confini stabilite dal PRG per cui chiedeva la declaratoria di illegittimità, la riduzione allo stato preesistente ed i danni.

Resisteva controparte, veniva disposta ctu, con ordinanza del G.I. veniva ordinata la demolizione di porzione del fabbricato sul lato posteriore, provvedimento confermato in sede di reclamo e, con sentenza 13 giugno 2002, la convenuta veniva condannata alla demolizione di detta porzione, oltre danni e spese: decisione riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 502/05, che rigettava le domande richiamando l’articolo 2.2.1.1. delle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del Comune che, in relazione agli ambiti interni, dispone sia rispettata la distanza di m. 5 dai confini privati.

Secondo la giurisprudenza richiamata le zone di rispetto debbono ritenersi costituite dallo spazio compreso tra la linea di confine separante i fondi contigui e le normali alla linea medesima per una lunghezza pari alla distanza che da detta linea deve essere osservata per le costruzioni.

Nella fattispecie la fascia della profondità di 5 metri che fronteggia il tratto di confine inedificato, della lunghezza di m.

1,61, risulta libera da costruzioni, donde il rispetto della distanza di metri cinque dal confine. Ricorre la R. con due motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 873, 872 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del comune di Castel D’Ario. con richiami giurisprudenziali ed illustrazioni grafiche per dimostrare che la sentenza ha tralasciato il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, che impone il calcolo in maniera assoluta e cioè in ogni direzione del fondo contrapposto e frontistante.

Col secondo motivo si denunzia errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite perchè, anche ritenendo valido il principio di diritto enunciato dal giudice di appello, la costruzione è stata realizzata in violazione delle distanze dal confine.

Osserva questa Corte Suprema:

Sia la sentenza impugnata sia il ricorso, a suffragio delle rispettive argomentazioni, ricorrono ad illustrazioni grafiche che dimostrano come la delibazione della disciplina applicabile derivi dalla corretta determinazione della situazione dei luoghi.

La sentenza, come dedotto, ha richiamato l’art. 2.2.1.1 delle norme tecniche di attuazione e giurisprudenza di questa Corte concludendo nel senso che la lascia della profondità di 5 metri che fronteggia il tratto di confine inedificato, della lunghezza di m. 1,61, risulta libera da costruzioni.

Il ricorso, pur criticando l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità posta a base della decisione, non indica un diverso orientamento consolidato ma decisioni genericamente affermative di principi pacifici in tema di distanze senza concreti riferimenti al caso in questione.

Questa Corte non ignora la distinzione tra norme integrative e non del codice civile e la necessità che ai fini del rispetto delle distanze tra le costruzioni e dal confine per le norme contenute nei regolamenti edilizi debba farsi riferimento anche alla tutela dell’assetto urbanistico con la conseguenza che rileva la distanza in sè delle costruzioni a prescindere dal loro fronteggiarsi (Cass. 4.10.2005 n. 19350), ma la fattispecie esula dalla violazione di diritti soggettivi del vicino e la sentenza afferma il rispetto della distanza di cinque metri da confine.

La ricorrente si limita a dedurre che, nel caso in cui il confine tra due fondi sia costituito da una linea spezzata, lo spazio di rispetto è anche il settore formato dal vertice tra le due linee spezzate che costituiscono il confine e le due linee normali che si dipartono da tale vertice di una lunghezza pari alla distanza da rispettare, senza superare l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza, la tesi originaria che il costruendo edificio dovesse sorgere in aderenza e parzialmente sul confine e la giurisprudenza in tema di costruzione realizzata lungo una linea spezzata (Cass. 5.12.2001 n. 15367, Cass. 4.4.2001 n. 4962).

Donde il rigetto del ricorso mentre le diverse decisioni di primo e secondo grado e la singolarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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