Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2474 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1137/2009 proposto da:

FALLIMENTO FOREMARK INVESTMENTS SRL – società unipersonale – in

persona del suo curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 93, presso lo studio dell’avvocato

LOVELLI ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato LOVELLI

Giovanni, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il cav. LUIGI GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO Massimo, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 674/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

23.7.08, depositata il 13/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Lovelli il quale non ha

più interesse al ricorso e chiede il rinvio per la formalizzazione

della cessata materia del contendere; nel merito si riporta ai motivi

del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce,, respingendo il gravame proposto dal fallimento della s.r.l. Foremark Investiments (dichiarato nel corso del giudizio) e confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo ottenuto dal Dott. C.R.G. per il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali, sul rilievo che il mandato al difensore dell’opponente era stato conferito il 30 ottobre 2001 dal sig. G.S., a quella data già revocato dalla carica di amministratore unico, e che non era efficace la ratifica intervenuta in grado di appello ostandovi la già maturata decadenza dal diritto di proporre l’opposizione.

2. – Il fallimento della s.r.l. Foremark Investiments ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

3. – Con entrambi i motivi di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

4. – La tesi svolta con il primo motivo è che il G. avesse mantenuto la rappresentanza della società sino alla data dell’accettazione del nuovo amministratore e della relativa iscrizione nel registro delle società – nella specie verificatesi in data successiva al rilascio del mandato difensivo di cui trattasi – altrimenti controparte avrebbe potuto eccepire l’inopponibilità della nomina non ancora iscritta. Inoltre non si saprebbe chi rappresenti la società nel lasso di tempo intercorrente fra la cessazione del precedente amministratore e l’accettazione della nomina da parte del nuovo e la relativa iscrizione.

4.1. – La tesi è infondata.

Per un verso, infatti, l’efficacia della revoca dell’amministratore è immediata, non essendone previsto il differimento come avviene, invece, per la rinunzia e la scadenza (art. 2385 c.c.); per altro verso la mancata iscrizione di tale evento (come degli altri eventi di cui è obbligatoria l’iscrizione) non produce altra conseguenza, ai sensi dell’art. 2193 c.c., che la protezione dell’affidamento dei terzi nella permanenza dei poteri rappresentativi dell’amministratore revocato e non può, perciò, spiegare alcuna influenza sulla efficacia degli atti compiuti da soggetti validamente investiti del potere di rappresentare la società (Cass. 798/1976, 3452/1968). Ne consegue che ben avrebbe potuto sottoscrivere la procura ad litem il nuovo amministratore, mentre di sicuro non poteva farlo quello revocato.

Può aggiungersi, per completezza, che il problema, cui fa cenno il ricorrente, del difetto di rappresentanza della società nell’intervallo fra la revoca del precedente amministratore- rappresentante e l’accettazione da parte del nuovo (evento a decorrere dal quale questi assume la carica), va risolto, nell’interesse della società, con la sollecita attivazione delle procedure di sostituzione dell’amministratore, mentre nell’interesse dei terzi è risolto dalle norme di tutela del loro affidamento, cui si è fatto cenno; in ogni caso, è altresì prevista la possibilità di richiedere la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., ai fini della partecipazione a un giudizio.

5. – La tesi a base del secondo motivo di ricorso è che la ratifica del nuovo amministratore, intervenuta in grado di appello, sarebbe valsa comunque a sanare l’originario difetto di rappresentanza del G..

5.1. – Anche questa tesi è infondata, perchè detta ratifica è priva di efficacia allorchè sopraggiunga nel giudizio di gravame dopo che in quello di primo grado il giudice abbia – come nella specie – già accertato il difetto dei poteri rappresentativi traendone le dovute conseguente (ex multis, Cass. 2333/2001, 8828/1995, 4913/1988)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria ed ha, altresì, segnalato nel corso della discussione orale che la causa era stata transatta fra le parti;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non superate dalla memoria di parte ricorrente;

che, per altro verso, neppure può prendersi atto della transazione segnalata oralmente dall’avvocato di parte ricorrente, in difetto di qualsiasi documentazione della stessa;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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