Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24739 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. II, 14/09/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 14/09/2021), n.24739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23459/2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso l’avv. MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3526/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. K.I., cittadino del Bangladesh, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto era stato vittima di aggressioni da parte di alcuni militanti dell'(OMISSIS), che volevano indurlo ad iscriversi alla loro organizzazione. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

La pronuncia veniva impugnata dal ricorrente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza 27 maggio 2019, n. 3526, rigettava il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma K.I. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) I primi due motivi sono strettamente connessi e pertanto sono trattati unitariamente:

a) il primo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Bangladesh;

b) il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in ordine all’omesso esame di fonti attualizzate, contraddittorietà tra le fonti citate e le conclusioni raggiunte, nonché motivazione apparente.

I motivi sono fondati laddove contestano l’insufficiente identificazione delle fonti utilizzate dalla Corte d’appello per stabilire lo stato di conflitto e di violenza esistente nel paese di origine del ricorrente. La Corte d’appello si è infatti limitata a parlare di “notizie reperibili dai siti internazionali (Amnesty International)”, senza così rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Secondo l’interpretazione di questa Corte cui il Collegio aderisce, è onere del giudice di merito specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente (v., ex multis, Cass. 29147/2020).

L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, che in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria rispettivamente lamentano apparenza della motivazione circa le condizioni del paese di origine e omesso esame delle condizioni soggettive del ricorrente.

II. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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