Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24740 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. I, 08/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6616/2017 proposto da:

J.T., elettivamente domiciliato presso l’avv. F. Ventura,

rappres. e difeso dall’avv. Maria Federica Astorri, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 11/17, emessa dalla Corte d’appello di Ancona,

depositata il 4/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2018 dal cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

J.T. ha proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 22.1.16 che respinse il ricorso avverso i provvedimento emesso il 3.3.15 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di “(OMISSIS)” che aveva negato ogni forma di tutela richiesta. La Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, rilevando che: secondo il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3 alle cause in esame, regolate con rito sommario, s’applica l’art. 702quater c.p.c. in tema di impugnazione entro 30 gg. dalla notificazione o comunicazione; secondo la tesi prevalente l’appello avverso il diniego di soggiorno per motivi familiari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. a) va fatto con citazione e non con ricorso; tuttavia, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 – come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 – prevede che in caso di rigetto la Corte d’appello decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

Pertanto, la Corte d’appello, rilevato che ai fini della tempestività del gravame è necessario che entro il medesimo termine abbia avuto luogo la notificazione dell’atto, ha ritenuto la tardività dell’appello (comunicazione del provvedimento impugnato effettuata 1’11.2.2016; deposito del ricorso il 18.3.2016).

Il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non si è costituito il Ministero dell’Interno, cui il ricorso è stato notificato con Pec.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 – come sostituito nel 2015 -, dell’art. 702, bis, ter e quater, c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’impugnazione, ex art. 702quater c.p.c., dell’ordinanza del Tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari – di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. a), – era stata proposta correttamente con ricorso e non con citazione, in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come riformato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., poichè la pronuncia della Corte d’appello aveva violato il suo diritto di difesa, non essendo stato esaminato il merito della sua domanda.

Il ricorso è fondato in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del Tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al ricorso in appello di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., ord. n. 17420/17).

Nel caso concreto, il ricorrente ha proposto appello con citazione che assume notificata entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata e depositata il 18.3.2016. Ora, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la norma contemplata dal suddetto art. 27 abbia introdotto un modello procedimentale diverso incentrato sul ricorso, dichiarando dunque l’inammissibilità del gravame in quanto proposto con ricorso del 18.3.2016, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza appellata. Pertanto, cassata la sentenza impugnata, a seguito di rinvio la Corte d’appello dovrà vagliare l’ammissibilità dell’impugnazione dello J. alla luce della notificazione della citazione.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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