Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2474 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2474 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 4383-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. C.F.01970040786, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI n.43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 2066/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 15/07/2016;

Data pubblicazione: 31/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Presidente relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,

me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza dalla CTR-Calabria che, in data 15 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile, per l’omesso deposito della ricevuta di spedizione del gravame dell’ufficio avverso la sentenza della CTP-Cosenza
n. 131 del 2013. La parte contribuente, Soc. Costruzioni & Servizi s.r.1.,
resiste con controricorso
2. Il ricorso, fornito dei requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., è
fondato nelle sue inequivocabili censure. Infatti, la difesa erariale, denunciando la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt.
53 e 22 proc. trib., lamenta che il giudice regionale abbia trascurato la
tempestiva produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del ricorso, pienamente attestante anche la tempestiva proposizione
dell’impugnazione.
2.1 Orbene, va premesso che, nel processo tributario, il termine di
trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione
del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera

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costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (co-

equipollente alla ricezione) [Cass., Se U., n. 13452 del 2017, Rv. 644364

— 02]
2.2 Inoltre, sempre nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorren-

trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica
ovvero con proprio timbro datario Solo in tal caso, infatti, l’avviso di
ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria
che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente
dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o
dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). [Cass., Se U., n. 13452 del 2017,

Rv. 644364

03]

2.3 Infine, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso
per cassazione errores in procedendo la Corte è anche giudice del fatto e

può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo
di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in
gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o
no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis [Cass., Se. U.,

n. 6994 del 2010; conf. Cass., n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002], anche
ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. [Cass., n. 3004 del 2004;
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te (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di

conf Cass., n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. Cass., n. 24743 del 20111. Ciò
è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistetqa” [vedasi §5.13 e §6 delle motivazioni].
Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la “nullità

della sentena”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita

dendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali
della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento
che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima [es. Cass., n.

3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n.
19977 del 2005, n. 13535 del 20071. In tal senso vanno valorizzate anche
le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria/segreteria del giudice d’appello circa l’effettività di adempimenti processuali, in disparte il
controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito [Cass., n. 22246 e n.

23100 del 20171.
2.4 Tanto premesso, dalla documentazione in atti, prodotta ex artt. 369
e 372 cod. proc. civ. dall’Agenzia ricorrente, emerge che l’appello, ricevuto il 3 dicembre 2013, è stato però spedito dall’ufficio postale il 2 dicembre 2013, così come risulta dalla “cartolina” recante numerazione,
datazione e indicazioni officiose mediante stampigliatura meccanografica; il che dimostra la tempestività e la procedibilità del gravame, atteso che il termine per appellare la sentenza del 15 aprile 2013, scadente
sabato 30 novembre 2013, si è prorogato ex lege al 2 dicembre 2013,
mentre il deposito del fidefacente avviso di ricevimento è avvenuto,
unitamente al ricorso, il 24 dicembre 2013.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tribu-

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dall’art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, compren-

tana regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2018

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