Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24740 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 05/11/2020), n.24740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3646/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
CABRIONI BISCOTTI S.r.l.
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 41/12/13 pronunciata il 20.5.2013 e
depositata il 10.6.2013
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 24.6.2020 dal
consigliere Dott. Saieva Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia la Cabrioni Biscotti s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in relazione all’IRES per l’anno 2007, dall’Agenzia delle Entrate la quale aveva contestava la deducibilità dedotto dell’importo di Euro 67.027,00 relativo al compenso corrisposto agli amministratori per il medesimo periodo d’imposta; compenso la cui corresponsione non era stata deliberata dall’assemblea dei soci ma semplicemente ratificata con verbale dell’assemblea dei soci in data 26.5.2008.
2. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società contribuente, il cui appello veniva viceversa accolto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 41/12/13 pronunciata il 20.5.2013 e depositata il 10.6.2013
3. Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. La società contribuente, ritualmente intimata, non ha presentato alcun controricorso, ma nelle more del giudizio fissato nella camera di consiglio del 24.6.2020, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c., provvedeva al pagamento previsto per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. In data 25.9.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
PQM
dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020