Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2474 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2474 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 29453-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO
VINCENZO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
BORRELLI SERGIO;

– intimato avverso la sentenza n. 5952/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 18/11/2010, depositata il 15/12/2010;

Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;

nulla osserva.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.
“Con ricorso al Tribunale di Lucera Sergio Borrelli, operaio agricolo a
tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse
accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione
dell’anno 2000; il ricorrente – premesso che il trattamento di
disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario
medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il
medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs.
n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla
Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda, riconoscendo il
diritto del ricorrente alla inclusione nella retribuzione utile per il
calcolo della indennità di disoccupazione della quota di
trattamento di fine rapporto; Avverso detta sentenza l’Inps ricorre
con tre motivi;
L’intimato non si è costituito;
1. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3,
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Ric. 2011 n. 29453 sez. ML – ud. 21-11-2013

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni,
chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno il
termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione
giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza proposta en-

data 21 giugno 2006;
2.

Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando

violazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n.
111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del
d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96,
nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’art. 4,
commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di
TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva
natura di retribuzione differita;
4.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte (cfr. exp/utimis Cass. sez. unite n.
12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui la
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come
interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo
l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non
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Ric. 2011 n. 29453 sez. ML – ud. 21-11-2013

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tro il 31 marzo 2001 ed azionata in giudizio con domanda depositata in

sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima
delle integrazioni apportate dall’art. 38 del d. 1. n. 98 del 2011, al caso
di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata

plutimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012,
Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per
discostarsi da tale indirizzo;
6. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla
stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n.
202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il
seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla
precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini
della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale,
da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del
D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di
fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto
principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo
della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in
legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
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Ric. 2011 n. 29453 sez. ML – ud. 21-11-2013

recentemente ribadita da numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex

quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva La
interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011,
convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del dIgs. 16

convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
7.

Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere

trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice
procedura civile e dichiarato manifestamente infondato quanto al
primo motivo e manifestamente fondato quanto al secondo e al terzo.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. Conseguentemente il ricorso va accolto con riferimento al
secondo ed al terzo motivo e non essendo necessari ulteriori

aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2,

accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della domanda di
inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo della indennità di
disoccupazione agricola .La definizione del giudizio anche alla luce
dello ius superveniens di cui al dl. n.98 del del 2011 conv. in L n. 111 del
2011 . giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
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Ric. 2011 n. 29453 sez. ML – ud. 21-11-2013

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La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base
di calcolo della indennità di disoccupazione per il settore agricoltura.
Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 21 novembre 2013

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