Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24739 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18397-2015 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TUSCOLANA 1312, presso lo studio dell’avvocato CATIA TAMAGNINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINZIA

TAMAGNINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COOPSERVICE S. COOP. P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

TAMBURRO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8263/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2015 R.G.N. 6761/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSTINI CHRISTIANO per delega Avvocato TAMBURRO

LUCIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 27.2.15 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di S.M. contro la sentenza n. 3177/13 con cui il Tribunale capitolino aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimatole il 3.5.11 da Coopservice Soc. Coop. P.a. per superamento del periodo di comporto.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre S.M. affidandosi a quattro motivi.

3. La società intimata resiste con controricorso.

4. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto poco chiara la dinamica dell’infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente (che si era punta con un ago, che temeva essere infetto, durante una manovra di sanificazione del pavimento di sala emodinamica d’una struttura sanitaria); tale infortunio, secondo l’assunto della lavoratrice, era stato causa della patologia da lei sofferta e, quindi, causa indiretta di gran parte delle sue assenze dal lavoro, assenze che per questo motivo si sarebbero dovute espungere dal calcolo complessivo del periodo di comporto; si sostiene – ancora – in ricorso che, in realtà, la dinamica dell’infortunio non era mai stata contestata dalla società.

Osserva questa S.C. che la censura è fuori centro rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Infatti i giudici d’appello, pur riconoscendo l’infortunio de quo, ad ogni modo hanno escluso sia la responsabilità della Coopservice (atteso che la lavoratrice era stata fornita dei guanti protettivi) sia l’incidenza causale di tale infortunio (per cui l’INAIL aveva riconosciuto soltanto un giorno di inabilità temporanea) sullo sviluppo delle successive patologie da cui risulta essere stata affetta la ricorrente e a cagione delle quali ella ha accumulato complessivi 423 giorni di assenza nell’arco degli ultimi tre anni di rapporto.

1.2. Con il secondo mezzo si denuncia omesso esame d’un fatto decisivo consistente nella mancata adozione, da parte della società, delle dovute misure di prevenzione a tutela della salute della lavoratrice e violazione dell’art. 112 c.p.c.: sostiene in proposito la ricorrente che il predetto infortunio è derivato da una violazione dell’art. 2087 c.c. commessa dalla società.

Il motivo è per un verso inammissibile, per altro infondato.

E’ inammissibile perchè non censura l’altra concorrente (e di per sè dirimente) ratio decidendi, che consiste nel rilievo che l’infortunio de quo non ha avuto alcuna incidenza nel determinare l’insorgere delle patologie a cagione delle quali la ricorrente si è assentata dal lavoro per complessivi 423 giorni in tre anni.

In proposito è appena il caso di ricordare il principio secondo cui, ove venga impugnata una sentenza – o un capo di questa che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza: v. Cass. 25.2.13 n. 4672; cfr. altresì, ex aliis, Cass. 3.11.11 n. 22753 e Cass. S.U. 8.8.2005 n. 16602).

Il motivo è, poi, comunque infondato perchè, in realtà, la sentenza ha esaminato il fatto relativo all’esistenza di idonee misure di prevenzione ed ha concluso con il ritenerle sufficienti.

1.3. Il terzo motivo deduce un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo consistente nella patologia psichiatrica sofferta dalla ricorrente quale conseguenza diretta dell’infortunio sopra descritto.

Anche tale motivo è infondato perchè il fatto in oggetto è stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale, che è giunta alla conclusione che non v’è alcuna prova d’un nesso causale fra detto infortunio e la dedotta patologia psichiatrica, anche perchè il timore di aver contratto una qualche infezione dopo la puntura dell’ago è stato subito fugato dal rilievo che l’ipotetico contagio, per quanto temuto dalla lavoratrice, non risulta in concreto verificatosi.

1.4. Con il quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e di omesso esame d’un fatto decisivo consistente nell’assenza di prova, da parte della società, della ragione per cui aveva tardato oltre sette mesi nell’intimare il licenziamento, ragione che secondo l’odierna controricorrente sarebbe consistita nella vana offerta alla lavoratrice – nelle more di collocazioni alternative.

Il motivo – là dove denuncia un vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è a monte precluso dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.

Nella parte in cui – poi – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il mezzo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360 c.p.c., comma 1, perchè, ad onta del richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito (non consentita in sede di legittimità) della vicenda affinchè si fornisa un diverso apprezzamento delle prove della condotta della società controricorrente, che (come affermato dalla sentenza impugnata sulla scorta del testimoniale) ha tardato ad intimare il licenziamento, dopo la scadenza del termine di comporto, in quanto ha atteso lo spirare di ulteriori assenze della lavoratrice, le ha accordato i richiesti periodi di aspettativa non retribuita ed ha cercato di verificare la praticabilità di sue collocazioni alternative.

A ciò si aggiunga che questa S.C. ha già avuto modo di statuire – con indirizzo cui va data continuità – che, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo di comporto e, quindi, anche prima del rientro del lavoratore, nondimeno l’imprenditore ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato, dell’azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 18411/16; Cass. n. 24899/11).

2.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre la circostanza che la ricorrente risulti ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio la esonera, allo stato, dal versamento dell’ulteriore somma dovuta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 25005/14 e, Cass. n. 18523/14).

Non v’è luogo a provvedere in questa sede sull’istanza di liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato: secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari dovuti al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3 al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione, mentre in ipotesi di cassazione e decisione nel merito la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (cfr. Cass. n. 23007/10; Cass. n. 11028/09).

In breve, in nessun caso la competenza a provvedere in proposito spetta a questa Suprema Corte.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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